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Bollettino


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Delibera n. 22510

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet www.ether-arena.com e https://vineab.com e relativa pagina https://clientzone.vineab.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante i siti internet www.ether-arena.com e https://vineab.com, attivi, registrati in forma anonima e consultabili in lingua italiana mediante meccanismi di traduzione automatica, viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, la possibilità di fare trading su CFD, nel caso di www.ether-arena.com, aventi come sottostante valute, azioni, materie prime e indici e nel caso di https://vineab.com aventi come sottostante valute, criptovalute, indici e materie prime;

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto il versamento di somme di denaro sul conto aperto on line; in particolare, su entrambi i siti vengono prospettate varie tipologie di conto a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati. Al riguardo, nel sito internet www.ether-arena.com si trovano tre tipologie di account denominate: "Mini", "Premium" e "Vip"; mentre nel sito https://vineab.com sono riportate cinque tipologie di account denominate "Standard", "Premium", "Platinum", "Executive" e "Presidential";

iii. a seguito della registrazione al sito https://vineab.com, si accede all'area personale disponibile in corrispondenza dell'ulteriore dominio https://clientzone.vineab.com;

iv. quanto alla riconducibilità dei siti www.ether-arena.com e https://vineab.com in calce alla home page degli stessi è indicata la società Ether-Arena Ltd, con sede nelle Marshall Islands;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet www.ether-arena.com e https://vineab.com e della pagina https://clientzone.vineab.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire conti di trading sui quali è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet www.etherarena.com e https://vineab.com e della pagina https://clientzone.vineab.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detti domini sono risultati disponibili anche in italiano mediante meccanismi di traduzione automatica ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione ai medesimi da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani. Inoltre, per entrambi i siti internet è stata riferita attività di contatto con la clientela italiana mediante tecniche di comunicazione a distanza (c.d. cold calling) e sono altresì pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani in relazione alle iniziative promosse mediante entrambi i domini internet;

CONSIDERATO che la società Ether-Arena Ltd, con sede nelle Marshall Islands, menzionata nei siti internet www.ether-arena.com e https://vineab.com non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet www.ether-arena.com e https://vineab.com e pagina https://clientzone.vineab.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

15 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Paolo Savona