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Bollettino


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Delibera n. 22521

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://fintegral.fund

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito https://fintegral.fund – risultato attivo, registrato in forma anonima edisponibile in lingua italiana – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute e indici nonché su azioni e obbligazioni;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito https://fintegral.fund mediante procedura disponibile anche per gli utenti italiani, l'apertura di un account e l'impiego di una provvista di denaro;

iii. in particolare, sul sito https://fintegral.fund sono menzionate quattro tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Mini", "Standard", "Classic" e "Vip";

iv. quanto alla riconducibilità, in calce alle pagine del sito https://fintegral.fund si legge che "this website is owned and operated by Ethereal Group LLC", con sede a Saint Vincent and the Grenadines. Nel sito https://fintegral.fund si rinviene, inoltre, l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica specificamente dedicato alla clientela italiana (compliance.it@fintegral.fund);

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://fintegral.fund è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detto dominio viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://fintegral.fund, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito https://fintegral.fund è risultato disponibile in lingua italiana e nell'ambito del medesimo sito è stata rinvenuta l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica specificamente dedicato alla clientela italiana. Inoltre, nel sito https://fintegral.fund è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al medesimo dominio dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani e sono altresì pervenuti esposti di risparmiatori italiani in relazione alle iniziative promosse mediante il medesimo sito https://fintegral.fund;

CONSIDERATO che Ethereal Group LLC, con sede a Saint Vincent and the Grenadines, menzionata nel il sito internet https://fintegral.fund, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://fintegral.fund consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

23 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Paolo Savona