Delibera n. 22556 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22556
Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. c), del D. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari avente ad oggetto i "Piani di investimento" denominati "Uefa Football Hedge Fund" effettuata anche tramite il sito internet https://uefa2017.com e la relativa pagina https://www.2016uefa.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni ("Tuf");
RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, sono state acquisite evidenze circa lo svolgimento tramite il sito internet https://uefa2017.com, di un'attività che si sostanziava nel proporre a soggetti residenti in Italia di investire somme di denaro nella sottoscrizione di "Piani di investimento" denominati "UEFA Football Hedge Fund" che garantivano al sottoscrittore, a fronte dell'impiego di capitale, l'ottenimento di un "un reddito stabile";
RILEVATO, in particolare, che tramite il sito internet https://uefa2017.com, risultato attivo, disponibile anche in lingua italiana e riconducibile alla così denominata Uefa Football Fund Ltd, era prospettata agli utenti la possibilità di sottoscrivere il "UEFA Football Hedge Fund…un prodotto finanziario a basso rischio" e con "un reddito stabile", che utilizza l'analisi dei "Big Data" per investire nel mondo del calcio e corrispondere agli investitori un rendimento calcolato sulla base di un "interesse composto Formula a lungo termine:(capitale + reddito) + (reddito + reddito) = piano di investimento a tasso composto";
RILEVATO che nella home page del sito https://uefa2017.com è risultato presente un filmato di presentazione dell'iniziativa in esame in cui venivano descritte, in lingua italiana, le caratteristiche della stessa; in particolare, secondo quanto riportato nel filmato, l'investimento in discorso, avente ad oggetto detto "prodotto finanziario" era caratterizzato da "un basso rischio e un profitto a lungo termine" attraverso "un processo di investimento sicuro, affidabile e garantito";
RILEVATO che, per aderire alle iniziative di investimento prospettate all'interno del sito https://uefa2017.com, l'utente era tenuto ad effettuare la procedura di registrazione a partire dal link "Register" presente nella home page del sito medesimo; in particolare, l'utente che cliccasse il predetto link "Register" veniva re-indirizzato alla pagina web https://www.2016uefa.com in cui erano presenti collegamenti ipertestuali per scaricare e installare l'apposita applicazione denominata "Uefa Football App";
RILEVATO che, a fronte delle richieste di elementi informativi e documentali inviati dalla Consob la società così denominata Uefa Football Fund Ltd non ha fatto pervenire alcun riscontro;
RILEVATO che l'operazione era presentata come un'opportunità di investimento;
VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t), del Tuf, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";
CONSIDERATO che gli elementi dell'offerta al pubblico rilevanti ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:
a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto un determinato o più determinati "prodotti finanziari", categoria che comprende - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. u), del Tuf - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari" che "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";
b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari contenente la rappresentazione in termini uniformi e standardizzati delle caratteristiche e delle condizioni essenziali degli stessi;
c) la circostanza che la suddetta offerta sia rivolta al pubblico residente in Italia;
RILEVATO che l'oggetto della proposta negoziale veicolata tramite il sito internet https://uefa2017.com e la relativa pagina https://www.2016uefa.com, ancorché descritto come "fondo speculativo" non presentava caratteristiche tali da ricondurre l'investimento proposto nel novero degli strumenti finanziari sub specie di quote di OICR;
CONSIDERATO che, invece, la proposta negoziale in discorso si caratterizzava quale "investimento di natura finanziaria"; diverso da uno strumento finanziario;
CONSIDERATO, infatti, che la nozione di "investimento di natura finanziaria" implica la compresenza dei tre elementi: i) un impiego di capitale; ii) una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria; iii) l'assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale;
CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevedeva che a) l'aderente impiegasse il proprio capitale per la sottoscrizione dei "Piani di investimento" denominati "UEFA Football Hedge Fund"; b) in virtù del anzidetta sottoscrizione era prospettato all'investitore un rendimento variabile in relazione al capitale investito calcolato secondo la "Formula a lungo termine:(capitale + reddito) + (reddito + reddito) = piano di investimento a tasso composto"; c) con conseguente assunzione di un rischio correlato all'impiego del capitale affidato;
RILEVATO, quindi, che il summenzionato rendimento sarebbe stato corrisposto a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore;
CONSIDERATO, pertanto, che l'elemento causale del contratto promosso tramite il sito internet https://uefa2017.com e la relativa pagina https://www.2016uefa.com risultava riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo (che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite, "finalità di investimento");
RITENUTO, pertanto, che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", le proposte negoziali offerte anche tramite il sito https://uefa2017.com e la relativa pagina https://www.2016uefa.com, sulla base di quanto rilevato, possedevano le caratteristiche di "un investimento di natura finanziaria";
RILEVATO che i sopra riportati contenuti informativi fornivano una rappresentazione in termini uniformi delle caratteristiche delle proposte di investimento, idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;
RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);
RILEVATO, inoltre, che sussistono elementi inequivocabili circa il fatto che l'offerta in esame era rivolta anche al pubblico residente in Italia, in quanto il sito internet https://uefa2017.com e la relativa pagina https://www.2016uefa.com sono risultati disponibili in lingua italiana e i relativi contenuti informativi ivi presenti (documentazione e video esplicativi) sono anch'essi risultati redatti in lingua italiana;
RILEVATO che in merito all'iniziativa in discorso sono pervenute segnalazioni da parte di soggetti italiani;
RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;
RITENUTO, pertanto, che l'attività posta in essere dalla così denominata Uefa Football Fund Ltd presentava le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;
VISTO l'art. 94-bis del Tuf, al comma 1, stabilisce che "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b). …";
RILEVATO che, in relazione alla descritta attività, non risulta essere stato trasmesso alla Consob il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
RILEVATA altresì l'inesistenza di cause di esenzione previste dal combinato disposto degli artt. 100 del Tuf e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Reg. Emittenti"), dall'applicazione della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio di cui agli artt. 93-bis e ss. del Tuf;
VISTA la delibera n. 22476 dell'11 ottobre 2022, con la quale la CONSOB ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b) del Tuf ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico residente in Italia, avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata anche tramite il sito internet https://uefa2017.com e la relativa pagina https://www.2016uefa.com;
CONSIDERATO che la così denominata "Uefa Football Fund Ltd" non ha fatto pervenire proprie osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione;
CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle risultanze delle indagini sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;
RITENUTA, quindi, accertata - secondo le modalità sopra descritte, rilevate in occasione dell'adozione del riferito provvedimento di sospensione – l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari, sub specie di "investimento di natura finanziaria" in violazione alla predetta normativa;
VISTO l'art. 99, comma 1, lett. c), del Tuf, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta nel caso di accertata violazione o di fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione";
D E L I B E R A:
È vietata l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto "Piani di investimento" denominati "UEFA Football Hedge Fund" posta in essere dalla così denominata Uefa Football Fund Ltd anche tramite il sito internet https://uefa2017.com e la relativa pagina https://www.2016uefa.com.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
11 gennaio 2023
IL PRESIDENTE
Paolo Savona