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Bollettino


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Delibera n. 22558

Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico dei piani di investimento svolta dalla British Trade Limited anche tramite il sito internet www.britishtradeltd.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);

RILEVATO che nel web è stata riscontrata la presenza del sito internet www.britishtradeltd.com riconducibile alla società British Trade Limited, il cui contenuto era disponibile anche in lingua italiana;

RILEVATO che nel sito internet www.britishtradeltd.com è stata rilevata la descrizione di quattro tipologie di "piani di investimento" denominati "Piano Iniziale", "Piano di Bronzo", "Piano Promo" e "Piano Argento" che si differenziavano tra loro per l'importo minimo e massimo del deposito, indicato in scaglioni, compreso tra un minimo di 100 dollari USA (piano Iniziale) e un massimo di 50.000 dollari USA (piano Argento) e per la percentuale di rendimento giornaliero per ciascun piano di investimento, che oscillava "dall'3% al 25%";

RILEVATO che accedendo all'area riservata del suddetto sito web, per l'utente era, tra l'altro, possibile aprire un conto sul quale depositarvi la liquidità per l'acquisto di uno dei riferiti piani d'investimento disponibili;

RILEVATO che l'adesione al sistema dava all'utente anche la possibilità di conseguire ulteriori guadagni secondo un predefinito referral plan nei termini descritti nel sito web in argomento;

RILEVATO che, a fronte delle richieste di elementi informativi e documentali inviati dalla Consob alla British Trade Limited non è risultato pervenuto alcun riscontro;

RILEVATO che la struttura dell'operazione è presentata come un'opportunità di investimento;

VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t) del D.lgs. n. 58/1998, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";

CONSIDERATO che gli elementi costitutivi dell'offerta al pubblico possono sintetizzarsi come segue:

a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto "prodotti finanziari", categoria che comprende - ex art. 1, comma 1, lett. u), del D.lgs. n. 58/1998 - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari", sia "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";

b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle principali caratteristiche degli stessi;

c) la circostanza che la comunicazione de qua sia rivolta al pubblico residente in Italia;

CONSIDERATO che l'oggetto della proposta negoziale veicolata tramite il sito internet www.britishtradeltd.com, rappresentato dai descritti "piani di investimento", presenta caratteristiche tali da essere ricondotto nel novero dei prodotti finanziari sub specie di "forma di investimento di natura finanziaria";

CONSIDERATO, infatti, che in tale ipotesi ricorrono, secondo il consolidato orientamento della Consob, gli elementi qualificanti la nozione di prodotto finanziario stante la ritenuta compresenza: (i) di un impiego di capitale; (ii) di una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) dell'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale;

CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevede che (i) l'aderente impieghi i propri capitali (ii) allo scopo di ottenere un rendimento predefinito, espresso in misura percentuale e calcolato sul capitale conferito dall'investitore in cui è (iii) insito un potenziale rischio finanziario;

RILEVATO che il summenzionato rendimento viene corrisposto dall'offerente a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore e che è correlato esclusivamente all'importo versato, non essendo richiesto all'utente di effettuare alcuna attività diversa dal mero conferimento del capitale;

CONSIDERATO che l'elemento causale della proposta negoziale è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite;

RITENUTO, pertanto, che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), la riferita proposta negoziale promossa tramite il sito internet www.britishtradeltd.com è qualificabile come prodotto finanziario, sub specie di "forma di investimento di natura finanziaria";

RILEVATO che nel sito internet www.britishtradeltd.com è stata fornita una descrizione dell'iniziativa ed evidenziati i vantaggi che l'investitore consegue per effetto dell'adesione alla proposta negoziale;

RILEVATO che l'iniziativa è stata promossa in termini standardizzati e uniformi ed in particolare è stata riscontrata una presentazione della stessa idonea a mettere gli investitori in grado di valutare se aderirvi o meno, senza possibilità per il singolo investitore di intervenire nella formazione dei contenuti dell'accordo contrattuale;

RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);

RILEVATO, inoltre, che l'offerta in esame è risultata rivolta al pubblico residente in Italia.

Difatti, si evidenzia che i contenuti del sito internet www.britishtradeltd.com sono risultati disponibili anche in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione al medesimo da parte degli utenti con indirizzi IP italiani. Peraltro, relativamente alla vicenda in esame sono sati trasmessi esposti da risparmiatori italiani;

RILEVATO che mediante il suddetto sito web è altresì risultato promosso uno schema di vendita che offre all'utente possibilità di guadagno derivanti dal reclutamento di ulteriori aderenti all'iniziativa e che tale schema è idoneo a veicolare l'offerta di prodotti finanziari anche presso il pubblico degli investitori italiani;

RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;

RITENUTO, pertanto, che l'attività volta all'offerta dei menzionati "piani di investimento" presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;

VISTO l'art. 94-bis, comma 1, del D.lgs. n. 58/98, ai sensi del quale "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob […]";

RILEVATO che in relazione all'attività posta in essere non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob, né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;

RILEVATO altresì che l'offerta in questione, in base alle attuali evidenze, non ricade in alcuna delle ipotesi di esenzione - previste dal combinato disposto degli artt. 100 del Tuf e 34-ter del regolamento Consob n. 11971/1999 - dall'applicazione della disciplina in materia di "appello al pubblico risparmio";

VISTA la delibera n. 22483 del 19 ottobre 2022, con la quale la CONSOB ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b) del Tuf ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico residente in Italia, avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata anche tramite il sito internet www.britishtradeltd.com;

CONSIDERATO che la società British Trade Limited non ha fatto pervenire proprie osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione;

CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle risultanze delle indagini sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;

RITENUTA, quindi, accertata - secondo le modalità sopra descritte, rilevate in occasione dell'adozione del riferito provvedimento di sospensione – l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari, sub specie di "investimento di natura finanziaria" in violazione alla predetta normativa;

VISTO l'art. 99, comma 1, lett. c), del Tuf, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta nel caso di accertata violazione o di fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione";

D E L I B E R A:

E' vietata l'offerta al pubblico dei "piani di investimento" effettuata dalla British Trade Limited anche tramite il sito internet www.britishtradeltd.com.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

11 gennaio 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona