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Bollettino


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Delibera n. 22631

Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico avente ad oggetto "Piani di investimento" denominati "Pioneer", "Advanced" e "Hero" svolta anche tramite il sito internet www.nextgencrypto.org

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);

RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, è stata riscontrata la presenza nel web del sito www.nextgencrypto.org risultato attivo e disponibile in lingua italiana;

RILEVATO che tramite il sito www.nextgencrypto.org veniva promossa l'adesione al "Fondo Nextgencrypto" attraverso la sottoscrizione di uno dei 3 "piani di investimento" denominati "Pioneer", "Advanced" e "Hero" che si distinguevano tra loro per le diverse "asset class" in cui le somme corrisposte dagli investitori venivano impiegate e la percentuale di "guadagno giornaliero" rispettivamente indicata nello 0,7%, 1,24% e 2,15%;

RILEVATO che nella sezione "Regolamento" del sito www.nextgencrypto.org era presente il documento (in formato .pdf) denominato "Prospetto completo – Caratteristiche del Fondo Smart Contract – e modalità di partecipazione", in cui venivano fornite informazioni "di dettaglio dell'investimento finanziario".

In particolare, nel documento in parola si leggeva, tra l'altro, che:

- il prospetto è stato depositato presso la Consob il 21/01/2022;

- vi è una "Società di Gestione del Risparmio cui è affidata la gestione del fondo e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti";

- la banca depositaria del fondo è la succursale italiana di "Credit Suisse";

- il fondo "NextGenCrypto - "Decentralizzato" è un fondo (smart contract/dApp) [che] offre un interesse giornaliero e composto, istituito in data 01 maggio 2022", e che investirebbe prevalentemente su strumenti "del mercato monetario e in strumenti finanziari di natura CRYPTO denominati in USDC-USDT";

RILEVATO che nelle sezioni del sito denominate "Introduzione" e "Come funziona" erano presenti i filmati in cui venivano rispettivamente mostrate le principali funzionalità del sito www.nextgencrypto.org e la descrizione dell'iniziativa "NEXTGEN Crypto";

RILEVATO che, avuto riguardo alle attività asseritamente svolte con i fondi conferiti dai sottoscrittori dei "piani di investimento" e generatrici dei guadagni che vengono retrocessi ai clienti, nel sito www.nextgencrypto.org erano presenti riferimenti allo svolgimento di operazioni d'investimento (Crypto trading, NFT Trading, Mining, Farming etc…) aventi quale sottostante cryptoassets;

RILEVATO che, a seguito di registrazione al sito in esame mediante procedura liberamente disponibile anche per gli utenti italiani, risultava effettivamente possibile accedere all'area personale ove era possibile collegare un wallet digitale al proprio account ed effettuarvi depositi;

RILEVATO che la società menzionata nel sito www.nextgencrypto.org, non ha fornito riscontro alle richieste di informazioni formulate dalla Consob anche trasmesse all'indirizzo di posta elettronica rinvenuto sul sito internet www.nextgencrypto.org;

RILEVATO che la Credit Suisse (Italy) SpA indicata nel riferito documento d'offerta quale banca depositaria del "Fondo Nextgencrypto" ha dichiarato di non aver avuto in passato e non ha in essere rapporti con la società menzionata nel sito www.nextgencrypto.org;

RILEVATO che l'operazione sopradescritta era presentata come un'opportunità di investimento;

VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t), del Tuf, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";

CONSIDERATO che gli elementi dell'offerta al pubblico rilevanti ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:

a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto un determinato o più determinati "prodotti finanziari", categoria che comprende - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. u), del Tuf - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari" che "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";

b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari contenente la rappresentazione in termini uniformi e standardizzati delle caratteristiche e delle condizioni essenziali degli stessi;

c) la circostanza che la suddetta offerta sia rivolta al pubblico residente in Italia;

RILEVATO che l'oggetto della proposta negoziale veicolata tramite il sito www.nextgencrypto.org, ancorché descritto come "fondo smart contract" non presentava le caratteristiche tali da ricondurre l'investimento proposto nel novero degli strumenti finanziari sub specie quote di OICR;

RILEVATO invero che all'investitore veniva proposta la sottoscrizione di un "piano di investimento" che garantiva l'ottenimento di un "guadagno/interesse giornaliero" stabilito in misura fissa e predefinito ex ante dello 0,7% per il piano d'investimento denominato "Pioneer", dell'1,24 per il piano d'investimento denominato "Advanced" e del 2,15% per il piano d'investimento denominato "Hero";

CONSIDERATO che in tale ipotesi ricorrono, secondo il consolidato orientamento della Consob, gli elementi qualificanti la nozione di "investimento di natura finanziaria" - diverso dallo strumento finanziario - stante la compresenza di i) un impiego di capitale; ii) una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria; iii) l'assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale;

CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevede che a) l'aderente impieghi il proprio capitale per la sottoscrizione di uno o più "Piani di investimento" tra quelli indicati sul sito www.nextgencrypto.org; b) in virtù dell'anzidetta sottoscrizione è prospettato agli investitori un rendimento variabile in relazione al "Piano di investimento" sottoscritto da ciascun utente in base alle indicazioni contenute sul sito, senza che gli investitori medesimi siano chiamati a svolgere alcuna ulteriore attività; c) con conseguente assunzione di un rischio correlato all'impiego del capitale affidato;

RILEVATO, quindi, che il summenzionato rendimento viene corrisposto a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore;

CONSIDERATO, pertanto, che l'elemento causale dei contratti promossi tramite il sito internet www.nextgencrypto.org è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo (che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite, "finalità di investimento");

RITENUTO, pertanto, che avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", le proposte negoziali offerte anche tramite il sito www.nextgencrypto.org, sulla base di quanto rilevato, posseggono le caratteristiche di "un investimento di natura finanziaria";

RILEVATO che i sopra riportati contenuti informativi presenti nel documento d'offerta denominato "Prospetto completo – Caratteristiche del Fondo Smart Contract – e modalità di partecipazione"" riportati anche sul sito www.nextgencrypto.org forniscono una rappresentazione in termini uniformi delle caratteristiche delle proposte di investimento, idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;

RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);

RILEVATO che quanto riferito nel sito www.nextgencrypto.org circa l'asserito deposito in Consob del ridetto documento d'offerta denominato "Prospetto completo – Caratteristiche del Fondo Smart Contract – e modalità di partecipazione" depone inequivocabilmente nel senso che l'operatività in esame è rivolta anche al pubblico dei risparmiatori italiani;

RILEVATO che in merito all'iniziativa in discorso è altresì pervenuto l'esposto di un risparmiatore italiano che ha dichiarato di essere stato contattato telefonicamente e ha lamentato di aver subito perdite patrimoniali in relazione alle iniziative promosse sul sito www.nextgencrypto.org;

RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;

RITENUTO, pertanto, che l'attività posta in essere tramite il sito www.nextgencrypto.org presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;

VISTO l'art. 94-bis, comma 1, del D.lgs. n. 58/98, ai sensi del quale "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob […]";

RILEVATO che in relazione all'attività posta in essere non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob, né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;

RILEVATO altresì che l'offerta in questione, in base alle attuali evidenze, non ricade in alcuna delle ipotesi di esenzione - previste dal combinato disposto degli artt. 100 del Tuf e 34-ter del regolamento Consob n. 11971/1999 - dall'applicazione della disciplina in materia di "appello al pubblico risparmio";

VISTA la delibera n. 22546 del 16 dicembre 2022, con la quale la CONSOB ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b) del Tuf ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico residente in Italia, avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata anche tramite il sito internet www.nextgencrypto.org;

CONSIDERATO che in relazione all'attività di abusiva offerta al pubblico di cui alla citata delibera di sospensione cautelare non sono pervenute deduzioni difensive né osservazioni atte a portare a una diversa qualificazione giuridica della fattispecie richiamata nel provvedimento medesimo;

RITENUTA, quindi, accertata - secondo le modalità sopra descritte, rilevate in occasione dell'adozione del riferito provvedimento di sospensione – l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari, sub specie di "investimento di natura finanziaria" in violazione alla predetta normativa;

VISTO l'art. 99, comma 1, lett. c), del Tuf, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta nel caso di accertata violazione o di fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione";

D E L I B E R A:

E' vietata l'offerta al pubblico dei "piani di investimento" effettuata anche tramite il sito internet www.nextgencrypto.org.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

16 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona