Delibera n. 22792 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22792
Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. c), del D. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari avente ad oggetto “Piani di investimento” posta in essere dalla FINEX FINANCE GLOBAL anche tramite il sito internet www.finexfinanceglobal.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni (“Tuf”);
RILEVATO che a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob è stata riscontrata la presenza nel web del sito internet www.finexfinanceglobal.com risultato attivo e disponibile in lingua italiana;
RILEVATO che tramite il sito www.finexfinanceglobal.com veniva promossa la sottoscrizione di quattro piani di investimento denominati “Base”, “Standard”, “Aziendale” e “Immobiliare”;
RILEVATO che in relazione ai riferiti piani di investimento nel sito www.finexfinanceglobal.com era riportata la descrizione di ciascuno di essi con indicato l'importo sottoscrivibile compreso tra un minimo e un massimo a seconda del piano prescelto e il rendimento espresso in termini percentuali con il relativo periodo di maturazione. In particolare, l'utente poteva sottoscrivere uno dei seguenti piani:
- “Base, importo minimo 500$ massimo 999$, 13% + capitale dopo 2 settimane”;
- “Standard, importo minimo 1.000$ massimo 4.999$, 16.5% + capitale dopo 2 settimane”;
- “Aziendale importo minimo 10.000$ massimo 49.999$, 21% + capitale dopo 2 settimane”;
- “Immobiliare, importo minimo 50.000$ massimo 1.000.000$, 30% + capitale dopo 2 settimane”;
RILEVATO che, a seguito di registrazione al sito in esame mediante procedura liberamente disponibile anche per gli utenti italiani, è risultato effettivamente possibile accedere all'area riservata ove sono risultate presenti le diverse funzioni dedicate all'apertura del conto, al versamento delle somme di denaro e alla sottoscrizione dei predetti piani di investimento;
RILEVATO che la Finex Finance Global menzionata nel sito www.finexfinanceglobal.com non ha fornito riscontro alle richieste di informazioni della Consob;
RILEVATO che l'operazione sopradescritta era presentata come un'opportunità di investimento;
VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t), del Tuf, per “offerta al pubblico di prodotti finanziari” deve intendersi “ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati”;
CONSIDERATO che gli elementi dell'offerta al pubblico rilevanti ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:
- la circostanza che l'attività abbia ad oggetto un determinato o più determinati “prodotti finanziari”, categoria che comprende - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. u), del Tuf - sia le figure “tipizzate” degli “strumenti finanziari” che “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”;
- la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari contenente la rappresentazione in termini uniformi e standardizzati delle caratteristiche e delle condizioni essenziali degli stessi;
- la circostanza che la suddetta offerta sia rivolta al pubblico residente in Italia;
RILEVATO che l'oggetto della proposta negoziale veicolata tramite il sito internet www.finexfinanceglobal.com presentava caratteristiche tali da ricondurre i descritti “piani di investimento” nel novero dei prodotti finanziari sub specie di “forma di investimento di natura finanziaria”;
CONSIDERATA, infatti, la sussistenza, secondo il consolidato orientamento della Consob, degli elementi qualificanti la nozione di “investimento di natura finanziaria” stante la compresenza di i) un impiego di capitale; ii) una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria; iii) l'assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale;
CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevedeva che a) l'aderente impiegasse il proprio capitale per la sottoscrizione di uno o più “Piani di investimento” tra quelli indicati sul sito www.finexfinanceglobal.com; b) in virtù dell'anzidetta sottoscrizione era prospettato agli investitori un rendimento variabile in relazione al “Piano di investimento” sottoscritto da ciascun utente senza che gli utenti medesimi fossero chiamati a svolgere alcuna ulteriore attività; c) con conseguente assunzione di un rischio correlato all'impiego del capitale affidato;
RILEVATO, quindi, che il summenzionato rendimento veniva corrisposto a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore;
CONSIDERATO, pertanto, che l'elemento causale dei contratti promossi tramite il sito internet www.finexfinanceglobal.com è risultato riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo (che conferiva il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite, quindi con “finalità di investimento”);
RITENUTO, pertanto, che avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di “prodotto finanziario”, le proposte negoziali offerte anche tramite il sito www.finexfinanceglobal.com, sulla base di quanto rilevato, avevano le caratteristiche di “un investimento di natura finanziaria”;
RILEVATO che i sopra riportati contenuti informativi presenti sul sito www.finexfinanceglobal.com fornivano una rappresentazione in termini uniformi delle caratteristiche delle proposte di investimento, idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;
RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);
RILEVATO, inoltre, che sussistono elementi alla stregua dei quali ritenere che l'offerta in esame fosse rivolta anche al pubblico residente in Italia, in quanto i contenuti del sito www.finexfinanceglobal.com sono risultati disponibili in lingua italiana e, nell'ambito delle verifiche svolte su detto sito, è stata riscontrata l'assenza di meccanismi volti a limitare o escludere la registrazione al medesimo dominio da parte degli utenti connessi al web dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani;
RILEVATO che in merito all'iniziativa in discorso è altresì pervenuto l'esposto di un risparmiatore italiano che ha riferito di essere stato contattato per aderire alla proposta di investimento;
RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;
RITENUTO, pertanto, che l'attività posta in essere dalla Finex Finance Global presentava le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;
VISTO l'art. 94-bis del Tuf, al comma 1, stabilisce che “Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b). …”.
RILEVATO che, in relazione alla descritta attività, non risulta essere stato trasmesso alla Consob il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
RILEVATA altresì l'inesistenza di cause di esenzione previste dal combinato disposto degli artt. 100 del Tuf e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Reg. Emittenti”), dall'applicazione della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio di cui agli artt. 93-bis e ss. del Tuf;
VISTA la delibera n. 22726 del 1° giugno 2023 con la quale la Consob ai sensi dell'art. 99, co. 1, lett. b), del Tuf ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata anche il sito internet www.finexfinanceglobal.com;
CONSIDERATO, che Finex Finance Global non ha fatto pervenire proprie osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione;
CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre a una diversa qualificazione della fattispecie rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione dell'offerta (Delibera n. 22726 del 1° giugno 2023), devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito di detto provvedimento;
RITENUTA, quindi, accertata – secondo le descritte modalità rilevate in occasione dell'adozione del citato provvedimento di sospensione – l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti, sub specie di “investimento di natura finanziaria” in violazione alla richiamata normativa;
VISTO l'art. 99, comma 1, lett. c), del Tuf, in base al quale la Consob può “vietare l'offerta nel caso di accertata violazione o di fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione”;
D E L I B E R A:
È vietata l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Piani di investimento” posta in essere dalla Finex Finance Global tramite il sito internet www.finexfinanceglobal.com.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
26 luglio 2023
IL PRESIDENTE
Paolo Savona