Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Delibera n. 22823

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://aiontrader.com e le pagine https://client.aiontrader.com e https://client1.aiontrader.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:

  1. tramite il sito https://aiontrader.com viene offerta al potenziale investitore la possibilità di operare su forex, CFD, azioni e ETF tramite una piattaforma di trading;
  2. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione sul sito tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia e l'apertura di un account su cui impiegare somme di denaro; in proposito, vengono prospettate quattro tipologie di conto, a seconda del deposito minimo e dei benefits, denominate "Standard", "Bronzo", "Argento" e "Oro"; a seguito della registrazione è risultato possibile accedere all'area riservata del sito, agli indirizzi https://client.aiontrader.com e https://client1.aiontrader.com, dove è possibile effettuare depositi sul conto di trading ed accedere alla piattaforma di trading del sito;
  3. all'interno del sito https://aiontrader.com è presente l'indicazione della casella di posta elettronica support@aiontrader.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https:/aiontrader.com e le pagine https://client.aiontrader.com e https://client1.aiontrader.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https:/aiontrader.com e le pagine https://client.aiontrader.com e https://client1.aiontrader.com, è rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito web è risultato disponibile anche in lingua italiana e sono pervenute varie segnalazioni ed esposti da parte di soggetti italiani che hanno riferito, tra l'altro, un'attività di contatto mediante tecniche di sollecitazione telefonica non richiesta (c.d. "cold calling") nei confronti del pubblico italiano ed hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate ed è stata altresì rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi ai domini dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che l'operatività svolta tramite il sito e le relative pagine non risulta riconducibile ad alcuna società autorizzata ad esercitare professionalmente verso il pubblico italiano servizi di investimento;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://aiontrader.com e le pagine https://client.aiontrader.com e https://client1.aiontrader.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

27 settembre 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona