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Bollettino


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Delibera n. 22972

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet www.alphascrypto.co.uk e www.alphascrypto.website

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. l'utente che tenta di accedere al sito internet www.alphascrypto.co.uk è reindirizzato al sito internet www.alphascrypto.website, che è risultato attivo, disponibile in lingua italiana e registrato in forma anonima; mediante il sito internet www.alphascrypto.website viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su azioni, indici, contratti su valute e cripto valute;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione sul sito www.alphascrypto.website tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia, e l'apertura di un account su cui impiegare denaro; al riguardo, nel sito si prospettano quattro tipologie di conto ("Argento", "Oro", "Platino" e "VIP") che differiscono, tra l'altro, per deposito minimo richiesto. Ad esito della registrazione si accede nell'area riservata dove è possibile, tra l'altro, accedere alla piattaforma di trading;

iii. quanto alla riconducibilità dell'operatività posta in essere mediante il sito www.alphascrypto.website cui si viene reindirizzati dal sito www.alphascrypto.co.uk, nel sito www.alphascrypto.website sono presenti numerosi riferimenti generici alla "Alphascrypto";

VISTA la delibera Consob n. 22846 del 9 ottobre 2023 con cui si è ordinato alla succitata "Alphascrypto" di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet www.alphascrypto.com;

VISTA la delibera Consob n. 22890 del 15 novembre 2023 con cui si è ordinato alla succitata "Alphascrypto" di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite l'ulteriore distinto sito internet www.alphascrypto.uk;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio parzialmente sovrapponibile a quello dei siti www.alphascrypto.com e www.alphascrypto.uk, il sito www.alphascrypto.website - cui si è automaticamente reindirizzati dal sito www.alphascrypto.co.uk - ne replica i contenuti ed il formato grafico;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.alphascrypto.website, cui si viene reindirizzati dal sito www.alphascrypto.co.uk, è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet www.alphascrypto.co.uk e www.alphascrypto.website, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet www.alphascrypto.website – cui si è automaticamente reindirizzati dal sito www.alphascrypto.co.uk - è risultato disponibile in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al predetto sito dall'Italia mediante indirizzi IP italiani. Inoltre, in relazione al sito www.alphascrypto.co.uk è stata riferita attività di contatto con la clientela italiana mediante tecniche di comunicazione a distanza e sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani;

CONSIDERATO che i siti internet www.alphascrypto.co.uk e www.alphascrypto.website non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto la "Alphascrypto" menzionata nel sito www.alphascrypto.website non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet www.alphascrypto.co.uk e www.alphascrypto.website consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

17 gennaio 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona