Delibera n. 23084 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23084
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://cryptotradeclub.ltd e la pagina https://cfd.cryptotradeclub.ltd
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:
i. mediante il sito https://cryptotradeclub.ltd, attivo, disponibile anche nella versione in lingua italiana, è prospettata una "piattaforma all'avanguardia dotata di intelligenza artificiale" che consentirebbe, previa l'apertura di un conto, di fare trading su CFD, aventi quali attività sottostanti valute, criptovalute, indici e azioni,
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione e l'apertura di un conto di trading; effettuata la registrazione è possibile visualizzare una dasboard, collocata all'indirizzo https://cfd.cryptotradeclub.ltd, disponibile nella versione in lingua italiana, tramite la quale è possibile, anche per l'utenza italiana, inviare la documentazione funzionale alla verifica dell'identità dell'utente, effettuare un deposito tramite vari sistemi di pagamento e accedere a una piattaforma di webtrading;
iii. riguardo all'entità giuridica cui ricondurre il sito, si evidenzia che nella sezione "Chi Siamo" si fa riferimento a "Crypto Trade Club Ltd" con asserita sede nel Regno Unito ed è presente un indirizzo email di contatto support@official.cryptotradeclub.limited.
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://cryptotradeclub.ltd e la pagina https://cfd.cryptotradeclub.ltd è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto dominio e la relativa pagina viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://cryptotradeclub.ltd e la pagina https://cfd.cryptotradeclub.ltd è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i predetti domini sono risultati attivi e consultabili anche in lingua italiana, è stata riferita attività di contatto con la clientela italiana mediante tecniche di comunicazione a distanza, sono pervenuti esposti da parte di soggetti italiani che hanno lamentato, tra l'altro, l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate ed è stata altresì rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al predetto sito dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani;
CONSIDERATO che l'operatività svolta tramite il sito https://cryptotradeclub.ltd e la pagina https://cfd.cryptotradeclub.ltd non appare riconducibile ad alcuna società autorizzata ad esercitare professionalmente verso il pubblico italiano servizi di investimento;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://cryptotradeclub.ltd e la pagina https://cfd.cryptotradeclub.ltd consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
24 aprile 2024
IL PRESIDENTE
Paolo Savona