Delibera n. 23123 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23123
Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. c), del D. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari avente ad oggetto "Piani di investimento" denominati "Mini Piano", "Pianificare in Anticipo", "Piano di Accesso", "Piano Premium" e "Promo Piano" posta in essere dalla così denominata "Ultraford" anche tramite il sito internet https://ultraford.cc
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni ("Tuf");
RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob è stata riscontrata la presenza nel web del sito https://ultraford.cc risultato attivo, disponibile in lingua italiana mediante un meccanismo di traduzione automatica incorporato nel sito e registrato in forma anonima;
RILEVATO che tramite il sito https://ultraford.cc erano promossi cinque "Piani di investimento" denominati "Mini Piano", "Pianificare in Anticipo", "Piano di Accesso", "Piano Premium" e "Promo Piano";
RILEVATO che, in base alle informazioni presenti sul sito https://ultraford.cc, i "Piani di investimento" si distinguevano tra loro per il deposito minimo e massimo consentiti nonché per le percentuali di "guadagno" che avrebbero assicurato ai sottoscrittori e le tempistiche di maturazione di detti "guadagni", come di seguito:
- "Mini Piano, deposito minimo 50$, max deposito 1.000 $, 4,2% - dopo 24 ore";
- "Pianificare in Anticipo, deposito minimo 2.000$, max deposito 10.000$, 20% - dopo 24 ore";
- "Piano di Accesso, deposito minimo 10.000$, max deposito 20.000 $, 35% - dopo 24 ore";
- "Piano Premium, deposito minimo 20.000$, max deposito illimitato, 45% - dopo 24 ore";
- "Promo Piano, deposito minimo 2.000, max deposito illimitato, 50% - dopo 5 ore";
RILEVATO che, sebbene nella homepage del sito https://ultraford.cc l'ammontare "minimo" e "massimo" delle somme che gli utenti potevano versare per sottoscrivere uno o più "Piani di investimento" era espresso in dollari, nella sezione del medesimo sito https://ultraford.cc dedicata alle "F.A.Q." era indicata la necessità che i depositi venissero effettuati mediante trasferimento a "Ultraford" di criptovalute (in particolare, "Ultraford" avrebbe accettato "Bitcoin, Ethereum, Usdt"). Dalle medesime "F.A.Q." sembrava inoltre emergere che anche i "guadagni" sarebbero stati retrocessi ai clienti in criptovalute;
RILEVATO che a seguito di registrazione al sito https://ultraford.cc – mediante procedura liberamente disponibile anche per gli utenti italiani – è risultato possibile accedere all'area personale ove erano disponibili le funzioni dedicate all'acquisto di uno o più "Piani di investimento";
RILEVATO che la così denominata "Ultraford", menzionata nel sito https://ultraford.cc, non ha fornito riscontro alle richieste di informazioni formulate dalla Consob e trasmesse all'indirizzo mail indicato nel medesimo sito https://ultraford.cc;
RILEVATO che l'operazione sopradescritta era presentata come un'opportunità di investimento;
VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t), del Tuf, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";
CONSIDERATO che gli elementi dell'offerta al pubblico rilevanti ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:
a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto un determinato o più determinati "prodotti finanziari", categoria che comprende - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. u), del Tuf - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari" che "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";
b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari contenente la rappresentazione in termini uniformi e standardizzati delle caratteristiche e delle condizioni essenziali degli stessi;
c) la circostanza che la suddetta offerta sia rivolta al pubblico residente in Italia;
RILEVATO che l'oggetto della proposta negoziale veicolata tramite il sito https://ultraford.cc presenta caratteristiche tali da ricondurre i descritti "Piani di investimento" nel novero dei prodotti finanziari sub specie di "forma di investimento di natura finanziaria";
CONSIDERATO che in tale ipotesi ricorrono gli elementi qualificanti, secondo il consolidato orientamento della Consob, la nozione di "investimento di natura finanziaria" - diverso dallo strumento finanziario - stante la compresenza di i) un impiego di capitale; ii) una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria; iii) l'assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale;
CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevede che a) l'aderente impieghi il proprio capitale per la sottoscrizione di uno o più "Piani di investimento" tra quelli indicati sul sito https://ultraford.cc; b) in virtù dell'anzidetta sottoscrizione è prospettato agli investitori un rendimento variabile in relazione al "Piano di investimento" sottoscritto da ciascun utente senza che gli stessi utenti siano chiamati a svolgere alcuna ulteriore attività; c) la conseguente assunzione di un rischio correlato all'impiego del capitale affidato;
RILEVATO, quindi, che il summenzionato rendimento viene corrisposto a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore;
CONSIDERATO, pertanto, che l'elemento causale dei contratti promossi tramite il sito internet https://ultraford.cc è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo (che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite, avendo quindi il contratto una "finalità di investimento");
RITENUTO, pertanto, che avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", le proposte negoziali formulate anche tramite il sito https://ultraford.cc sulla base di quanto rilevato, possiedono le caratteristiche di "un investimento di natura finanziaria";
RILEVATO che i sopra riportati contenuti informativi presenti sul sito https://ultraford.cc forniscono una rappresentazione in termini uniformi delle caratteristiche delle proposte di investimento, idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;
RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);
RILEVATO, inoltre, che sussistono elementi alla stregua dei quali ritenere che l'offerta in esame è rivolta anche al pubblico residente in Italia, in quanto i contenuti del sito internet https://ultraford.cc sono risultati disponibili in lingua italiana e, in relazione alle iniziative promosse sul medesimo sito, è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti dei risparmiatori italiani. Inoltre, nell'ambito delle verifiche svolte sul medesimo sito https://ultraford.cc è stata riscontrata l'assenza di meccanismi volti a limitare o escludere la registrazione da parte degli utenti connessi al web dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani;
RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;
RITENUTO, pertanto, che l'attività posta in essere dalla così denominata "Ultraford" presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;
VISTO l'art. 94-bis del Tuf, al comma 1, stabilisce che "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b). …".
RILEVATO che in relazione alla descritta attività non risulta essere stato trasmesso alla Consob il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
RILEVATA altresì l'inesistenza di cause di esenzione, previste dal combinato disposto degli artt. 100 del Tuf e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Reg. Emittenti"), dall'applicazione della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio di cui agli artt. 93-bis e ss. del Tuf;
VISTA la delibera n. 23025 del 28 febbraio 2024 con la quale la Consob ai sensi dell'art. 99, co. 1, lett. b), del Tuf ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata anche tramite il sito internet https://ultraford.cc;
CONSIDERATO che la così denominata "Ultraford" non ha fatto pervenire proprie osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione;
CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle risultanze delle indagini sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;
RITENUTA, quindi, accertata – secondo le modalità sopra descritte, rilevate in occasione dell'adozione del riferito provvedimento di sospensione – l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti, sub specie di "investimento di natura finanziaria" in violazione alla predetta normativa;
VISTO l'art. 99, comma 1, lett. c), del Tuf, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta nel caso di accertata violazione o di fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione";
D E L I B E R A:
È vietata l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i "Piani di investimento" denominati "Mini Piano", "Pianificare in Anticipo", "Piano di Accesso", "Piano Premium" e "Promo Piano" posta in essere dalla così denominata "Ultraford" anche tramite il sito internet https://ultraford.cc.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
22 maggio 2024
IL PRESIDENTE
Paolo Savona