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Bollettino


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Delibera n. 23128

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://marketsac.eu e la relativa pagina https://platform.marketsac-tp.eu

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://marketsac.eu, risultato attivo, disponibile anche in lingua italiana e registrato in forma anonima, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading sul mercato forex e su CFD relativi a indici, azioni e materie prime;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito https://marketsac.eu e l'apertura di un account di trading; in particolare, sono risultate disponibili sei tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Alunno", "Standard", "Islamico", "Investitore", "Marketsac Vip" e "Marketsac Vip Platinum";

iii. all'interno dell'area riservata del sito https://marketsac.eu, disponibile anch'essa in lingua italiana all'ulteriore indirizzo internet https://platform.marketsac-tp.eu, è presente un'apposita funzione dedicata al deposito e al prelievo di liquidità sul conto di trading;

iv. all'interno del sito https://marketsac.eu è riportato l'indirizzo della casella di posta elettronica "support@marketsac.com" senza alcun riferimento societario.

VISTA la delibera n. 22940 del 12 dicembre 2023 con la quale si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.marketsac.com e la relativa pagina https://platform.marketsac-tp.com;

VISTA la delibera n. 22995 del 7 febbraio 2024 con la quale si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite l'ulteriore sito internet https://marketsac.ltd e la relativa pagina https://platform.marketsac-tp.ltd;

CONSIDERATO che il sito internet https://marketsac.eu presenta un dominio parzialmente sovrapponibile a quello dei siti www.marketsac.com e https://marketsac.ltd nonché analoghi contenuti e formato grafico;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://marketsac.eu e la relativa pagina https://platform.marketsac-tp.eu è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito https://marketsac.eu e la relativa pagina https://platform.marketsac-tp.eu sono risultati disponibili in linga italiana, in merito all'operatività di detti domini è stata riferita attività di contatto con la clientela italiana mediante tecniche di comunicazione a distanza, è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione al sito https://marketsac.eu da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani e sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno riferito di non riuscire a rientrare in possesso delle somme investite;

CONSIDERATO che il sito internet https://marketsac.eu e la relativa pagina https://platform.marketsac-tp.eu non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://marketsac.eu e la relativa pagina https://platform.marketsac-tp.eu consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

22 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona