Delibera n. 23139 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23139
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://forexelite.trade e la pagina https://my.forexelite.trade
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito internet https://forexelite.trade - risultato attivo, consultabile in lingua italiana mediante sistemi automatici di traduzione, registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare contratti su valute, indici, azioni e commodities tramite una piattaforma di trading;
ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesta la registrazione sul sito https://forexelite.trade tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia e l'apertura di un conto per il trading: al riguardo, nel sito si prospettano sette tipologie di conto ("Basic", "Discovey", "Silver", "Gold", "Premium", "VIP" e "VIP+") che differiscono, tra l'altro, per deposito minimo richiesto; ad esito della registrazione sul sito si accede all'area riservata raggiungibile all'indirizzo web https://my.forexelite.trade, dove è possibile effettuare depositi sul conto di trading;
iii. quanto alla riconducibilità, nei termini contrattuali disponibili nel sito sono presenti riferimenti alla "Forexelite Limited", mentre nella pagina dei "Contatti" si legge che "Forexelite is the brand name of Elite Trading Academy Limited", società con asserita sede a Dubai;
VISTA la delibera Consob n. 22929 del 6 dicembre 2023 con cui si è ordinato alle succitate "Forexelite Limited" ed "Elite Trading Academy Limited" di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il sito internet https://forexelite.co e le pagine https://clientzone.forexelite.co e https://wt.forexelite.co;
CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio parzialmente sovrapponibile a quello del sito https://forexelite.co, il sito https://forexelite.trade ne replica i contenuti ed il formato grafico;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://forexelite.trade e la pagina https://my.forexelite.trade è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://forexelite.trade e la pagina https://my.forexelite.trade è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il detto sito è risultato disponibile in lingua italiana mediante sistemi automatici di traduzione ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al detto sito dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani. Inoltre, è stata riferita attività di contatto verso risparmiatori italiani, che hanno presentato esposti;
CONSIDERATO che il sito internet https://forexelite.trade e la pagina https://my.forexelite.trade non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://forexelite.trade e la pagina https://my.forexelite.trade consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
30 maggio 2024
IL PRESIDENTE
Paolo Savona