Delibera n. 23170 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23170
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet www.lyxmont.com e https://alfatraders.org
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante i collegati siti internet www.lyxmont.com e https://alfatraders.org – risultati di contenuti e formato grafico identici, attivi, registrati in forma anonima e consultabili in lingua italiana - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading su contract for difference (CFD) aventi come sottostante valute e cripto-valute, tramite una piattaforma proprietaria di trading;
ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesta l'iscrizione a detti siti internet, l'apertura di un account e l'impiego di una provvista di denaro; in entrambi i siti sono indicate cinque tipologie di conto ("Basic", "Silver", "Gold", "Platinum" e "Diamond") che si differenziano per il deposito minimo;
iii. effettuando la registrazione sia tramite il sito www.lyxmont.com sia mediante il sito https://alfatraders.org, l'utente accede alla medesima area personale - all'interno del sito https://alfatraders.org - dove è possibile effettuare il deposito dei fondi nonché accedere alla piattaforma di trading;
iv. quanto alla riconducibilità, nel sito www.lyxmont.com sono presenti generici riferimenti alla "Lyxmont" con asserita sede a Saint Lucia; mentre nel collegato sito https://alfatraders.org sono riportati generici riferimenti a "AlfaTrade" con asserita sede a Saint Vincent and the Grenadines;
v. in calce alle pagine di entrambi i siti www.lyxmont.com e https://alfatraders.org è riportata la medesima utenza telefonica non italiana.
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet www.lyxmont.com e https://alfatraders.org è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet www.lyxmont.com e https://alfatraders.org è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i predetti siti sono risultati disponibili in lingua italiana, è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi a detti siti internet dall'Italia mediante indirizzi IP italiani e avuto riguardo al sito www.lyxmont.com è stata riferita attività di contatto verso risparmiatori italiani e sono altresì pervenuti esposti di soggetti italiani che hanno riferito di non riuscire a rientrare in possesso delle somme versate per le operazioni di trading;
CONSIDERATO che i siti internet www.lyxmont.com e https://alfatraders.org non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet www.lyxmont.com e https://alfatraders.org consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
19 giugno 2024
IL PRESIDENTE
Paolo Savona