Delibera n. 23171 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23171
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.realpremiumeu.com e relativa pagina https:///client.realpremiumeu.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:
i. mediante il sito www.realpremiumeu.com - risultato attivo, disponibile anche in lingua italiana e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di operare su forex, commodities, futures, azioni, CFD e valute digitali tramite una piattaforma di trading (Sistema di Webtrader);
ii. nel sito www.realpremiumeu.com è offerta agli utenti la possibilità di aprire un account di trading - previa registrazione in corrispondenza della pagina https://client.realpremiumeu.com - tra i cinque menzionati e denominati, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Standard", "Silver", "Gold", "Platinum" e "VIP";
iii. quanto all'entità giuridica cui ricondurre il sito, si evidenzia che, in calce alle pagine del sito medesimo, si legge "Real PremiumEU.com è di proprietà e gestita da Real PremiumEU" con sedi dichiarate in Lussemburgo, Regno Unito e Hong Kong, nella sezione "Contattaci" è presente la denominazione "Real PremiumEU Markets" con indicazione degli indirizzi di posta elettronica support@realpremiumeu.com, affiliates@realpremiumeu.com e rewards@realpremiumeu.com.
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.realpremiumeu.com e la relativa pagina https://client.realpremiumeu.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.realpremiumeu.com e la relativa pagina https://client.realpremiumeu.com è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è risultato attivo, consultabile anche in lingua italiana, è stata riferita attività di interazione con la clientela italiana mediante tecniche di comunicazione a distanza (c.d. cold calling) e sono altresì pervenuti esposti da parte di soggetti italiani che hanno, tra l'altro, lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate;
CONSIDERATO che l'operatività svolta tramite il sito www.realpremiumeu.com e la relativa pagina https://client.realpremiumeu.com non appare riconducibile ad alcuna società autorizzata ad esercitare professionalmente verso il pubblico italiano servizi di investimento;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.realpremiumeu.com e la relativa pagina https://client.realpremiumeu.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
19 giugno 2024
IL PRESIDENTE
Paolo Savona