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Bollettino


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Delibera n. 23172

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://royaldimex.com e relativa pagina https://trade.royaldimex.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:

i. mediante il sito https://royaldimex.com - risultato attivo, disponibile anche in lingua italiana e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su Forex e CFD su criptovalute, azioni, materie prime, indici azionari, metalli e su energia;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito https://royaldimex.com – mediante procedura disponibile, anche per gli utenti connessi dall'Italia, in corrispondenza della pagina https://trade.royaldimex.com – l'apertura di un conto e l'impiego di una provvista di denaro;

iii. in particolare, sul sito https://royaldimex.com sono menzionate sei tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Conto Iniziale", "Conto Base", "Account Premium", "Conto Oro", "Conto Platinum" e "Conto-All-in-One";

iv. quanto all'entità giuridica cui ricondurre il sito, nel documento "ACCORDO CON IL CLIENTE" si legge che "Royal Dimex è il nome commerciale di Royal Dimex Ltd" con sede dichiarata "presso Eden Plaza, Ufficio 223, Eden Island, Mahe, Seychelles".

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://royaldimex.com e la pagina https://trade.royaldimex.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto dominio viene offerta agli utenti sia la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://royaldimex.com e la pagina https://trade.royaldimex.com è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito e la predetta pagina sono risultati attivi, consultabili anche in lingua italiana, è stata riferita attività di interazione con la clientela italiana mediante tecniche di comunicazione a distanza (c.d. cold calling) e sono altresì pervenuti esposti da parte di soggetti italiani che hanno, tra l'altro, lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate;

CONSIDERATO che l'operatività svolta tramite il sito https://royaldimex.com e la pagina https://trade.royaldimex.com non appare riconducibile ad alcuna società autorizzata ad esercitare professionalmente verso il pubblico italiano servizi di investimento;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://royaldimex.com e la pagina https://trade.royaldimex.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

19 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona