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Bollettino


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Delibera n. 23174

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://investousit.com e le relative pagine https://clientzone.investousit.com e https://webtrader.investousit.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. il sito internet https://investousit.com è attivo e prospetta la possibilità di operare su forex, CFD e azioni;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni è richiesta la registrazione al sito, tramite il dominio https://clientzone.investousit.com e l'apertura di un conto di trading;

iii. la piattaforma di trading è disponibile alla pagina https://webtrader.investousit.com;

iv. quanto alla riconducibilità, all'interno del sito https://investousit.com sono presenti generici riferimenti a "Investousit".

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://investousit.com e le relative pagine https://clientzone.investousit.com e https://webtrader.investousit.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di operare su strumenti finanziari;

CONSIDERATO che l'operatività posta in essere tramite il sito internet https://investousit.com e le relative pagine https://clientzone.investousit.com e https://webtrader.investousit.com è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto il sito è risultato disponibile anche in lingua italiana tramite un sistema di traduzione automatica, è stata riferita attività di contatto nei confronti di investitori italiani anche tramite sistemi di messaggistica, è stata altresì rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al predetto sito dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani e sono pervenuti esposti di risparmiatori che hanno lamentato, tra l'altro, l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate;

CONSIDERATO che il sito internet https://investousit.com e le relative pagine https://clientzone.investousit.com e https://webtrader.investousit.com non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b) del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://investousit.com e le relative pagine https://clientzone.investousit.com e https://webtrader.investousit.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza mediante pubblicazione nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

19 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona