Delibera n. 23212 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23212
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.partnersce.cm e le relative pagine https://client.partnersce.cm e https://webtrader.partnersce.cm
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
- mediante il sito www.partnersce.cm – risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute e indici mediante l'apposita piattaforma ospitata in corrispondenza della pagina webtrader.partnersce.cm;
- per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito www.partnersce.cm – mediante procedura disponibile, anche per gli utenti italiani, in corrispondenza della pagina client.partnersce.cm – l'apertura di un account e l'impiego di una provvista di denaro
- in particolare, sul sito www.partnersce.cm sono menzionate tre tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Smart", "Esperto" e "Finanziario Guru";
- quanto alla riconducibilità, nel sito sono presenti generici riferimenti a "Partnersce" di cui è resa disponibile una casella di posta elettronica (support@partnersce.cm);
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.partnersce.cm e le relative pagine https://client.partnersce.cm e https://webtrader.partnersce.cm è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.partnersce.cm e le relative pagine https://client.partnersce.cm e https://webtrader.partnersce.cm, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito www.partnersce.cm è risultato disponibile in lingua italiana e, in relazione alle iniziative promosse tramite il medesimo sito www.partnersce.cm, è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani. Inoltre, è stata acquista agli atti copia delle conversazioni intercorse in lingua italiana mediante applicazioni di messagistica istantanea tra operatori del sito partnersce.cm e risparmiatori italiani; sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare tramite il sito www.partnersce.cm e nel medesimo sito www.partnersce.cm è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscrivervisi dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani;
CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito il sito www.partnersce.cm e le relative pagine https://client.partnersce.cm e https://webtrader.partnersce.cm non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet il sito www.partnersce.cm e le relative pagine https://client.partnersce.cm e https://webtrader.partnersce.cm consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
17 luglio 2024
IL PRESIDENTE
Paolo Savona