Delibera n. 23220 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23220
Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. C) del d.lgs. N. 58/1998, dell'offerta al Pubblico avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossa dalla Promo art invest s.r.l. anche tramite la pagina facebook Https://www.facebook.com/watch/promoartinvestsrl/
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);
RILEVATO che nel web è stata riscontrata la presenza della pagina Facebook https://www.facebook.com/watch/promoartinvestsrl/ riconducibile alla società Promo Art Invest Srl con sede in Via Vittorio Bottego n. 4 - Viareggio (LU);
RILEVATO che nella predetta pagina Facebook erano presenti messaggi informativi e video, aventi a oggetto l'iniziativa denominata "Lingotto d'arte", con cui il pubblico dei risparmiatori veniva informato della possibilità "di investire in modo sicuro in opere certificate e garantite" e così conseguire un rendimento "in 18 mesi del 6,8% netto";
RILEVATO in particolare, che nella pagina web raggiungibile all'indirizzo https://www.facebook.com/watch/promoartinvestsrl/ la Promo Art Invest Srl, al fine di promuovere l'adesione all'iniziativa in parola, aveva pubblicato un video in cui affermava che era possibile "… acquistare opere d'arte certificate per un importo minimo di euro 3.000". Nel messaggio promozionale era, inoltre, specificato che "attraverso un patto di riacquisto alla scadenza di 18 mesi [il cliente può] scegliere se tenere le opere acquistate o se restituirle per il valore dell'importo speso maggiorato del 6,8%";
RILEVATO che nel video in questione l'ideatore dell'iniziativa, nel descrivere la procedura che l'utente doveva osservare per procedere all'acquisto dell'opera d'arte, affermava che "mettiamo caso io volessi investire una certa cifra, chi devo chiamare e cosa devo fare … Prima cosa devi chiamare il numero in sovraimpressione [366-1196100] poi il funzionamento è semplicissimo. Praticamente viene a casa tua un nostro esperto ti farà vedere una serie di opere sicuramente di un valore più importante del valore che tu intendi investire. Una volta che ci siamo messi d'accordo si farà un patto di riacquisto. Ipotesi se te fra diciotto mesi non sei contento delle opere che ti ritrovi ti sarà restituito il tuo capitale più il 6,8% netto di guadagno … Bene allora provo a investire e male che vada dopo diciotto mesi ho il 6,8% che non è male…".
RILEVATO che, a fronte delle richieste di elementi informativi e documentali inviati dalla Consob la Promo Art Invest Srl non ha fornito alcun riscontro;
RILEVATO che la struttura dell'operazione era presentata come un'opportunità di investimento;
VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t) del D.lgs. n. 58/1998, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";
CONSIDERATO che gli elementi costitutivi dell'offerta al pubblico possono sintetizzarsi come segue:
a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto "prodotti finanziari", categoria che comprende - ex art. 1, comma 1, lett. u), del D.lgs. n. 58/1998 - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari", sia "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";
b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle principali caratteristiche degli stessi;
c) la circostanza che la comunicazione de qua sia rivolta al pubblico residente in Italia;
CONSIDERATO che l'oggetto della proposta negoziale veicolata tramite la pagina Facebook https://www.facebook.com/watch/promoartinvestsrl/ presenta caratteristiche tali da ricondurre i contratti proposti dalla Promo Art Invest Srl nel novero dei prodotti finanziari sub specie di "forma di investimento di natura finanziaria";
RILEVATO infatti che la Promo Art Invest Srl propone al pubblico dei risparmiatori l'acquisto di opere d'arte, per un investimento minimo di tremila euro, impegnandosi al termine di durata del contratto al riacquisto dell'opera stessa riconoscendo in favore del cliente l'importo da egli inizialmente versato maggiorato di una somma pari al 6,8% calcolata sul capitale conferito;
CONSIDERATO che benché il contratto venga proposto come una "compravendita di opere d'arte" invero la rilevata circostanza che all'investitore venga richiesto un esborso minimo di tremila euro ovvero la corresponsione di un importo inferiore al volere dell'opera d'arte [Praticamente viene a casa tua un nostro esperto ti farà vedere una serie di opere sicuramente di un valore più importante del valore che tu intendi investire] induce a ritenere che il contratto abbia una causa finanziaria;
CONSIDERATO quindi, che in forza della proposta della Promo Art Invest Srl i clienti sottoscrivono contratti aventi a oggetto l'acquisto di opere d'arte nel presupposto di vedersi restituita alla scadenza del contratto la somma inizialmente impiegata maggiorata di un importo pari al 6,8% del capitale conferito;
CONSIDERATO quindi che l'elemento causale della proposta negoziale è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite;
CONSIDERATO quindi che in tale ipotesi sembrano ricorrere, secondo il consolidato orientamento della Consob, gli elementi qualificanti la nozione di prodotto finanziario stante la ritenuta compresenza: (i) di un impiego di capitale; (ii) di una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) dell'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale;
CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevede che (i) l'aderente impieghi i propri capitali (ii) allo scopo di ottenere un rendimento predefinito, espresso in misura percentuale e calcolato sul capitale conferito dall'investitore in cui è (iii) insito un potenziale rischio finanziario;
RILEVATO che il summenzionato rendimento viene corrisposto dall'offerente a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore e che è correlato esclusivamente all'importo versato, non essendo richiesto all'utente di effettuare alcuna attività diversa dal mero conferimento del capitale;
RILEVATO che il differenziale tra capitale inizialmente impiegato (prezzo d'acquisto) e capitale restituito a scadenza (prezzo d'acquisto + 6,8%), riconosciuto indipendentemente dall'eventuale apprezzamento dell'opera d'arte, costituisce il rendimento che consegue l'investitore e che gli viene promesso dalla Promo Art Invest Srl sostanzialmente a titolo di interesse sulle somme dalla stessa raccolte;
RITENUTO, pertanto, che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), la riferita proposta negoziale promossa dalla Promo Art Invest Srl tramite la pagina Facebook https://www.facebook.com/watch/promoartinvestsrl/ possiede le caratteristiche di un "investimento di natura finanziaria";
RILEVATO che nella pagina Facebook https://www.facebook.com/watch/promoartinvestsrl/ sono presenti video in cui viene fornita una descrizione dell'iniziativa ed evidenziati i vantaggi che l'investitore consegue per effetto dell'adesione alla proposta negoziale;
RILEVATO che l'iniziativa è risultata promossa in termini standardizzati e uniformi ed in particolare è stata riscontrata una presentazione della stessa idonea a mettere gli investitori in grado di valutare se aderirvi o meno, senza possibilità per il singolo investitore di intervenire nella formazione dei contenuti dell'accordo contrattuale;
RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);
RILEVATO, inoltre, che l'offerta in esame è rivolta al pubblico residente in Italia. Difatti, l'operatività è risultata posta in essere da una società italiana, iscritta nel registro delle imprese, che si è avvalsa della propria pagina facebook – i cui contenuti sono in lingua italiana – per promuovere l'adesione all'iniziativa in argomento anche attraverso la pubblicazione di video (sempre in lingua italiana), nonché dello spazio televisivo acquistato da un'emittente italiana per promuovere nell'ambito di un programma di televendita d'opere d'arte (non più in onda) la propria iniziativa;
RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;
RITENUTO, pertanto, che l'attività volta all'offerta dei suddetti contratti presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;
VISTO l'art. 94-bis, comma 1, del D.lgs. n. 58/98, ai sensi del quale "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob […]";
RILEVATO che in relazione all'attività posta in essere non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob, né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
RILEVATO altresì che l'offerta in questione, in base alle attuali evidenze, non ricade in alcuna delle ipotesi di esenzione - previste dal combinato disposto degli artt. 100 del Tuf e 34-ter del regolamento Consob n. 11971/1999 - dall'applicazione della disciplina in materia di "appello al pubblico risparmio";
VISTA la delibera n. 23117 del 14 maggio 2024 con la quale la Consob ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b), del Tuf ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata anche tramite la pagina Facebook raggiungibile all'indirizzo https://www.facebook.com/watch/promoartinvestsrl/;
CONSIDERATO che la Promo Art Invest Srl non ha fatto pervenire proprie osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione;
CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle risultanze delle indagini sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;
RITENUTA, quindi, accertata – secondo le modalità sopra descritte, rilevate in occasione dell'adozione del riferito provvedimento di sospensione – l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti, sub specie di "investimento di natura finanziaria" in violazione alla predetta normativa;
VISTO l'art. 99, comma 1, lett. c), del Tuf, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta nel caso di accertata violazione o di fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione";
D E L I B E R A:
È vietata l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente a oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata dalla Promo Art Invest S.r.l. anche tramite la pagina Facebook https://www.facebook.com/watch/promoartinvestsrl/.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
25 luglio 2024
IL PRESIDENTE
Paolo Savona