Delibera n. 23221 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23221
Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. c), del D. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari avente ad oggetto "Piani di investimento" denominati "Start", "Argento", "Oro" e "Professionale" posta in essere dalla così denominata "Amlight-italiainvestment" anche tramite il sito internet www.amlight-italiainvestment.net
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni ("Tuf");
RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, è stata riscontrata la presenza nel web del sito www.amlight-italiainvestment.net risultato attivo e disponibile in lingua italiana tramite un sistema di traduzione integrato nel sito;
RILEVATO che tramite il sito www.amlight-italiainvestment.net erano promossi quattro "Piani di investimento" denominati "Start", "Argento", "Oro" e "Professionale";
RILEVATO che, in base alle informazioni presenti sul sito www.amlight-italiainvestment.net, i "Piani di investimento" si distinguevano tra loro per il deposito minimo e massimo consentiti nonché per le percentuali di "guadagno" che avrebbero assicurato ai sottoscrittori. In particolare, i "Piani di investimento" cd. "Start", "Argento", "Oro" e "Promozionale" prevedevano rispettivamente rendimenti del 4% "dopo 24 ore", dell'8% "dopo 24 ore", del 12% "dopo due giorni" e del 16% "dopo tre giorni e mezzo" a fronte di conferimenti da parte degli investitori di somme di denaro distinte per ciascun "piano": da 50 a 2.999 dollari per il piano "Start", da 3.000 a 9.999 dollari per il piano "Argento", da 10.000 a 19.999 dollari per il piano "Oro" e da 20.000 dollari ad un importo illimitato per il piano "Promozionale";
RILEVATO che, a seguito di registrazione al sito www.amlight-italiainvestment.net – mediante procedura liberamente disponibile anche per gli utenti italiani - è risultato possibile accedere all'area personale dove era possibile selezionare il "Piano di investimento" prescelto tra quelli succitati e indicare l'importo di denaro che si desiderava versare secondo le modalità ivi riportate. In particolare, nell'area riservata, che si componeva di 6 sezioni ("Pannello di controllo", "Depositare", "Ritirare", "Trasferimento", "Transazioni" e "Account"), era presente un'apposita funzione dedicata al deposito di liquidità, possibile mediante conferimento di cripto-valute;
RILEVATO che la così denominata "Amlight-italiainvestment" menzionata nel sito www.amlight-italiainvestment.net, con asserita sede genericamente indicata a "Belfast Est", non ha fornito riscontro alle richieste di informazioni formulate dalla Consob e inviate all'indirizzo mail indicato nel detto sito;
RILEVATO che l'operazione sopradescritta era presentata come un'opportunità di investimento;
VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t), del Tuf, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";
CONSIDERATO che gli elementi dell'offerta al pubblico rilevanti ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:
a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto un determinato o più determinati "prodotti finanziari", categoria che comprende - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. u), del Tuf - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari" che "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";
b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari contenente la rappresentazione in termini uniformi e standardizzati delle caratteristiche e delle condizioni essenziali degli stessi;
c) la circostanza che la suddetta offerta sia rivolta al pubblico residente in Italia;
RILEVATO che l'oggetto della proposta negoziale veicolata tramite il sito www.amlightitaliainvestment.net presenta caratteristiche tali da ricondurre i descritti "Piani di investimento" nel novero dei prodotti finanziari sub specie di "forma di investimento di natura finanziaria";
CONSIDERATO che in tale ipotesi ricorrono, secondo il consolidato orientamento della Consob, gli elementi qualificanti la nozione di "investimento di natura finanziaria" - diverso dallo strumento finanziario - stante la compresenza di i) un impiego di capitale; ii) una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria; iii) l'assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale;
CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevede che a) l'aderente impieghi il proprio capitale per la sottoscrizione di uno o più "Piani di investimento" tra quelli indicati sul sito www.amlight-italiainvestment.net; b) in virtù dell'anzidetta sottoscrizione è prospettato agli investitori un rendimento variabile in relazione al "Piano di investimento" sottoscritto da ciascun utente senza che gli stessi utenti siano chiamati a svolgere alcuna ulteriore attività; c) la conseguente assunzione di un rischio correlato all'impiego del capitale affidato;
RILEVATO, quindi, che il summenzionato rendimento viene corrisposto a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore;
CONSIDERATO, pertanto, che l'elemento causale dei contratti promossi tramite il sito internet www.amlight-italiainvestment.net è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo (che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite, avendo quindi il contratto una "finalità di investimento");
RITENUTO, pertanto, che avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", le proposte negoziali formulate anche tramite il sito www.amlight-italiainvestment.net sulla base di quanto rilevato, possiedono le caratteristiche di "un investimento di natura finanziaria";
RILEVATO che i sopra riportati contenuti informativi presenti nel sito www.amlightitaliainvestment.net forniscono una rappresentazione in termini uniformi delle caratteristiche delle proposte di investimento, idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;
RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);
RILEVATO, inoltre, che sussistono elementi alla stregua dei quali ritenere che l'offerta in esame è rivolta anche al pubblico residente in Italia, in quanto: i contenuti del sito internet www.amlight-italiainvestment.net sono risultati disponibili in lingua italiana tramite un sistema di traduzione integrato nel sito e nell'ambito delle verifiche svolte sul medesimo sito è stata riscontrata l'assenza di meccanismi volti a limitare o escludere la registrazione da parte degli utenti connessi al web dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani;
RILEVATO, inoltre, che è stata riferita attività di contatto nei confronti di risparmiatori italiani finalizzata a promuovere l'effettuazione di investimenti attraverso il sito internet www.amlightitaliainvestment.net;
RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;
RITENUTO, pertanto, che l'attività posta in essere dalla così denominata "Amlightitaliainvestment" presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;
VISTO l'art. 94-bis del Tuf, al comma 1, stabilisce che "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b). …".
RILEVATO che in relazione alla descritta attività non risulta essere stato trasmesso alla Consob il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
RILEVATA altresì l'inesistenza di cause di esenzione, previste dal combinato disposto degli artt. 100 del Tuf e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Reg. Emittenti"), dall'applicazione della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio di cui agli artt. 93-bis e ss. del Tuf;
VISTA la delibera n. 23083 del 24 aprile 2024 con la quale la Consob ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b), del Tuf ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata anche tramite il sito internet www.amlight-italiainvestment.net;
CONSIDERATO che la così denominata "Amlight-italiainvestment" non ha fatto pervenire proprie osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione;
CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle risultanze delle indagini sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;
RITENUTA, quindi, accertata – secondo le modalità sopra descritte, rilevate in occasione dell'adozione del riferito provvedimento di sospensione – l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti, sub specie di "investimento di natura finanziaria" in violazione alla predetta normativa;
VISTO l'art. 99, comma 1, lett. c), del Tuf, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta nel caso di accertata violazione o di fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione";
D E L I B E R A:
È vietata l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i "Piani di investimento" denominati "Start", "Argento", "Oro" e "Professionale" posta in essere dalla così denominata "Amlight-italiainvestment" anche tramite il sito internet www.amlightitaliainvestment.net.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
25 luglio 2024
IL PRESIDENTE
Paolo Savona