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Bollettino


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Delibera n. 23222

Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. c), del D. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari avente ad oggetto "Piani di investimento" denominati "Standard", "Premio" e "Platino" posta in essere dalla così denominata "Shellinvestments" anche tramite il sito internet https://shellinvestment.net

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni ("Tuf");

RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob è stata riscontrata la presenza nel web del sito https://shellinvestment.net risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana mediante un meccanismo di traduzione automatica incorporato nel medesimo sito https://shellinvestment.net;

RILEVATO che tramite il sito https://shellinvestment.net erano promossi tre "Piani di investimento" denominati "Standard", "Premio" e "Platino";

RILEVATO che, in base alle informazioni presenti sul sito https://shellinvestment.net, i "Piani di investimento" si distinguevano tra loro per il deposito minimo e massimo consentiti nonché per le percentuali di "guadagno" che avrebbero assicurato ai sottoscrittori con cadenza quotidiana, come di seguito:

- "Standard, minimo 50 $, massimo 4.999 $, interesse giornaliero del 2,3% per 6 giorni";

- "Premio, minimo 5.000 $, massimo 9.999 $, interesse giornaliero del 4,5% per 6 giorni";

- "Platino, minimo 10.000 $, massimo illimitato, interesse giornaliero del 6% per 6 giorni";

RILEVATO che, dal complesso degli elementi presenti sul sito https://shellinvestment.net, era possibile apprendere i passaggi che ciascun utente era tenuto ad effettuare per sottoscrivere uno o più "piani di investimento". In particolare: l'utente avrebbe dovuto registrarsi al sito ed effettuare un primo deposito; i fondi così conferiti sarebbero poi stati "gestiti" da "Shellinvestments" (nel sito si leggeva: "facciamo tutto il duro lavoro per farti guadagnare") in attività invero non dettagliate nel sito https://shellinvestment.net; infine, i "guadagni" rivenienti dalle attività generatrici degli utili sarebbero stati accreditati sull'account di ciascun utente ed avrebbero potuto essere prelevati dai clienti;

RILEVATO che nella homepage del sito https://shellinvestment.net l'ammontare "minimo" e "massimo" delle somme che gli utenti potevano versare per sottoscrivere uno o più "piani di investimento" era espresso in dollari e che nella sezione del medesimo sito https://shellinvestment.net dedicata alle "F.A.Q." era indicata la possibilità che gli utenti acquistassero uno o più "piani di investimento" ricorrendo anche a criptovalute (in particolare, "Shellinvestments" avrebbe accettato "Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash e altre criptovalute (l'elenco verrà aggiornato)");

RILEVATO che a seguito di registrazione al sito https://shellinvestment.net – mediante procedura liberamente disponibile anche per gli utenti italiani – è risultato possibile accedere all'area personale ove sono risultate disponibili le funzioni dedicate all'acquisto di uno o più "Piani di investimento";

RILEVATO che la così denominata "Shellinvestment", menzionata nel sito https://shellinvestment.net, non ha fornito riscontro alle richieste di informazioni formulate dalla Consob e trasmesse all'indirizzo mail indicato nel medesimo sito https://shellinvestment.net;

RILEVATO che l'operazione sopradescritta era presentata come un'opportunità di investimento;

VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t), del Tuf, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";

CONSIDERATO che gli elementi dell'offerta al pubblico rilevanti ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:

a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto un determinato o più determinati "prodotti finanziari", categoria che comprende - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. u), del Tuf - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari" che "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";

b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari contenente la rappresentazione in termini uniformi e standardizzati delle caratteristiche e delle condizioni essenziali degli stessi;

c) la circostanza che la suddetta offerta sia rivolta al pubblico residente in Italia;

RILEVATO che l'oggetto della proposta negoziale veicolata tramite il sito https://shellinvestment.net presenta caratteristiche tali da ricondurre i descritti "Piani di investimento" nel novero dei prodotti finanziari sub specie di "forma di investimento di natura finanziaria";

CONSIDERATO che in tale ipotesi ricorrono gli elementi qualificanti, secondo il consolidato orientamento della Consob, la nozione di "investimento di natura finanziaria" - diverso dallo strumento finanziario - stante la compresenza di i) un impiego di capitale; ii) una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria; iii) l'assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale;

CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevede che a) l'aderente impieghi il proprio capitale per la sottoscrizione di uno o più "Piani di investimento" tra quelli indicati sul sito https://shellinvestment.net; b) in virtù dell'anzidetta sottoscrizione è prospettato agli investitori un rendimento variabile in relazione al "Piano di investimento" sottoscritto da ciascun utente senza che gli stessi utenti siano chiamati a svolgere alcuna ulteriore attività (nel sito https://shellinvestment.net si leggeva. "facciamo tutto il duro lavoro per farti guadagnare"); c) la conseguente assunzione di un rischio correlato all'impiego del capitale affidato;

RILEVATO, quindi, che il summenzionato rendimento viene corrisposto a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore;

CONSIDERATO, pertanto, che l'elemento causale dei contratti promossi tramite il sito internet https://shellinvestment.net è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo (che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite, avendo quindi il contratto una "finalità di investimento");

RITENUTO, pertanto, che avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", le proposte negoziali formulate anche tramite il sito https://shellinvestment.net sulla base di quanto rilevato, possiedono le caratteristiche di "un investimento di natura finanziaria";

RILEVATO che i sopra riportati contenuti informativi presenti sul sito https://shellinvestment.net forniscono una rappresentazione in termini uniformi delle caratteristiche delle proposte di investimento, idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;

RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);

RILEVATO, inoltre, che sussistono elementi alla stregua dei quali ritenere che l'offerta in esame è rivolta anche al pubblico residente in Italia in quanto i contenuti del sito https://shellinvestment.net sono risultati disponibili in lingua italiana mediante un meccanismo di traduzione automatica incorporato nel medesimo sito https://shellinvestment.net ed è stata riscontrata l'assenza di meccanismi volti a limitare o escludere la registrazione al sito https://shellinvestment.net da parte degli utenti connessi al web dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani. Inoltre, sono state riferite perdite patrimoniali correlate alle iniziative promosse tramite il sito https://shellinvestment.net ed è stata acquisita copia delle conversazioni intercorse in lingua italiana, mediante una applicazione di messaggistica istantanea, tra risparmiatori italiani e soggetti collegati all'operatività del sito https://shellinvestment.net in cui detti operatori sollecitano l'impiego di denaro tramite il sito https://shellinvestment.net;

RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;

RITENUTO, pertanto, che l'attività posta in essere dalla così denominata "Shellinvestments" presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;

VISTO l'art. 94-bis del Tuf, al comma 1, stabilisce che "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b). …".

RILEVATO che in relazione alla descritta attività non risulta essere stato trasmesso alla Consob il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;

RILEVATA altresì l'inesistenza di cause di esenzione, previste dal combinato disposto degli artt. 100 del Tuf e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Reg. Emittenti"), dall'applicazione della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio di cui agli artt. 93-bis e ss. del Tuf;

VISTA la delibera n. 23096 del 2 maggio 2024 con la quale la Consob ai sensi dell'art. 99, co. 1, lett. b), del Tuf ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata anche tramite il sito internet https://shellinvestment.net;

CONSIDERATO che la così denominata "Shellinvestments" non ha fatto pervenire proprie osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione;

CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle risultanze delle indagini sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;

RITENUTA, quindi, accertata – secondo le modalità sopra descritte, rilevate in occasione dell'adozione del riferito provvedimento di sospensione – l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti, sub specie di "investimento di natura finanziaria" in violazione alla predetta normativa;

VISTO l'art. 99, comma 1, lett. c), del Tuf, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta nel caso di accertata violazione o di fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione";

D E L I B E R A:

È vietata l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i "Piani di investimento" denominati "Standard", "Premio" e "Platino" posta in essere dalla così denominata "Shellinvestments" anche tramite il sito internet https://shellinvestment.net.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

25 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona