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Bollettino


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Delibera n. 23224

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.krakcoin.co

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:

i. mediante il sito www.krakcoin.co, risultato attivo, parzialmente disponibile in lingua italiana e registrato in forma anonima, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading sul mercato Forex nonché su "Contracts for difference (CFD), Stock indices, Synthetic indices, Commodities, Crypto";

ii. nel sito, la cui area di registrazione è disponibile in lingua italiana, vengono prospettate tre tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Basic", "Silver" e "Gold";

iii. quanto all'entità giuridica cui ricondurre il sito, si evidenzia che sono presenti generici riferimenti a "Krakcoin Trading" con sede dichiarata presso Imperium Tower (Headquarters) 590W+P2X, Palaion Patron Germanou, Aglantzia 2102, Cyprus" con indicazione, nella sezione "Contact Us", dell'indirizzo di posta elettronica support@krakcoin.biz;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.krakcoin.co è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.krakcoin.co è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è risultato parzialmente disponibile in lingua italiana, è stata riferita attività di interazione con la clientela italiana anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (c.d. cold calling) e sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare tramite il sito www.krakcoin.co. Inoltre, è emerso lo svolgimento di un'attività pubblicitaria online con ricerca attiva di clientela mediante indebito utilizzo dell'immagine e del nome di personaggi noti nel mercato italiano;

CONSIDERATO che l'operatività svolta tramite il sito www.krakcoin.co non appare riconducibile ad alcuna società autorizzata ad esercitare professionalmente verso il pubblico italiano servizi di investimento;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.krakcoin.co consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

25 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona