Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Delibera n. 23225

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://fx-rocket.com e relative pagine https://panel.fx-rocket.com e https://trading.fx-rocket.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://fx-rocket.com, risultato attivo, registrato in forma anonima e consultabile in lingua italiana, viene offerta agli utenti la possibilità di effettuare operazioni di trading su contract for difference (CFD) aventi come sottostante valute, azioni e criptovalute;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito https://fx-rocket.com, mediante procedura disponibile, anche per gli utenti italiani, in corrispondenza della pagina https://panel.fx-rocket.com, l'apertura di un account e l'impiego di una provvista di denaro;

iii. a seguito della registrazione, l'utente accede all'area riservata del sito dove è possibile effettuare depositi sul conto di trading e selezionare il collegamento "Open web trade" attraverso cui si viene reindirizzati alla piattaforma di trading raggiungibile all'indirizzo web https://trading.fx-rocket.com iv. quanto alla riconducibilità, all'interno del sito https://fx-rocket.com sono indicate le società FX-ROCKET Ltd e FX-ROCKET Private Bank con asserita sede a Londra.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://fx-rocket.com e le relative pagine https://panel.fx-rocket.com e https://trading.fx-rocket.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di operare su strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet https://fx-rocket.com e le relative pagine https://panel.fx-rocket.com e https://trading.fx-rocket.com sono consultabili in lingua italiana; è stata, altresì, rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al detto sito dall'Italia mediante indirizzi IP italiani; inoltre è stata riferita attività di contatto nei confronti di investitori italiani (in particolare, tramite "cold calling" ed invio di email in lingua italiana) e sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate;

CONSIDERATO che il sito internet https://fx-rocket.com e le relative pagine https://panel.fxrocket.com e https://trading.fx-rocket.com non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto le società FXROCKET Ltd e FX-ROCKET Private Bank non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b) del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://fx-rocket.com e le relative pagine https://panel.fx-rocket.com e https://trading.fx-rocket.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

25 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona