Delibera n. 23226 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23226
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet https://euroinvestgroup.co ed https://euroinvestgroup.limited e le relative pagine https://cfd.euroinvestgroup.co e https://cfd.euroinvestgroup.limited
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. il sito internet https://euroinvestgroup.limited indirizza l'utente al sito internet https://euroinvestgroup.co, risultato attivo, registrato in forma anonima e consultabile in lingua italiana mediante sistemi automatici di traduzione. Tramite il sito https://euroinvestgroup.co viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading su contract for difference (CFD) aventi come sottostante valute, materie prime e cripto-valute;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito https://euroinvestgroup.co, mediante l'indirizzo https://cfd.euroinvestgroup.co e l'apertura di un conto di trading. Sono in particolare proposte quattro tipologie di conto "Standard", "Silver", "Gold" e "VIP" che si differenziano per l'importo minimo del deposito previsto e le caratteristiche operative;
iii. tramite l'ulteriore pagina https://cfd.euroinvestgroup.limited è altresì possibile effettuare la registrazione nonché accedere all'area riservata del sito, ove è disponibile la piattaforma di trading;
iv. quanto alla riconducibilità dell'operatività rilevata, all'interno del sito https://euroinvestgroup.co è indicata la società Europe Investment Group Ltd senza indicazione dell'indirizzo di una sede sociale.
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet https://euroinvestgroup.co ed https://euroinvestgroup.limited e le relative pagine https://cfd.euroinvestgroup.co e https://cfd.euroinvestgroup.limited è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di operare su strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto il sito https://euroinvestgroup.co è risultato disponibile in lingua italiana mediante sistemi automatici di traduzione, mentre le pagine https://cfd.euroinvestgroup.co e https://cfd.euroinvestgroup.limited sono direttamente consultabili in lingua italiana; è stata, altresì, rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al detto sito dall'Italia mediante indirizzi IP italiani; inoltre è stata riferita attività di contatto nei confronti di investitori italiani (in particolare, tramite "cold calling") ed è stato infine rilevato lo svolgimento di un'attività pubblicitaria online con ricerca attiva di clientela mediante indebito utilizzo dell'immagine e del nome di personaggi noti sul mercato italiano e sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate;
CONSIDERATO che i siti internet https://euroinvestgroup.co ed https://euroinvestgroup.limited e le relative pagine https://cfd.euroinvestgroup.co e https://cfd.euroinvestgroup.limited non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto la società Europe Investment Group Ltd non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b) del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://euroinvestgroup.co ed https://euroinvestgroup.limited e le relative pagine https://cfd.euroinvestgroup.co e https://cfd.euroinvestgroup.limited, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
25 luglio 2024
IL PRESIDENTE
Paolo Savona