Delibera n. 23234 - AREA PUBBLICA
Bollettino
« Indietro
Delibera n. 23234
Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. c), del D. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari avente ad oggetto i "Piani di investimento" denominati "Antipasto", "Investitore" e "Super Investitore" promossa dalla così denominata "Valemorelimited" anche tramite il sito internet https://valemorelimited.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni ("Tuf");
RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob è stata riscontrata la presenza nel web del sito https://valemorelimited.com, risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana mediante un meccanismo di traduzione automatica incorporato nel medesimo sito;
RILEVATO che tramite il sito https://valemorelimited.com erano promossi tre "Piani di investimento" denominati "Antipasto", "Investitore" e "Super Investitore";
RILEVATO che, in base alle informazioni presenti sul sito https://valemorelimited.com, i "Piani di investimento" si distinguevano tra loro per il deposito minimo e massimo consentiti nonché per la percentuale di "guadagno" che avrebbero assicurato con cadenza quotidiana ai sottoscrittori, come di seguito:
- "Antipasto, deposito minimo 100$, deposito massimo 3.999 $, 3% al giorno";
- "Investitore, deposito minimo 4.000$, deposito massimo 19.999$, 3,5% al giorno";
- "Super Investitore, deposito minimo 20.000$, deposito massimo 1.000.000 $, 4% al giorno";
RILEVATO che, nel sito https://valemorelimited.com erano dettagliati i passaggi che ciascun utente era tenuto ad eseguire per poter sottoscrivere uno o più "piani di investimento". In particolare, nel sito si leggeva che "il primo passo […] è creare un account", poi "finanziare il conto" e, "al momento del finanziamento del tuo account, il sistema ti chiederà di selezionare il piano di investimento";
RILEVATO, altresì, che nel sito https://valemorelimited.com era indicato che i fondi conferiti dai sottoscrittori dei "piani di investimento" sarebbero stati "gestiti" da "trader professionisti qualificati" in (non meglio precisate) "attività di investimento legate alla negoziazione sui mercati finanziari e agli scambi di criptovalute". I "guadagni" rinvenienti dalle attività generatrici degli utili sarebbero stati poi accreditati sull'account di ciascun utente ed avrebbero potuto essere prelevati dai clienti;
RILEVATO che, sebbene nella homepage del sito https://valemorelimited.com l'ammontare "minimo" e "massimo" delle somme che gli utenti potevano versare per sottoscrivere uno o più "piani di investimento" era espresso in dollari, in altre sezioni del medesimo sito https://valemorelimited.com era indicata la necessità che i depositi venissero effettuati mediante trasferimento di criptovalute (in particolare, sarebbero stati accettati Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash e USDT). Dalle medesime informazioni reperite sul sito https://valemorelimited.com sembrava emergere che anche i "guadagni" sarebbero stati retrocessi ai clienti in criptovalute;
RILEVATO, inoltre, che l'iniziativa in esame sembrava prevedere un "bonus di riferimento" a favore dei clienti di "Valemorelimited" che, oltre a sottoscrivere uno dei richiamati "piani di investimento", avessero procurato nuovi clienti a "Valemorelimited";
RILEVATO che a seguito di registrazione al sito https://valemorelimited.com – mediante procedura liberamente disponibile anche per gli utenti italiani – è risultato possibile accedere all'area personale ove erano disponibili le funzioni dedicate all'acquisto di uno o più "Piani di investimento";
RILEVATO che la così denominata "Valemorelimited", menzionata nel sito https://valemorelimited.com, non ha fornito riscontro alle richieste di informazioni formulate dalla Consob e trasmesse all'indirizzo mail indicato nel medesimo sito https://valemorelimited.com;
RILEVATO che l'operazione sopradescritta era presentata come un'opportunità di investimento;
VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t), del Tuf, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";
CONSIDERATO che gli elementi dell'offerta al pubblico rilevanti ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:
a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto un determinato o più determinati "prodotti finanziari", categoria che comprende - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. u), del Tuf - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari" che "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";
b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari contenente la rappresentazione in termini uniformi e standardizzati delle caratteristiche e delle condizioni essenziali degli stessi;
c) la circostanza che la suddetta offerta sia rivolta al pubblico residente in Italia;
RILEVATO che l'oggetto della proposta negoziale veicolata tramite il sito https://valemorelimited.com presenta caratteristiche tali da ricondurre i descritti "Piani di investimento" nel novero dei prodotti finanziari sub specie di "forma di investimento di natura finanziaria";
CONSIDERATO che in tale ipotesi ricorrono gli elementi qualificanti, secondo il consolidato orientamento della Consob, la nozione di "investimento di natura finanziaria" - diverso dallo strumento finanziario - stante la compresenza di i) un impiego di capitale; ii) una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria; iii) l'assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale;
CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevede che a) l'aderente impieghi il proprio capitale per la sottoscrizione di uno o più "Piani di investimento" tra quelli indicati sul sito https://valemorelimited.com; b) in virtù dell'anzidetta sottoscrizione è prospettato agli investitori un rendimento variabile in relazione al "Piano di investimento" sottoscritto da ciascun utente senza che gli stessi utenti siano chiamati a svolgere alcuna ulteriore attività; c) la conseguente assunzione di un rischio correlato all'impiego del capitale affidato;
RILEVATO, quindi, che il summenzionato rendimento verrebbe corrisposto a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore;
CONSIDERATO, pertanto, che l'elemento causale dei contratti promossi tramite il sito internet https://valemorelimited.com è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo (che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite, avendo quindi il contratto una "finalità di investimento");
RITENUTO, pertanto, che avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", le proposte negoziali formulate anche tramite il sito https://valemorelimited.com sulla base di quanto rilevato, possiedono le caratteristiche di "un investimento di natura finanziaria";
RILEVATO che i sopra riportati contenuti informativi presenti sul sito https://valemorelimited.com forniscono una rappresentazione in termini uniformi delle caratteristiche delle proposte di investimento, idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;
RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);
RILEVATO, inoltre, che sussistono elementi alla stregua dei quali ritenere che l'offerta in esame è rivolta anche al pubblico residente in Italia, in quanto i contenuti del sito internet https://valemorelimited.com sono risultati disponibili in lingua italiana e, nell'ambito delle verifiche svolte sul medesimo sito https://valemorelimited.com, è stata riscontrata l'assenza di meccanismi volti a limitare o escludere la registrazione da parte degli utenti connessi al web dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani;
RILEVATO che mediante il suddetto sito web era altresì essere promosso uno schema di vendita che offriva all'utente un'ulteriore possibilità di guadagno, c.d. "bonus di riferimento", derivante dal reclutamento di ulteriori aderenti all'iniziativa e che tale schema era idoneo a veicolare l'offerta di prodotti finanziari anche presso il pubblico dei risparmiatori italiani;
RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;
RITENUTO, pertanto, che l'attività posta in essere dalla così denominata "Valemorelimited" presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;
VISTO l'art. 94-bis del Tuf, al comma 1, stabilisce che "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b). …".
RILEVATO che in relazione alla descritta attività non risulta essere stato trasmesso alla Consob il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
RILEVATA altresì l'inesistenza di cause di esenzione, previste dal combinato disposto degli artt. 100 del Tuf e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Reg. Emittenti"), dall'applicazione della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio di cui agli artt. 93-bis e ss. del Tuf;
VISTA la delibera n. 23156 del 12 giugno 2024 con la quale la Consob ai sensi dell'art. 99, co. 1, lett. b), del Tuf ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata anche tramite il sito internet https://valemorelimited.com;
CONSIDERATO che la così denominata "Valemorelimited" non ha fatto pervenire proprie osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione;
CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle risultanze delle indagini sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;
RITENUTA, quindi, accertata – secondo le modalità sopra descritte, rilevate in occasione dell'adozione del riferito provvedimento di sospensione – l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti sub specie di "investimento di natura finanziaria" in violazione alla predetta normativa;
VISTO l'art. 99, comma 1, lett. c), del Tuf, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta nel caso di accertata violazione o di fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione";
D E L I B E R A:
È vietata l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i "Piani di investimento" denominati "Antipasto", "Investitore" e "Super Investitore" promossa dalla così denominata "Valemorelimited" anche tramite il sito internet https://valemorelimited.com.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
4 settembre 2024
IL PRESIDENTE
Paolo Savona