Delibera Tot Eliminazione n. 17892 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 17892
Radiazione del sig. Roberto Larosa dall'albo unico dei promotori finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 16073 del 7 agosto 2007, recante l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari del Sig. Roberto Larosa, nato il 28 febbraio 1978 a Siderno (RC), e residente [ … in provincia di Reggio Calabria …];
VISTE le note del 19 aprile 2010 e 25 giugno 2010, con le quali Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato talune irregolarità poste in essere dal Sig. Roberto Larosa nello svolgimento dell'attività di promotore finanziario, a seguito delle quali aveva revocato per giusta causa il mandato conferitogli;
RILEVATO che dalle predette note e dalla documentazione ivi allegata è emerso che:
- in data 8 marzo 2010 la Sig.ra …, cliente del promotore, ha segnalato a Banca Mediolanum di avere riscontrato un bonifico di € 2.500,00, in addebito sul proprio conto corrente, da lei non eseguito;
- all'esito delle verifiche svolte dall'Intermediario è risultato che il promotore aveva acquisito la disponibilità di somme di pertinenza delle clienti Sigg.re … e …, mediante l'utilizzo dei codici segreti delle medesime;
- in particolare, il Sig. Larosa aveva disposto in favore del Sig. … (…) le seguenti operazioni:
- in data 2 marzo 2010, un bonifico di € 900,00 a valere sul conto corrente intestato alla Sig.ra …;
- in data 8 marzo 2010, un bonifico di € 2.500,00 a valere sul conto corrente intestato alla Sig.ra …;
- in relazione a ciò, Banca Mediolanum ha trasmesso una dichiarazione scritta del 10 marzo 2010, con la quale il promotore ha confermato all'Intermediario di avere acquisito, ad insaputa delle clienti, le predette somme mediante l'utilizzo dei loro codici segreti di accesso telematico, di cui si era "impossessato" in occasione di talune "visite di assistenza" effettuate presso le loro abitazioni;
VISTA la nota del 21 settembre 2010, notificata all'interessato il 25 settembre 2010, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, in relazione a tali fatti, ha contestato al Sig. Roberto Larosa la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Consob n. 16190/2007:
- art. 107, comma 1, per avere acquisito la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti;
- art. 108, comma 7, per avere utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti;
RILEVATO che nel corso della prima fase del procedimento il promotore non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni difensive, non ha chiesto di essere sentito personalmente in merito ai fatti oggetto di contestazione, né ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio avviato nei suoi confronti;
VISTA la nota in data 31 marzo 2011, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all'Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria ed il Fascicolo Istruttorio relativi al procedimento in oggetto;
CONSIDERATO che nella suddetta Relazione Istruttoria la Divisione competente ha ritenuto accertate le fattispecie oggetto di contestazione;
VISTA la nota del 5 aprile 2011, ricevuta dal promotore il 1° giugno 2011, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Sig. Roberto Larosa l'avvio della "parte istruttoria per la decisione" relativa al presente procedimento, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ed allegando alla stessa copia della citata Relazione;
RILEVATO che anche nel corso della seconda fase del procedimento non sono pervenute memorie scritte o documenti;
VISTA la Relazione per la Commissione del 18 luglio 2011, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:
A) relativamente alla qualificazione dei fatti, il predetto Ufficio, in esito all'istruttoria svolta, ha ritenuto accertate le fattispecie oggetto di contestazione, atteso che:
- le violazioni poste in essere dal Sig. Larosa sono comprovate dalla documentazione fornita dall'Intermediario, ivi compresa la dichiarazione ammissiva rilasciata dal promotore;
- va dato atto che il promotore non ha ritenuto di produrre alcuna memoria difensiva nel corso dell'intero procedimento sanzionatorio, funzionale ad una diversa qualificazione di quanto oggetto di contestazione;
B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, lo stesso Ufficio ha proposto l'adozione del provvedimento di radiazione dall'Albo unico dei promotori finanziari di cui all'art. 196, comma 1, lett. d) del d.lgs n. 58/1998, posto che:
- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), n. 4, del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall'Albo unico dei promotori finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza della clientela;
- per l'utilizzo dei codici di accesso dei clienti, la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alla peculiarità del caso concreto e tenuto conto della gravità e dell'eventuale recidiva; anche tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, grave violazione della normativa di riferimento, stante la sua connessione e strumentalità con gli atti acquisitivi;
RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti ed alla sanzione da applicare nel caso di specie;
D E L I B E R A:
Il Sig. Roberto Larosa, nato il 28 febbraio 1978 a Siderno (RC), e residente in [… in provincia di Reggio Calabria …] è radiato dall'Albo unico dei promotori finanziari.
La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data di notifica.
Milano, 27 luglio 2011
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas