Delibera Tot Eliminazione n. 18054 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 18054
Radiazione del sig. David Friscia dall'albo unico dei promotori finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;
VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 15792 del 28 febbraio 2007, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari del Sig. David Friscia, nato a Sciacca (AG) il 18 novembre 1979 e [… omissis …];
VISTA la documentazione trasmessa da Banca Mediolanum S.p.A. con nota del 26 luglio 2010, dalla quale è emerso che il Sig. Friscia ha acquisito disponibilità di pertinenza della Sig.ra …, sua cliente, mediante ricezione di 1 assegno bancario, emesso in data 28 dicembre 2008 dalla citata cliente a favore della Sig.ra …, di importo pari ad € 90.000,00. La cliente ha dichiarato che il promotore le aveva "prospettato la possibilità di effettuare dei non meglio precisati investimenti più remunerativi rispetto a quelli presenti nel suo portafoglio" e per tale motivo avrebbe emesso detto assegno. L'incasso dell'assegno da parte della Sig.ra … è stato confermato da Banca Mediolanum S.p.A. con la citata nota del 26 luglio 2010;
CONSIDERATO che, strumentalmente agli atti acquisitivi, il promotore ha accettato dalla clientela mezzi di pagamento aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla normativa di riferimento;
VISTA la lettera del 25 novembre 2010, notificata all'interessato il successivo 15 marzo 2011, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha contestato al Sig. David Friscia la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007:
- art. 107, comma 1, per avere acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, la disponibilità di € 90.000,00 di pertinenza della cliente Sig.ra …;
- art. 108, comma 5, per avere accettato dalla cliente mezzi di pagamento aventi caratteristiche difformi da quelle ivi prescritte;
CONSIDERATO che il Sig. Friscia è stato altresì reso edotto, con la stessa nota del 25 novembre 2010, della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa;
RILEVATO che il promotore non ha presentato deduzioni in merito ai fatti e alle circostanze contestate, né ha presentato istanza di accesso o ha richiesto di essere audito;
VISTA la nota del 31 maggio 2011, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all'Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione istruttoria e il Fascicolo istruttorio relativi al predetto procedimento;
RILEVATO che nella suddetta Relazione la Divisione competente ha ritenuto accertate le fattispecie oggetto di contestazione;
VISTA la nota del 7 giugno 2011, notificata al promotore il successivo 9 novembre, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Sig. Friscia l'avvio della "parte istruttoria della decisione" relativa al presente procedimento, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e allegando alla stessa copia della Relazione istruttoria predisposta dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori;
RILEVATO che, anche in tale fase procedimentale, il Sig. Friscia non si è avvalso di nessuno degli strumenti di difesa a sua disposizione;
VISTA la Relazione per la Commissione del 19 dicembre 2011, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e preso atto che il promotore non ha ritenuto di porre in essere alcun atto difensivo nel corso dell'intero procedimento sanzionatorio, funzionale ad una diversa qualificazione di quanto oggetto di contestazione, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:
A) relativamente alla qualificazione dei fatti, ha ritenuto accertate le fattispecie oggetto di contestazione; tale documentazione, infatti, comprova pienamente gli atti acquisitivi posti in essere dal promotore e l'accettazione di mezzi di pagamento aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla normativa di settore;
B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, il medesimo Ufficio ha proposto l'adozione del provvedimento di radiazione dall'Albo unico dei promotori finanziari, di cui all'art. 196, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 58/1998, posto che:
- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) d.lgs. n. 58/98, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), n. 4), del regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall'Albo nell'ipotesi, di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente;
- ai sensi dell'art. 110, comma 3, del regolamento n. 16190/2007, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. b), n. 6), del regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione, da uno a quattro mesi, del promotore in caso di accettazione dalla clientela di mezzi di pagamento aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla normativa regolamentare; trattasi di condotta illecita che costituisce anch'essa, nel caso di specie, grave violazione della normativa di riferimento, stante la sua connessione e strumentalità con gli atti acquisitivi, il che fa ritenere sussistenti i presupposti, ai sensi del citato art. 110, comma 3, del regolamento Consob n. 16190/2007, per l'applicazione anche per essa del provvedimento di radiazione;
- le modalità fraudolente con cui tali condotte sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;
RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, di condividere quanto rappresentato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie;
D E L I B E R A:
Il Sig. David Friscia, nato a Sciacca (AG) il 18 novembre 1979 e [… omissis …], è radiato dall'Albo unico dei promotori finanziari.
La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica.
Roma, 28 dicembre 2011
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas