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Bollettino


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Delibera n. 18066

Radiazione del sig. Giona Caporossi dall’albo unico dei promotori finanziari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 6728 del 22 dicembre 1999, recante l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari del Sig. Giona Caporossi, nato il 17 ottobre 1966 a Latina, residente a [… omissis …];

VISTE le note del 25 maggio 2010, 11 agosto 2010, 27 ottobre 2010 e 21 febbraio 2011, con le quali Sanpaolo Invest Sim S.p.A. ha segnalato talune irregolarità poste in essere dal Sig. Caporossi nello svolgimento dell’attività di promotore finanziario, in relazione alle quali aveva disposto la sospensione del medesimo per un periodo di quattro settimane;

RILEVATO che dalle suddette note e dalla documentazione ivi allegata è emerso che:

- con reclamo in data 3 marzo 2010 il cliente … ha rappresentato a Sanpaolo Invest Sim S.p.A. di avere riscontrato difformità tra la documentazione consegnatagli dal promotore e quella in possesso dell’Intermediario; con particolare riguardo agli investimenti posti in essere presso il suddetto Intermediario, cointestati con la … Sig.ra …, il cliente ha prodotto copia di un rendiconto datato 18.2.2010 consegnatogli dal promotore recante una valorizzazione totale pari a € 11.472.351,90, a fronte di una situazione patrimoniale effettiva pari a € 154.947,39;

- in esito alle verifiche interne è emerso che la rendicontazione consegnata dal promotore, "pur recando i loghi di EurizonCapital e Sanpaolo Invest, risulta artefatta e con valorizzazioni non reali" nei termini che seguono:

- Sig.ri … e …, documentazione recante una valorizzazione totale pari a € 11.472.351,90 a fronte di una situazione patrimoniale effettiva pari a € 154.947,39;

- Sig.ra …, documentazione recante una valorizzazione superiore di € 20.000,00/30.000,00 rispetto alla situazione patrimoniale effettiva pari a € 74.894,39;

- Sigg.ri … e …, documentazione recante una valorizzazione superiore di circa € 30.000,00 rispetto alla situazione patrimoniale effettiva pari a € 46.258,74;

- Sigg.ri … e …, documentazione recante una valorizzazione superiore di circa € 50.000,00 rispetto alla situazione patrimoniale effettiva pari a € 66.572,45;

- Sig. …, documentazione recante una valorizzazione superiore di circa € 50.000,00 rispetto alla situazione patrimoniale effettiva pari a € 371.884,85;

-in occasione dell’incontro presso l’Intermediario in data 10 marzo 2010, il promotore ha rilasciato una dichiarazione scritta con la quale ha ammesso di avere elaborato falsa rendicontazione al fine di occultare le perdite subite dai clienti negli anni 2000-2001;

- in data 20 dicembre 2010 il cliente Sig. …, nel negare di avere apposto la propria firma sulla modulistica contrattuale, ha disconosciuto le seguenti operazioni di investimento:

- ordine di vendita di azioni Banca Generali del 12 giugno 2009;

- liquidazione parziale del contratto n. … datato 7 settembre 2010 per un importo di circa € 270.000,00;

- liquidazione parziale del contratto n. … datato 7 settembre 2010 per un importo di circa € 89.000,00;

- sottoscrizione del comparto Morgan Stanley Investments datato 16 settembre 2010 per un importo di € 458.000,00;

- sottoscrizione del comparto Morgan Stanley Investments datato 16 settembre 2010 per un importo di € 270.000,00;

VISTA la nota del 30 marzo 2011, notificata all’interessato il 6 aprile 2011, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, in relazione a tali fatti, ha contestato al Sig. Giona Caporossi la violazione dell’art. 107, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190/2007 per avere:

- comunicato o trasmesso agli investitori informazioni o documenti non rispondenti al vero;

- eseguito operazioni non autorizzate da un cliente;

- falsificato la firma di un cliente;

VISTA la nota del 19 aprile 2011, con la quale il Sig. Caporossi ha formulato deduzioni nei termini che seguono:

- con riguardo alla comunicazione e trasmissione di informazioni e di documenti non corrispondenti al vero, ha ammesso di avere fornito ai clienti rendicontazioni più favorevoli rispetto alle reali condizioni degli investimenti in perdita, confidando in una ripresa in seguito alla crisi dei mercati borsistici del 2001/02, pur tenendo a precisare che, resosi conto dell’irregolarità di tale modus operandi, aveva rilasciato una relazione dettagliata a Sanpaolo Invest Sim S.p.A. contenente l’indicazione dei nominativi dei clienti a cui aveva fornito dati non rispondenti al vero, rendendosi disponibile ad incontrarli al fine di chiarire quanto accaduto. A seguito di tali incontri, i medesimi clienti avrebbero preso atto della buona fede del promotore e, a dimostrazione di ciò, non avrebbero presentato alcun reclamo nei suoi confronti;

- quanto al reclamo dei Sigg.ri … e …, ha ammesso di avere fornito notizie non veritiere circa il reale andamento degli investimenti in talune occasioni, pur avendo rappresentato ai clienti che si trattava di "meri calcoli ipotetici e mai di dati certi visto che le uniche risultanze incontestabili erano quelle rivenienti dalla documentazione ufficiale inviata periodicamente dall’Istituto bancario";

- con riguardo alla contestata esecuzione di operazioni non autorizzate dai clienti ed alla falsificazione della firma del cliente Sig. …, il promotore, richiamandosi a quanto dichiarato nella citata relazione scritta rilasciata all’Intermediario in data 10 marzo 2010, ha rappresentato di avere operato su indicazione del Sig. …, suo cliente "storico", il quale aveva inteso far confluire le somme di denaro a sé riconducibili sul conto del Sig. …, padre della Sig.ra …, convivente del suddetto Sig. …, affinchè la medesima non ne risultasse la sottoscrittrice pur essendone la beneficiaria. Tali disposizioni erano conosciute e concordate dalla Sig.ra … su indicazione della quale, nel settembre 2010, è stato effettuato il disinvestimento dei fondi "Fonditalia" ed il successivo investimento nei fondi "Morgan Stanley", operazioni che, peraltro, non avrebbero generato alcuna provvigione, mentre il disinvestimento dai fondi denominati "Fonditalia" avrebbe determinato un utile per il cliente del 5%. Ciò stante, ha negato di avere "mai eseguito operazioni non autorizzate dai clienti, né (…) falsificato la firma del Sig. … che, per motivazioni che a me sfuggono, disconosce la paternità di tale operazione";

- a riprova della propria buona fede ha, infine, chiesto che in ordine alla valutazione degli illeciti contestati si tenga conto della collaborazione fornita e della lealtà e buona fede dimostrata;

VISTA la nota del 30 settembre 2011, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria e il Fascicolo Istruttorio relativi al procedimento in oggetto;

CONSIDERATO che nella suddetta Relazione Istruttoria la Divisione competente ha ritenuto accertate tutte le fattispecie oggetto di contestazione;

VISTA la nota del 6 ottobre 2011, recapitata il 14 ottobre 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Sig. Giona Caporossi l’avvio della "parte istruttoria per la decisione" relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ed allegando alla stessa copia della citata Relazione;

RILEVATO che nel corso della seconda fase del procedimento non sono pervenute memorie scritte o documenti da parte del predetto promotore;

VISTA la Relazione per la Commissione del 29 dicembre 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:

A) relativamente alla qualificazione dei fatti, il medesimo Ufficio, in esito all’istruttoria svolta ha rappresentato quanto segue:

- dall’esame della documentazione in atti ha ritenuto accertata la contestata violazione consistente nell’avere comunicato e trasmesso ai clienti …/…, …, …/…, …/… e … informazioni e documenti non rispondenti al vero; del resto, è lo stesso promotore ad avere ammesso dinanzi all’Intermediario e in sede di deduzioni la medesima condotta illecita;

- si ritengono, invece, non definitamente accertate l’esecuzione di operazioni non autorizzate dal Sig. … e la falsificazione della firma del medesimo cliente sulla relativa modulistica, non essendo al riguardo emersi elementi univoci e concordanti; il Sig. Caporossi, infatti, in sede deduttiva, ha smentito quanto dichiarato dal cliente Sig. … in sede di reclamo;

B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha proposto l’adozione del provvedimento di radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari di cui all’art. 196, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 58/1998, posto che:

- ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

- ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 5, del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari in caso di comunicazione o trasmissione al cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

- la reiterazione delle condotte e le modalità fraudolente con cui esse sono state poste in essere, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore di cui si tratta nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;

RITENUTO, in considerazione di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dall’Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti ed alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il Sig. Giona Caporossi, nato il 17 ottobre 1966 a Latina, residente a [… omissis …], è radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari.

La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica.

Milano, 11 gennaio 2012

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas