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Delibera n. 18151

Radiazione del sig. Mauro Traverso dall'albo unico dei promotori finanziari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 14082 del 25/05/2003, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari del sig. Mauro Traverso, nato a Genova il 16.12.1957 e [… omissis …];

VISTA la nota del 25 ottobre 2010, con la quale Credito Emiliano S.p.A. ha comunicato di aver revocato il mandato in essere con il sig. Traverso a seguito delle gravi irregolarità commesse da quest'ultimo nello svolgimento dell'attività di promotore finanziario;

CONSIDERATO che tali irregolarità sono state confermate dalle risultanze degli ulteriori accertamenti effettuati presso Credito Emiliano S.p.A. e comunicati con note del 2 dicembre 2010, del 17 dicembre 2010 e del 10 febbraio 2011 e presso Banca Euromobiliare S.p.A. comunicati con nota del 17 dicembre 2010;

CONSIDERATO che dalle predette note è emerso che il sig. Traverso avrebbe:

- acquisito la disponibilità di somme o valori di pertinenza di un cliente;

- eseguito operazioni non autorizzate da un cliente;

- falsificato la firma di un cliente;

- utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza di un cliente per eseguire operazioni non autorizzate;

CONSIDERATO, in particolare, che, a seguito della richiesta di informazioni presentata dal procuratore del cliente sig. … in merito alle movimentazioni sul conto corrente intestato al proprio rappresentato, il sig. Traverso è stato ascoltato dai funzionari di Banca Credem S.p.A. in data 20 ottobre 2010, ai quali avrebbe dichiarato di aver posto in essere numerose irregolarità ai danni del sig. …, ammettendo di averne falsificato la firma per effettuare l'apertura del conto corrente presso Credem, di aver sottratto i codici di accesso al fine di disporre n. 6 bonifici per complessivi 86.400 euro a favore di un c/c intestato a se stesso e di aver distratto somme di denaro di pertinenza del cliente … anche in relazione alla precedente posizione presso Banca Euromobiliare S.p.A. tramite operazioni di prelevamento, addebito per emissione di assegni circolari e bonifici apponendo firme contraffatte;

CONSIDERATO che, in merito, con la citata nota del 2 dicembre 2010, Banca Credem S.p.A. ha inviato copia dei suddetti n. 6 bonifici per un totale di 86.400 euro disposti a favore del sig. Traverso e, precisamente:

- bonifico di 15.000 euro dell'11 maggio 2010;

- bonifico di 15.500 euro del 19 maggio 2010;

- bonifico di 25.000 euro del 16 giugno 2010;

- bonifico di 10.900 euro del 13 luglio 2010;

- bonifico di 15.000 euro del 29 luglio 2010;

- bonifico di 5.000 euro del 5 agosto 2010.

CONSIDERATO che, con la suddetta nota del 2 dicembre 2010, Banca Credem S.p.A. ha, altresì, trasmesso copia del contratto di apertura del conto corrente, datato 17 marzo 2010, intestato al sig. … con firma palesemente difforme da quella apposta sulla procura generale conferita al sig. …;

CONSIDERATO che, con la citata nota del 17 dicembre 2010, Banca Euromobiliare S.p.A. ha comunicato le ulteriori irregolarità poste in essere dal promotore in relazione alla posizione del cliente per il periodo 13 marzo 2003 (data dell'accensione del conto) - maggio 2010 (momento in cui le disponibilità finanziarie del cliente sono state trasferite presso Banca Credem S.p.A.) e che, in particolare, risultano numerose distrazioni di somme di pertinenza del cliente tramite prelevamenti allo sportello, emissione di assegni circolari e bonifici;

CONSIDERATO che, nello specifico, la Banca ha riferito di operazioni dal 6 giugno 2006 al 16 marzo 2010, la cui documentazione riporterebbe firme difformi da quelle depositate presso l'intermediario e precisamente:

- n. 21 prelevamenti allo sportello per 225.000 euro riportanti firma non conforme a quella presente sulla contrattualistica:

- n. 17 addebiti per emissione assegni circolari per complessivi 153.480 euro negoziati presso Intesa SanPaolo apponendovi la girata;

- n. 1 assegno di 107.000 euro emesso a favore della sig.ra …, compagna del promotore;

- n. 2 bonifici per 62.300 euro effettuati a favore della sig.ra …, compagna del promotore;

CONSIDERATO che dalla documentazione acquisita risulta che nel periodo 2003 – 2010 sono state effettuate numerose operazioni di investimento sulla posizione del cliente … che hanno, rispettivamente, comportato risultati negativi per operazioni su titoli e fondi pari a 59.900 euro presso Banca Euromobiliare e 25.300 euro presso Banca Credem;

CONSIDERATO che, al riguardo, con la nota del 10 febbraio 2011, Banca Euromobiliare ha trasmesso il reclamo, datato 29 gennaio 2011, del sig. … che ha disconosciuto interamente la suddetta operatività;

VISTA la nota del 2 maggio 2011, notificata in data 5 maggio 2011, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori ha contestato al sig. Traverso la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190/2007:

a. rt. 107, comma 1 (già art. 93, comma 1, del regolamento n. 11522/1998, come successivamente modificato ed integrato), per avere:

- acquisito la disponibilità di somme o valori di pertinenza di un cliente;

- eseguito operazioni non autorizzate da un cliente;

- falsificato la firma di un cliente;

b. art. 108, comma 7, per avere utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti per eseguire operazioni non autorizzate;

CONSIDERATO che, con la stessa nota del 2 maggio 2011, il sig. Traverso è stato altresì reso edotto della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa;

VISTA la nota del 27 maggio 2011, con la quale il sig. Traverso ha formulato deduzioni difensive, il cui contenuto viene di seguito rappresentato:

- con riguardo alle dichiarazioni rilasciate durante l'incontro del 20 ottobre 2011, il promotore ha evidenziato che queste sarebbero inutilizzabili e prive di carattere confessorio alla luce del contesto e delle modalità con le quali sono state rilasciate.

- con riguardo al contenuto delle contestazioni, il promotore ha dichiarato di non aver potuto prendere visione di tutta la documentazione bancaria relativa alla condotta posta in essere e che l'ipotesi di incolpazione effettuata in sede di contestazioni appare incardinata sulla ricostruzione fattuale resa unilateralmente dall'istituto bancario;

- alla luce di quanto sopra, il promotore ha richiesto, in via principale, l'archiviazione per procedimento e, in via subordinata, una sanzione contenuta nei limiti edittali considerando:

- gli "innegabili benefici apportati alla Credem";

- che le condotte contestate "non potevano comunque prescindere dal controllo e dalle necessarie autorizzazioni dell'intermediario, sul quale grava l'onore di esercitare un'efficace vigilanza sugli operatori di cui si avvale";

- l'assenza di precedenti disciplinari;

CONSIDERATO che, con la suddetta nota del 27 maggio 2011, il sig. Traverso ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio in oggetto e che, in data 24 giugno 2011, è stato dato seguito alla predetta istanza fornendo copia della documentazione posta a fondamento della lettera di contestazioni;

VISTO il verbale dell'audizione tenutasi in data 2 settembre 2011, nell'ambito della quale il sig. Traverso ha sostanzialmente ribadito quanto già esposto in sede di deduzioni difensive;

VISTA la nota del 24 novembre 2011, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all'Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria e il Fascicolo istruttorio relativi al predetto promotore;

RILEVATO che nella suddetta Relazione la Divisione competente ha ritenuto accertate tutte le fattispecie oggetto di contestazione;

VISTA la nota del 1 dicembre 2011, ricevuta dall'interessato il successivo 6 dicembre, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al sig. Traverso l'avvio della "parte istruttoria della decisione" relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione ed allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria;

VISTA la nota del 23 dicembre 2011, con la quale il promotore ha formulato deduzioni integrative, in primo luogo, richiamando integralmente la precedente memoria difensiva del 27 maggio 2011 e, in secondo luogo affermando:

- di aver ricevuto un mandato di gestione da parte del sig. …;

- che da parte del medesimo cliente sig. …, residente in Argentina, erano stati rilasciati, a mano del deducente, "numerosi ordini - firmati in bianco – per l'esecuzione di operazioni su strumenti finanziari e valori;

VISTO che, con la medesima nota difensiva del 23 dicembre 2011, il sig. Traverso ha, altresì, richiesto di avere accesso a tutti gli atti e i documenti contabili/bancari relativi alla posizione del sig. … e gli istituti bancari di riferimento, nonché di essere audito;

CONSIDERATO che le suddette istanze sono state accolte e che sia l'accesso che l'audizione si sono svolti l'8 marzo 2012;

VISTO il verbale dell'audizione dell'8 marzo 2012, nell'ambito della quale il sig. Traverso ha dichiarato:

- in riferimento all'istanza di accesso agli atti, che tutta la documentazione contenuta nel procedimento istruttorio era la medesima rispetto a quella già in suo possesso e, pertanto, non ha ritenuto necessario ottenere copia di documentazione già in suo possesso;

- in merito ai fatti contestati, di essere legato per ragioni personali e familiari al cliente e che in virtù di tale rapporto amichevole il sig. … lo aveva incaricato formalmente di provvedere alla gestione patrimoniale di una provvista che lo stesso cliente aveva depositato in un conto corrente bancario presso Banca Euromobilare S.p.A.. Ciò in considerazione del fatto che il sig. … viveva in Argentina e che per lui non era, quindi, possibile operare direttamente sul conto sopra citato; a tal fine il cliente aveva, pertanto, rilasciato numerosi moduli prestampati sottoscritti in bianco, idonei alla predisposizione della movimentazione di denaro;

- che, in esecuzione di tali istruzioni, nel corso degli anni, ha provveduto alla gestione della provvista suddetta, pur non essendone abilitato legalmente, riscontrando, dopo un iniziale periodo di positività dei risultati della gestione, una serie di consistenti perdite finanziarie che, in virtù dello stretto rapporto di natura personale che lo legava al cliente, gli hanno cagionato una situazione emotiva di sconforto e senso di colpa che lo ha indotto ad agire non lucidamente, ponendo in essere operazioni finanziarie ad alto rischio nella speranza di poter recuperare le perdite che, in realtà, continuavano ad aumentare;

- di "aver distratto le somme depositate presso il conto corrente aperto a nome del sig. Parodi, al fine di utilizzarle per effettuare operazioni di investimento presso la …; al riguardo ha prodotto copia di un rendiconto di … che – a detta del promotore - attesterebbe il compimento delle suddette operazioni di investimento presso tale Intermediario. Anche in merito ai bonifici oggetto di contestazione il promotore ha affermato che gli stessi (compresi quelli effettuati a favore della sig.ra … che non era al corrente della situazione) erano relativi a somme distratte dal conto corrente del cliente per effettuare le operazioni di cui sopra;

- che il proprio operato non è ascrivibile ad avidità personale o ad una volontà distrattiva finalizzata ad ottenere benefici personali, ma che, a fronte dell'esistenza di un'autorizzazione generica del cliente, era finalizzato al tentativo di recuperare le perdite in previsione di un temuto rientro del cliente dall'Argentina;

VISTA la Relazione per la Commissione del 12 febbraio 2012, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:

A. relativamente alla qualificazione dei fatti, ha ritenuto ampiamente accertate le violazioni ascritte al sig. Traverso, attestando essa sia l'effettività dei fatti contestati che la loro ascrivibilità al promotore, rilevando, al riguardo, quanto segue:

- con riguardo all'acquisizione di disponibilità di somme di pertinenza del cliente e al compimento di operazioni non autorizzate, tali illeciti - anche ove non volesse prendersi in considerazione la dichiarazione confessoria rilasciata dal sig. Traverso all'Intermediario in data 20 ottobre 2010, in seguito ritrattata dal medesimo promotore - risultano ampiamente comprovati alla luce della documentazione trasmessa da Credem con nota del 2 dicembre 2010 (in particolare, dalla copia dei bonifici per complessivi 86.400 euro effettuati a favore del sig. Traverso), e da quella trasmessa da Credem e Banca Euromobiliare con note del 17 dicembre 2010 (in particolare, dalle tabelle riportanti analitica descrizione dei prelievi, degli addebiti, dei bonifici e degli assegni), oltre che dalle stesse dichiarazioni rese dal cliente sig. … il quale, con reclamo del 29 gennaio 2011, ha disconosciuto l'operatività posta in essere dal sig. Traverso;

- anche la contraffazione della firma del cliente risulta comprovata alla luce delle dichiarazioni dell'intermediario e dell'esame della documentazioni in atti; in particolare, va evidenziata la difformità tra la firma apposta sul contratto di apertura del conto corrente intestato al sig. … in data 17 marzo 2010 e quella apposta dal medesimo cliente in occasione del reclamo inviato all'Intermediario in 14 ottobre 2010; al riguardo va, altresì, evidenziato che dal suddetto contratto di apertura di conto corrente, controfirmato dal promotore, è riscontrabile un'ulteriore anomalia, rappresentata dall'indirizzo di posta elettronica apparentemente fornito dal cliente, ma corrispondente al nome e cognome della compagna del promotore;

- anche l'utilizzo di codici d'accesso di pertinenza del cliente risulta accertato, posto che, come risulta dalle dichiarazioni dell'Intermediario del 25 ottobre 2010, tali codici sono stati inviati all'indirizzo e-mail della compagna del promotore, indirizzo che era nella piena disponibilità dello stesso sig. Traverso il quale che li ha utilizzati per il compimento della predetta operatività;

- con specifico riguardo alle argomentazioni difensive rese dal promotore in sede di audizione in data 8 marzo 2012, si rileva che le stesse sono sostanzialmente ammissive dei fatti acquisitivi, pur avendo il promotore in tale sede affermato che gli illeciti compiuti non sono stati determinati dalla volontà di trarre profitto personale, ma dalla volontà di ristorare le perdite subite dal cliente attraverso il compimento di operazioni che tuttavia non erano state autorizzate dal medesimo cliente;

- il rendiconto prodotto dal promotore in sede di audizione è inconferente in quanto non attesta alcuna operatività a favore del cliente;

B. relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, l'Ufficio ha proposto l'adozione del provvedimento di radiazione dall'Albo unico dei promotori finanziari di cui all'art. 196, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 58/1998, posto che:

- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del citato regolamento n. 16190, la Consob irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. n. 58 del 1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), nn. 3, 4, e 7 del citato regolamento n. 16190, la Consob dispone la radiazione dall'Albo unico dei promotori finanziari, rispettivamente, in caso di: contraffazione della firma dei clienti, acquisizione di disponibilità di pertinenza della clientela e perfezionamento di operazioni non autorizzate;

- per l'utilizzo di codici di accesso telematico di pertinenza della clientela, la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare, in relazione al caso concreto, tra quelle previste dall'art. 196, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998; nell'ambito dei fatti emersi nel corso del procedimento anche tale violazione è da ritenersi particolarmente grave, essendo stata posta in essere in connessione ed in funzione strumentale rispetto alle altre condotte illecite sopra indicate;

- le modalità fraudolente con cui le condotte in esame sono state poste in essere, unitamente alla pluralità degli illeciti accertati ed all'entità delle disponibilità liquide sottratte al cliente, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;

RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il sig. Mauro Traverso, nato a Genova il 16.12.1957 e [… omissis …], è radiato dall'Albo unico dei promotori finanziari.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica.

Milano, 20 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas