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Bollettino


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Delibera n. 19849

Radiazione del sig. Mario Carone dall'albo unico dei consulenti finanziari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 12492 del 18 aprile 2000, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari (oggi «Albo unico dei consulenti finanziari») del Sig. Mario Carone, nato a Catanzaro il 9 gennaio 1972 e […omissis…];

VISTA la documentazione trasmessa da un cliente con note del 28 maggio 2015 e del 20 luglio 2015 e da FinecoBank S.p.A. con nota del 10 novembre 2015, dalla quale sono emerse irregolarità poste in essere dal Sig. Mario Carone nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTA la nota del 5 maggio 2016, notificata al consulente in data 12 maggio 2016, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, ha contestato al Sig. Mario Carone, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007:

- art. 107, comma 1, per avere:

- acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti;

- omesso di trasmettere operazioni di investimento;

- comunicato informazioni non rispondenti al vero e falsificato documentazione relativa ad investimenti effettuati;

- utilizzato modulistica prefirmata in bianco;

- art. 108, comma 5, per avere accettato mezzi di pagamento aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla vigente normativa regolamentare;

RILEVATO che il consulente non ha dedotto nel procedimento sanzionatorio alcun elemento funzionale ad una diversa qualificazione di quanto oggetto di contestazione;

VISTA la Relazione per la Commissione del 10 novembre 2016, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Carone ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

VISTA la nota del 10 novembre 2016 con la quale è stata trasmessa alla parte copia della citata Relazione per la Commissione del 10 novembre 2016;

PRESO ATTO che il sig. Carone non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Carone la violazione dell'art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, per avere egli acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza di un cliente, per avere omesso la trasmissione di operazioni di investimento, per avere comunicato informazioni non rispondenti al vero e falsificato documentazione relativa ad investimenti, per avere utilizzato modulistica prefirmata in bianco, nonché la violazione dell'art. 108, comma 5, del citato Regolamento, per avere accettato mezzi di pagamento aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla normativa regolamentare;

CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) d.lgs. n. 58/98, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), nn. 4) e 5) del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall'Albo nell'ipotesi, rispettivamente, di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente (anche quando tale condotta si sia concretizzata nella distrazione di somme di denaro di pertinenza degli investitori) e di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero, anche quando ciò incida sulla falsificazione di documentazione relativa ad investimenti;

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. b), n. 6), del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione dall'Albo, da uno a quattro mesi, nell'ipotesi di accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'art. 108, comma 5, del medesimo Regolamento; tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, violazione particolarmente grave della normativa di riferimento, stante la sua connessione e strumentalità con gli atti acquisitivi;

- per l'utilizzo di modulistica prefirmata in bianco e per l'omessa esecuzione di operazioni di investimento la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare in relazione al caso concreto tra quelle previste dalla citata norma, tenuto conto della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva; anche tali condotte illecite costituiscono, nel caso di specie, violazioni particolarmente gravi della normativa di riferimento, stante la loro connessione e strumentalità con gli atti acquisitivi;

- la significativa entità delle disponibilità liquide sottratte, la pluralità delle condotte illecite accertate e le modalità fraudolente con cui sono state attuate costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne costituisce parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Il Sig. Mario Carone, nato a Catanzaro il 9 gennaio 1972 e […omissis…], è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

18 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas