Delibera Tot Eliminazione n. 20320 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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(*) Avverso la delibera i sigg.ri Gabriele e Paolo Lombardi hanno fatto ricorso in opposizione presso la Corte d'Appello di Roma in data 15 giugno 2018.
(*) Avverso la delibera i sigg.ri Gabriele e Paolo Lombardi hanno fatto ricorso in opposizione presso la Corte d'Appello di Roma in data 15 giugno 2018.
Delibera n. 20320
Radiazione del sig. Gabriele Lombardi e del sig. Paolo Lombardi dall'albo unico dei consulenti finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 11858 del 2 marzo 1999, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari (oggi e di seguito: «Albo unico dei consulenti finanziari») del sig. Gabriele Lombardi, nato a Roma (RM) il 4 dicembre 1974 ed [… omissis …];
VISTA la propria delibera n. 11564 del 4 agosto 1998, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari (oggi e di seguito: «Albo unico dei consulenti finanziari») del sig. Paolo Lombardi, nato a Roma (RM) il 10 aprile 1950 ed [… omissis …];
VISTA la propria delibera n. 19922 del 22 marzo 2017, ritualmente notificata all'interessato, con cui il sig. Gabriele Lombardi è stato sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (di seguito, anche solo «consulente finanziario») per un periodo di sessanta giorni, avendo accertato la sussistenza dei presupposti dinecessità e di urgenza previsti dall'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998;
VISTA la propria delibera n. 19923 del 22 marzo 2017, ritualmente notificata all'interessato, con cui il sig. Paolo Lombardi è stato sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di sessanta giorni, avendo accertato la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza previsti dall'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998;
VISTE le note datate 2 dicembre 2015, 18 marzo 2016, 21 marzo 2016, 6 aprile 2016, 8 aprile 2016 e 15 febbraio 2017, a riscontro di una richiesta della Divisione Intermediari del 28 aprile 2016, con cui Banca Wise Dialog Bank S.p.A. (Banca Widiba) ha segnalato gravi irregolarità ascrivibili all'operato del sig. Gabriele Lombardi e del sig. Paolo Lombardi, emerse nel corso di una verifica sulla posizione di un cliente assegnato al sig. Gabriele Lombardi e "amico di lunga data" del sig. Paolo Lombardi (padre del sig. Gabriele Lombardi), entrambi consulenti finanziari operanti presso la stessa Banca Widiba, ed ha trasmesso documentazione pertinente, tra cui gli esiti delle verifiche effettuate;
VISTE, inoltre, le note del 14 luglio 2016 e del 13 settembre 2016, con le quali è stato trasmesso esposto/reclamo di una cliente nei confronti del sig. Gabriele Lombardi e del sig. Paolo Lombardi;
VISTE le separate note di contestazione del 7 giugno 2017, notificate alle parti il 16 giugno 2017, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ha contestato al sig. Gabriele Lombardi e al sig. Paolo Lombardi la violazione dell'art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, per aver:
- acquisito, mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
- perfezionato operazioni non autorizzate;
- comunicato informazioni non rispondenti al vero;
- contraffatto la firma della clientela;
RILEVATO che, in data 11 ottobre 2017, l'Ufficio Sanzioni Amministrative, tenuto conto dei profili di connessione oggettiva e soggettiva che connotano i procedimenti sanzionatori avviati con le sopra citate lettere di contestazione, ne ha disposto la riunione, dandone comunicazione alle parti con separate note in pari data, ricevute dagli interessati il 18 ottobre 2017;
RILEVATO che, con separate note del 14 luglio 2017, analoghe nella formulazione e nel contenuto e pervenute il 19 luglio 2017, il sig. Gabriele Lombardi ed il sig. Paolo Lombardi hanno formulato deduzioni difensive;
VISTA la Relazione per la Commissione del 22 dicembre 2017, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e tenuto conto dell'attività difensiva espletata dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al sig. Gabriele Lombardi ed al sig. Paolo Lombardi ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;
VISTA la nota del 22 dicembre 2017 con cui è stata trasmessa ai sigg.ri Gabriele Lombardi e Paolo Lombardi copia della Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione;
VISTA la nota del 26 gennaio 2018 con cui le parti hanno presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alle proposte ed alla determinazione della sanzione contenute nella citata Relazione USA;
CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni lasciano immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;
RITENUTA conclusivamente accertata a carico rispettivamente del sig. Gabriele Lombardi e del sig. Paolo Lombardi la violazione dell'art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, per avere acquisito, mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza della clientela, perfezionato operazioni non autorizzate, comunicato informazioni non rispondenti al vero e contraffatto la firma della clientela;
CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione:
- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7, del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere, di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente (anche quando tale condotta si sia concretizzata in distrazione di somme di denaro di pertinenza dei clienti), di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;
- l'entità delle disponibilità liquide oggetto di acquisizione, la pluralità di condotte illecite accertate, la reiterazione delle condotte, nonché le modalità con cui le stesse sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità dei consulenti finanziari di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al sig. Gabriele Lombardi e al sig. Paolo Lombardi a titolo di dolo;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
- Il sig. Gabriele Lombardi, nato a Roma (RM) il 4 dicembre 1974 ed [… omissis …], è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari;
- Il sig. Paolo Lombardi, nato a Roma (RM) il 10 aprile 1950 ed [… omissis …], è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
28 febbraio 2018
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese