Delibera Tot Eliminazione n. 20411 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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La Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 710/2019 del 18.2.2019 in accoglimento dell’opposizione promossa dal Sig. Franzoni ha annullato la delibera
Delibera n. 20411
Radiazione del sig. Romolo Franzoni dall'albo unico dei consulenti finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTA la delibera dell'Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei promotori finanziari (ora: «Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari») n. 241 del 27 ottobre 2010, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari (oggi: «Albo unico dei consulenti finanziari») del sig. Romolo Franzoni, nato a Bienno (BS) il 4 dicembre 1955 e residente […omissis…];
VISTA la delibera del suddetto Organismo n. 498 del 9 luglio 2013, con la quale il medesimo sig. Romolo Franzoni è stato cancellato a domanda dall'Albo;
VISTA la nota del 21 marzo 2017, con la quale è stata trasmessa alla Consob documentazione concernente il sig. Romolo Franzoni;
VISTA la nota del 10 aprile 2017, con la quale […omissis…] ha riscontrato una richiesta di dati e informazioni della Consob, relativa all'emissione di assegni circolari effettuata con addebito sul conto corrente di una cliente del consulente finanziario;
VISTE le note dell'11 aprile 2017 e dell'8 maggio 2017, con le quali FinecoBank S.p.A. ha fornito ulteriori informazioni, facendo seguito a richieste di dati e notizie relative all'operatività posta in essere dal consulente finanziario sig. Franzoni;
VISTA la nota di contestazione dell'11 luglio 2017, notificata il 3 agosto 2017, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite con le note sopra citate, ha contestato al sig. Romolo Franzoni la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:
- art. 107, comma 1, per aver:
- acquisito le disponibilità della clientela;
- omesso di trasmettere all'Intermediario ordini di versamento impartiti dalla clientela;
- eseguito operazioni non autorizzate dalla clientela;
- art. 108, comma 7, per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela, senza rispettare la normativa al riguardo prevista;
RILEVATO che, con nota del 10 agosto 2017, pervenuta il 21 agosto 2017, il sig. Romolo Franzoni ha formulato deduzioni difensive;
VISTA la Relazione per la Commissione del 13 febbraio 2018, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e tenuto conto dell'attività difensiva espletata, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al sig. Romolo Franzoni ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;
VISTA la nota del 14 febbraio 2018 con la quale è stata trasmessa alla parte copia della citata Relazione per la Commissione del 13 febbraio 2018;
PRESO ATTO che il sig. Franzoni non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte;
RITENUTA conclusivamente accertata a carico del sig. Romolo Franzoni la violazione dell'art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, per avere acquisito le disponibilità di una cliente, omesso di trasmettere all'Intermediario ordini di versamento impartiti dalla cliente, eseguito operazioni non autorizzate dalla cliente, nonché dell'art. 108, comma 7, del medesimo Regolamento, per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela, senza rispettare la normativa al riguardo prevista;
CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione:
- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), n. 4 e n. 7 del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente (anche quando tale condotta si sia concretizzata in distrazione di somme di denaro di pertinenza dei clienti) e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;
- per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, conseguente all'omessa esecuzione di ordini impartiti dalla clientela, e per la violazione dell'art. 108, comma 7, del medesimo Regolamento, che pone divieto all'utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della sua gravità e dell'eventuale recidiva; tali condotte illecite costituiscono, nel caso di specie, grave violazione della normativa di riferimento, avuto in particolare riguardo alla connessione e/o strumentalità con la fattispecie acquisitiva;
- l'entità delle disponibilità liquide oggetto di acquisizione, la pluralità delle condotte illecite accertate, la reiterazione di tali condotte, nonché le modalità con cui le stesse sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al sig. Romolo Franzoni a titolo di dolo;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Il sig. Romolo Franzoni, nato a Bienno (BS) il 4 dicembre 1955 e residente […omissis…], è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari.
La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
24 aprile 2018
p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese