Delibera Tot Eliminazione n. 20427 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20427
Radiazione del sig. Stefano Verzini dall'albo unico dei consulenti finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTA la delibera Consob n. 12694 del 2 agosto 2000, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Stefano Verzini, nato a Perugia il 16 maggio 1978, residente […omissis…];
VISTA la documentazione trasmessa da FinecoBank S.p.A. con note del 25 luglio 2016, 31 gennaio 2017, 3 febbraio 2017, 29 maggio 2017, 19 giugno 2017 e 4 luglio 2017, da cui sono emerse talune irregolarità poste in essere dal Sig. Stefano Verzini nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
VISTA la nota dell'11 ottobre 2017, notificata all'interessato il 24 ottobre 2017, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari - Rete e Consulenti Finanziari, ha contestato al Sig. Stefano Verzini la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007:
- art. 107, comma 1, per avere:
- acquisito, anche mediante distrazione, somme di pertinenza dei clienti;
- contraffatto la firma dei clienti;
- comunicato informazioni non rispondenti al vero;
- perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti;
- art. 108, comma 6, per avere percepito compensi o finanziamenti dai clienti;
RILEVATO che il Sig. Verzini non si è avvalso di alcuna facoltà difensiva nel corso del procedimento sanzionatorio;
VISTA la Relazione per la Commissione del 10 aprile 2018, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti sopra indicati contestati al Sig. Verzini ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;
RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Verzini le fattispecie oggetto di contestazione, sostanziatesi nell'acquisizione, anche mediante distrazione, di somme di pertinenza dei clienti, nella falsificazione della firma dei medesimi, nella comunicazione di informazioni non veritiere, nel perfezionamento di operazioni non autorizzate e nella percezione di finanziamenti da parte della clientela;
CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione:
- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), n. 3), 4), 5) e 7), del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall'Albo nell'ipotesi, rispettivamente, di contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente, acquisizione anche temporanea della disponibilità di somme di pertinenza del cliente o del potenziale cliente, di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero, e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. b), n. 7), del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione dall'Albo, da uno a quattro mesi, nell'ipotesi di percezione di compensi in violazione dell'art. 108, comma 6, dello stesso regolamento;
- la reiterazione delle condotte illecite poste in essere nei confronti dei clienti, unitamente alle modalità con cui sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
- sulla base degli atti del procedimento gli illeciti accertati risultano imputabili al Sig. Verzini a titolo di dolo;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Il Sig. Stefano Verzini, nato a Perugia il 16 maggio 1976, residente […omissis…], è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari.
La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
8 maggio 2018
p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese