Delibera Tot Eliminazione n. 20429 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20429
Radiazione del sig. Filippo Pietro Garlandi dall'albo unico dei consulenti finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 12659 del 12 luglio 2000 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo Unico dei promotori finanziari (oggi «Albo Unico dei consulenti finanziari») del sig. Filippo Pietro Garlandi, nato a Breno (BS) il 2 luglio 1957;
VISTE le note trasmesse in data 10 febbraio 2017 e 28 marzo 2017, con cui FinecoBank S.p.A. ha segnalato gravi irregolarità a carico del sig. Garlandi nell'esercizio dell'attività di consulente finanziario;
VISTA la nota del 14 settembre 2017, notificata in pari data, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete Consulenti Finanziari, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al sig. Filippo Pietro Garlandi, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007:
1) art. 107, comma 1, per aver:
- elaborato e consegnato rendiconti non veritieri ai clienti;
- eseguito operazioni non autorizzate;
- ricevuto i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti;
2) art. 108, comma 7, per avere utilizzato i suindicati codici di accesso;
ESAMINATE le difese formulate per conto del sig. Garlandi con nota trasmessa in data 4 ottobre 2017;
VISTA la Relazione per la Commissione del 22 febbraio 2018 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al sig. Garlandi, formulando conseguenti proposte in ordine alla relativa sanzione;
VISTA la nota in data 22 febbraio 2018 con la quale è stata trasmessa alla parte copia della citata Relazione per la Commissione;
ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal sig. Garlandi, in replica alla richiamata Relazione per la Commissione, con nota del 2 marzo 2018;
CONSIDERATO che le predette controdeduzioni non presentano elementi atti a diversamente qualificare gli addebiti contestati;
RITENUTO conclusivamente accertato che il sig. Garlandi ha eseguito operazioni non autorizzate, ricevendo e utilizzando i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti senza le cautele prescritte, nonché predisposto e consegnato ad un cliente un rendiconto non veritiero;
CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:
- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lett. a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), nn. 5) e 7), del Regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall'Albo del consulente nell'ipotesi, rispettivamente, di comunicazione alla clientela di informazioni non rispondenti al vero e di perfezionamento di operazioni non autorizzate;
- con riguardo all'ulteriore irregolarità, concernente il ricevimento e l'utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti senza le cautele prescritte, la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare in relazione al caso concreto, tra quelle previste dall'art. 196, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998. Anche tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, grave violazione della normativa di riferimento, stante la connessione con il perfezionamento di operazioni non autorizzate;
- la reiterazione delle condotte illecite e, con particolare riguardo al perfezionamento di operazioni non autorizzate, il rilevante arco temporale durante il quale sono state poste in essere tali condotte, il loro elevato controvalore, nonché le perdite in tal modo cagionate ai clienti, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
- gli illeciti accertati risultano imputabili al sig. Garlandi a titolo di dolo;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Il sig. Filippo Pietro Garlandi, nato a Breno (BS) il 2 luglio 1957, è radiato dall'Albo Unico dei consulenti finanziari.
La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
8 maggio 2018
p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese