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Bollettino


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Delibera n. 20568

Radiazione del sig. Giovanni Morganti dall'albo unico dei consulenti finanziari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 16206 del 6 novembre 2007, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari (oggi: «Albo unico dei consulenti finanziari») del sig. Giovanni Morganti, nato a Chiesina Uzzanese (PT) il 21 aprile 1964;

VISTO l'esposto del 23 maggio 2016, con cui una cliente ha lamentato il comportamento posto in essere dal sig. Giovanni Morganti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e prodotto documentazione pertinente, tra cui dichiarazione scritta in data 19 ottobre 2015 ed integrazione della medesima del 18 novembre 2015;

VISTA la nota datata 17 gennaio 2017, con la quale, facendo seguito ad una richiesta di Consob del 18 novembre 2016, la cliente ha fornito ulteriori informazioni, trasmettendo pertinente documentazione;

VISTA la nota del 2 maggio 2017, con la quale, a riscontro della richiesta formulata dalla Divisione Intermediari in data 21 aprile 2017, […omissis…] ha fornito le informazioni richieste;

VISTA la nota di contestazione del 23 ottobre 2017, notificata in data 22 gennaio 2018, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, ha contestato al sig. Giovanni Morganti la violazione dell'art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, per aver:

- acquisito la disponibilità di euro 9.500,00 della suddetta cliente;

- prestato l'attività di consulente finanziario in assenza di mandato con un intermediario finanziario;

- fornito informazioni non rispondenti al vero;

RILEVATO che il consulente finanziario non ha presentato deduzioni in merito ai fatti e alle circostanze contestate, né ha presentato istanza di accesso o ha richiesto di essere audito;

VISTA la Relazione per la Commissione del 24 maggio 2018, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, dato atto che il consulente finanziario non ha ritenuto di porre in essere alcun atto difensivo nel corso dell'intero procedimento sanzionatorio, funzionale ad una diversa qualificazione di quanto oggetto di contestazione, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al sig. Giovanni Morganti ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del sig. Giovanni Morganti la violazione dell'art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, per aver acquisito la disponibilità della citata somma di pertinenza della cliente, prestato l'attività di consulente finanziario in assenza di mandato con un intermediario finanziario, fornito informazioni non rispondenti al vero;

CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), n. 4 e n. 5, del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente e di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

- per la violazione dell'art. 107, comma 1, del citato Regolamento Intermediari, conseguente all'avere prestato l'attività di consulente finanziario in assenza di mandato per conto di un intermediario finanziario, non è prevista una specifica sanzione, di talché la sua determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva; tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, grave violazione della normativa di riferimento, stante la connessione e/o strumentalità con la fattispecie acquisitiva;

- la pluralità di condotte illecite accertate, nonché le modalità con cui le stesse sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;

- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al sig. Giovanni Morganti a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Il sig. Giovanni Morganti, nato a Chiesina Uzzanese (PT) il 21 aprile 1964, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

30 agosto 2018

p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese