Delibera Tot Eliminazione n. 20603 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20603
Radiazione del sig. Davide Colonello dall'albo unico dei consulenti finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 11776 del 7 gennaio 1999 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari (oggi «Albo unico dei consulenti finanziari») del sig. Davide Colonello, nato a Montebelluna (TV) il 5 novembre 1969 e residente […omissis…];
VISTA la delibera n. 20044 del 21 giugno 2017, notificata in data 6 agosto 2017, con la quale il sig. Davide Colonello è stato radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari per gravi violazioni del regolamento Consob n. 16190/2007;
VISTA la nota pervenuta in data 14 aprile 2017, con la quale l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari ha trasmesso un esposto con cui sono state segnalate gravi irregolarità commesse dal sig. Colonello nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede;
VISTA la successiva nota del 25 ottobre 2017, con la quale Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ha segnalato di aver riscontrato irregolarità a carico del sig. Colonello nell'ambito dell'attività di consulente finanziario svolta per conto del medesimo intermediario;
VISTA la nota del 4 aprile 2018, notificata in data 21 aprile 2018, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete Consulenti Finanziari, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al sig. Davide Colonello, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione dell'art. 107, comma 1, del regolamento Consob n. 16190 adottato con delibera del 29 ottobre 2007 per aver:
- comunicato o trasmesso informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- simulato operazioni di investimento inesistenti;
DATO ATTO che il sig. Colonello non ha svolto alcuna attività difensiva;
VISTA la Relazione per la Commissione dell'11 luglio 2018, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i predetti addebiti contestati al sig. Colonello, formulando conseguenti proposte in ordine alla relativa sanzione;
RITENUTO conclusivamente accertato che il sig. Colonello ha consegnato ad alcuni clienti documenti non veritieri, con cui ha rappresentato un controvalore complessivo del relativo patrimonio superiore a quello effettivo, tramite l'indicazione di operazioni di investimento inesistenti, delle quali ha in tal modo simulato l'avvenuta esecuzione nei confronti dei medesimi clienti;
CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:
- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lett. a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), n. 5), del Regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall'Albo del consulente nell'ipotesi di comunicazione alla clientela di informazioni non rispondenti al vero;
- con riguardo all'ulteriore irregolarità, concernente la simulazione nei confronti dei clienti di operazioni inesistenti, la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare in relazione al caso concreto, tra quelle previste dall'art. 196, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998. Anche tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, grave violazione della normativa di riferimento, stante la strumentalità e la connessione con la comunicazione alla clientela di informazioni non rispondenti al vero;
- alla luce della delibera Consob n. 20044 del 21 giugno 2017, con cui il sig. Davide Colonello è stato radiato dall'Albo, lo stesso risulta recidivo con riguardo agli illeciti accertati a suo carico nel presente procedimento;
- la reiterazione delle condotte illecite, l'ampio arco temporale durante il quale sono state poste in essere le condotte illecite e la rilevanza della differenza tra il controvalore dei patrimoni rappresentato agli investitori rispetto a quello effettivo risultante presso l'intermediario, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti;
- sulla base degli atti del procedimento gli illeciti accertati risultano imputabili al sig. Davide Colonello a titolo di dolo,
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Il sig. Davide Colonello, nato a Montebelluna (TV) il 5 novembre 1969 e residente […omissis…], è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari.
La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
4 ottobre 2018
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese