Delibera Tot Eliminazione n. 20676 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20676
Radiazione del sig. Francesco Nobile dall'albo unico dei consulenti finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e
successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTA la delibera dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari n. 564 del 20 marzo 2014, recante l'iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari del Sig. Francesco Nobile, nato a Siena il 15 settembre 1964 e residente […omissis…];
VISTA la propria delibera n. n. 20422 dell'8 maggio 2018, adottata sulla base di fatti che qui si intendono integralmente richiamati, con la quale il Sig. Francesco Nobile è stato sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del TUF;
ESAMINATA la documentazione trasmessa da Banca Fideuram S.p.A. con note dell'8 febbraio 2017, dell'8 marzo 2017, del 12 maggio 2017, del 31 luglio 2017, del 15 settembre 2017, del 2 ottobre 2017 e dell'8 febbraio 2018;
VISTA la nota del 4 giugno 2018, notificata il 28 giugno 2018, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari – Rete e Consulenti Finanziari, a seguito della valutazione degli elementi informativi acquisiti, ha contestato al Sig. Francesco Nobile la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari vigente all'epoca dei fatti:
1. art. 107, comma 1, per avere il Sig. Francesco Nobile:
- acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, somme di pertinenza della clientela;
- eseguito operazioni non autorizzate;
- contraffatto la sottoscrizione di una cliente;
2. art. 108, comma 7, per avere il Sig. Francesco Nobile trattenuto e utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela, in violazione delle modalità prescritte dal citato comma 7.
DATO ATTO che il consulente non ha svolto attività difensiva nel corso del procedimento sanzionatorio;
VISTA la Relazione per la Commissione del 4 settembre 2018, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Francesco Nobile ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;
RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Francesco Nobile le fattispecie oggetto di contestazione sostanziatesi nell'acquisizione, anche mediante distrazione a favore di terzi, di somme di pertinenza della clientela, nell'esecuzione di operazioni non autorizzate, nella contraffazione della firma di una cliente e nell'utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti dei clienti;
CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione:
- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), nn. 3), 4) e 7) del Regolamento Intermediari, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, la Consob dispone la radiazione dall'Albo nell'ipotesi, rispettivamente, di contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere, di acquisizione della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;
- la violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza di cui all'art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, conseguenti all'utilizzo, abusivo ed in difformità alle prescrizioni di cui all'art. 108, comma 7, del medesimo regolamento, dei codici di accesso telematico ai rapporti dei clienti costituisce condotta illecita non assoggettata ad una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della sua gravità;
- anche tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, violazione particolarmente grave della normativa di riferimento, stante la sua connessione e strumentalità con gli atti acquisitivi posti in essere;
- nel caso di specie, l'entità delle somme di denaro oggetto di appropriazione, la pluralità delle condotte illecite e le modalità fraudolente con cui sono state attuate costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Il Sig. Francesco Nobile, nato a Siena il 15 settembre 1964 e residente in […omissis…], è radiato dall'Albo Unico dei Consulenti Finanziari.
La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
9 novembre 2018
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese