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Bollettino


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Delibera n. 20697

Radiazione del sig. Giacomo Bastari dall'albo unico dei consulenti finanziari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTA la delibera Consob n. 12777 del 24 ottobre 2000 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari (oggi «Albo unico dei consulenti finanziari») del sig. Giacomo Bastari, nato a Agugliano (AN) il 29 aprile 1952 e […omissis…];

VISTA la nota trasmessa in data 4 ottobre 2017, per conto di numerosi investitori, e le note trasmesse da IW Bank S.p.A. in data 14 novembre 2017, 2 marzo 2018 e 10 maggio 2018, con le quali l'Intermediario ha segnalato di aver riscontrato gravi irregolarità a carico del sig. Giacomo Bastari nell'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la lettera del 31 maggio 2018, notificata in data 7 giugno 2018, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al sig. Giacomo Bastari la violazione dell'art. 107, comma 1, del regolamento Consob n. 16190/2007, per aver:

- acquisito, mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;

- comunicato informazioni non rispondenti al vero e fornito rendicontazioni false:

- perfezionato operazioni non autorizzate;

- simulato operazioni di investimento;

RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione il sig. Giacomo Bastari è stato reso edotto della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

DATO ATTO che il sig. Bastari non ha svolto alcuna attività difensiva;

VISTA la Relazione per la Commissione del 10 ottobre 2018 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al sig. Giacomo Bastari, formulando conseguenti proposte in ordine alla relativa sanzione;

RITENUTA conclusivamente accertata, a carico del sig. Giacomo Bastari, la violazione dell'art. 107, comma 1, del regolamento n. 16190/2007, per aver acquisito, anche tramite distrazione, somme di pertinenza della clientela, eseguito operazioni non autorizzate, comunicato e trasmesso agli investitori informazioni e rendiconti non veritieri e simulato operazioni di investimento;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lett. a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), nn. 4), 5) e 7), del regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall'Albo del consulente finanziario nell'ipotesi, rispettivamente, di acquisizione della disponibilità di somme o di valori di pertinenza degli investitori, di predisposizione e consegna di documenti non rispondenti al vero e di esecuzione di operazioni non autorizzate;

- con riguardo alla ulteriore irregolarità, concernente la simulazione di operazioni di investimento, la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare in relazione al caso concreto, tra quelle previste dall'art. 196, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998. Anche tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, violazione particolarmente grave della normativa di riferimento, stante la sua connessione con gli atti acquisitivi;

- l'entità delle disponibilità liquide sottratte, la reiterazione e la pluralità delle condotte illecite, la pluralità degli investitori coinvolti, il rilevante arco temporale durante il quale sono state poste in essere tali condotte, unitamente alle modalità fraudolente con cui sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti degli investitori;

- le violazioni sono ascrivibili al sig. Bastari a titolo di dolo,

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Il sig. Giacomo Bastari, nato a Agugliano (AN) il 29 aprile 1952 e […omissis…], è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

14 novembre 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese