Delibera Tot Eliminazione n. 20713 - AREA PUBBLICA
Bollettino
« Indietro
Delibera n. 20713
Radiazione del sig. Claudio Bocchia dall'albo unico dei consulenti finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 9297 del 19 giugno 1995, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari (oggi: «Albo unico dei consulenti finanziari») del sig. Claudio Bocchia, nato a Savona (SV) il 26 marzo 1962 e residente […omissis…];
[…omissis…]
VISTA la delibera dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari n. 741 del 23 marzo 2016, con cui il medesimo sig. Claudio Bocchia è stato cancellato a domanda dall'Albo;
VISTE le note del 3 maggio 2017 e del 12 giugno 2017, con le quali Copernico Sim S.p.A., nel segnalare ipotesi di gravi irregolarità poste in essere dal sig. Claudio Bocchia nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede a danno di clienti assegnatigli, ha trasmesso pertinente documentazione;
VISTA la nota di contestazione del 5 ottobre 2017, notificata all'interessato in pari data, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, ha contestato al sig. Claudio Bocchia la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:
A) art. 107, comma 1, per aver:
- comunicato informazioni non rispondenti al vero e simulato operazioni d'investimento;
- promosso e collocato quote rappresentative di multiproprietà immobiliare offerte da un soggetto non autorizzato in Italia alla prestazione di servizi di investimento;
B) art. 106, comma 1, lettera e), per avere svolto un'attività che si pone in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di consulente finanziario per conto di Copernico Sim S.p.A., promuovendo investimenti alternativi non collocati dall'Intermediario mandante, distraendo così il patrimonio dei clienti dall'impiego in investimenti proposti dall'Intermediario;
RILEVATO che, con nota del 5 novembre 2017, il consulente finanziario ha formulato istanza di accesso agli atti, positivamente riscontrata;
VISTA la separata nota del 5 novembre 2017, con la quale il sig. Claudio Bocchia ha formulato deduzioni difensive;
VISTA la Relazione per la Commissione del 18 aprile 2018, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e tenuto conto dell'attività difensiva espletata, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al sig. Claudio Bocchia ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;
VISTA la nota del 19 aprile 2018, con la quale è stata trasmessa alla parte copia della Relazione per la Commissione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alle specifica determinazione delle sanzioni ("Relazione USA");
ESAMINATE le controdeduzioni difensive presentate dall'interessato - in replica alle considerazioni svolte dall'Ufficio Sanzioni Amministrative nella citata Relazione USA - con note di identico contenuto, pervenute in data 18 e 22 maggio 2018, entrambe corredate da copia della sentenza n. 1472/2017 adottata dal Tribunale della Spezia il 28 ottobre 2017;
VISTA la Relazione Integrativa del 20 luglio 2018, predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative su richiesta della Commissione, volta ad effettuare "approfondimenti dei contenuti della sentenza n. 1472/2017, adottata dal Tribunale della Spezia il 28 ottobre 2017";
VISTA la nota del 23 luglio 2018, con la quale è stata trasmessa all'interessato copia della predetta Relazione Integrativa;
PRESO ATTO che il Sig. Bocchia non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni contenute nella citata Relazione Integrativa;
VISTA l'ulteriore Relazione Integrativa del 12 ottobre 2018 predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative, su richiesta della Commissione, finalizzata: i) ad approfondire la contraddizione lamentata dalla parte avente ad oggetto le "conclusioni poste a fondamento della proposta sanzionatoria [rispetto a] quelle che determinarono […omissis…]"; ii) a descrivere le "le dinamiche che hanno portato Copernico Sim S.p.A. a contestare irregolarità compiute dal consulente finanziario successivamente alla cessazione del rapporto professionale esistente anche al fine di un'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria";
VISTA la nota del 12 ottobre 2018 con la quale è stata trasmessa all'interessato copia dell'ulteriore Relazione Integrativa;
PRESO ATTO che la parte non ha svolto alcuna attività difensiva in replica alle considerazioni svolte dall'Ufficio Sanzioni Amministrative nella Relazione Integrativa del 12 ottobre 2018;
CONSIDERATO che le argomentazioni svolte dall'esponente nelle sopra citate controdeduzioni difensive non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto formulato nella precedente fase difensiva lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;
RITENUTO di condividere le considerazioni conclusive espresse dall'Ufficio Sanzioni Amministrative nelle Relazioni Integrative sopra richiamate;
RITENUTA conclusivamente accertata, a carico del sig. Claudio Bocchia, la violazione degli artt. 107, comma 1, e 106, comma 1, lettera e) del Regolamento Intermediari, per avere promosso e collocato quote rappresentative di multiproprietà immobiliare offerte da un soggetto non autorizzato in Italia alla prestazione di servizi di investimento, comunicato informazioni non rispondenti al vero e simulato operazioni d'investimento, e svolto un'attività che si pone in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di consulente finanziario per conto dell'Intermediario, promuovendo investimenti alternativi non collocati dall'Intermediario mandante, distraendo così il patrimonio dei clienti dall'impiego in investimenti proposti dall'Intermediario medesimo;
CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione:
- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), n. 2 e n. 5, del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati e di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. b), n. 2 del citato Regolamento Intermediari, la Consob dispone la sospensione del consulente finanziario dall'Albo, da uno a quattro mesi, in caso di esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell'art. 106 del medesimo Regolamento; tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, grave violazione della normativa di riferimento;
- per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 107, comma 1, del citato Regolamento Intermediari, conseguente all'avere simulato operazioni di investimento inesistenti, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della sua gravità e dell'eventuale recidiva; nel caso di specie, stante il contesto in cui è stata posta in essere, la predetta condotta è da qualificarsi anch'essa come grave;
[…omissis…];
- l'entità dei presunti investimenti alternativi promossi, la pluralità di condotte illecite accertate, la reiterazione delle condotte, nonché le modalità con cui le stesse sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al sig. Claudio Bocchia a titolo di dolo;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Il sig. Claudio Bocchia, nato a Savona (SV) il 26 marzo 1962 e residente […omissis…], è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari.
La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
22 novembre 2018
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese