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Bollettino


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Delibera n. 19899

Sospensione sanzionatoria, per un periodo di due mesi, della Sig.ra Alessandra Pitzalis dall’Albo unico dei consulenti finanziari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 13354 del 27 novembre 2001, recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Alessandra Pitzalis, nata a Cagliari il 16 febbraio 1972;

VISTE le informazioni acquisite nelle date del 2 ottobre 2015, 8 febbraio 2016 e 9 maggio 2016 nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei confronti della Sig.ra Pitzalis, da cui è emerso che la medesima ha posto in essere alcune irregolarità nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario;

VISTA la nota datata 20 giugno 2016 2016, notificata in pari data, con cui, a seguito della valutazione degli elementi informativi sopra richiamati, la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, ai sensi dell’art. 196, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, ha contestato alla Sig.ra Alessandra Pitzalis la violazione dell’art. 107, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per aver svolto attività di offerta fuori sede nei confronti di clientela al dettaglio per conto di LUX Finance Ltd, società che, sulla base di quanto rappresentato dalla […omissis…] nella corrispondenza intercorsa con la Consob, poteva operare esclusivamente nei confronti di clientela professionale;

RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione la Sig.ra Pitzalis è stata resa edotta della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

ESAMINATE le deduzioni difensive formulate dalla consulente con nota pervenuta il 20 luglio 2016;

VISTA la Relazione per la Commissione del 21 dicembre 2016, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l’addebito mosso alla Sig.ra Pitzalis e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dalla Sig.ra Pitzalis, in replica alla predetta Relazione dell’Ufficio Sanzioni Amministrative, con nota del 20 gennaio 2017;

CONSIDERATO che le predette controdeduzioni non presentano elementi atti a diversamente qualificare gli addebiti contestati;

VISTA la mail pervenuta in data 23 febbraio 2017 con la quale, in particolare, la Sig.ra Pitzalis - dopo aver rilevato che “in data 20 luglio 2016 [le è] stata notificata la lettera di contestazione [e che] la missiva … è stata aperta nella stessa data …” - afferma che “… I termini del procedimento decorrono quindi dal 20 luglio successivo e sono scaduti in data 5 febbraio 2017” e, sulla scorta di tale assunto, chiede ” … che il procedimento in oggetto sia archiviato per decorrenza del termine”;

CONSIDERATO che l’eccezione sollevata dalla parte circa la avvenuta decorrenza del termine del procedimento deve ritenersi infondata in quanto ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Regolamento sul procedimento sanzionatorio “… il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è sospeso dalla data di protocollazione della relazione dell’Ufficio Sanzioni Amministrative fino alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto che ha ricevuto … la relazione dell’Ufficio Sanzioni Amministrative”;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico della Sig.ra Pitzalis la violazione dell’art. 107, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 in relazione ai fatti come sopra sinteticamente richiamati;

CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della sanzione:

- ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D. Lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

- con riguardo alla irregolarità contestata – concernente la violazione dell’art. 107, comma 1, del Regolamento n. 16190/2007 in relazione allo svolgimento di attività di offerta fuori sede nei confronti di clientela al dettaglio per conto di una società che poteva operare esclusivamente nei confronti di clientela professionale – la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare in relazione al caso concreto, tra quelle previste dall’art. 196, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, tenuto conto della gravità della violazione e dell’eventuale recidiva;

- nel caso di specie, ai fini della determinazione della sanzione da applicare, occorre tenere conto che la violazione contestata ha riguardato undici clienti e che dagli atti non risulta che i medesimi abbiano patito alcun danno per effetto del comportamento della consulente;

- la violazione risulta imputabile alla consulente quantomeno a titolo di colpa;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di Accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

La Sig.ra Alessandra Pitzalis, nata a Cagliari il 16 febbraio 1972, è sospesa per un periodo di due mesi dall’Albo unico dei consulenti finanziari.

La presente delibera è notificata all’interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d’Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

1° marzo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas