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Bollettino


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Delibera n. 20589

Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, del sig. Fabrizio De Cicco dall'albo unico dei consulenti finanziari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);

VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 16119 del 25 settembre 2007, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi «albo unico dei consulenti finanziari») del Sig. Fabrizio De Cicco, nato a Bari l'8 giugno 1971 e residente […omissis…];

VISTA la delibera n. 88 del 9 novembre 2009, recante la cancellazione dall'albo per omesso pagamento del contributo di vigilanza, adottata dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTA la delibera n. 502 del 23 luglio 2013, recante la reiscrizione all'albo del Sig. De Cicco, adottata dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTA la documentazione trasmessa da Credito Emiliano S.p.A. con note del 22 febbraio 2017, del 31 agosto 2017 e del 19 ottobre 2017, nonché dalla Sig.ra […omissis…]mediante reclamo presentato in data 7 giugno 2017 e dal Sig. De Cicco con nota di riscontro al suddetto reclamo del 7 agosto 2017, dalla quale sono emerse irregolarità poste in essere dal Sig. Fabrizio De Cicco nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTA la nota dell'11 gennaio 2018, notificata al consulente in pari data, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, ha contestato al Sig. Fabrizio De Cicco, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007:

- art. 107, comma 1, per avere:

- acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, disponibilità di pertinenza di una cliente;

- disposto operazioni non autorizzate dalla predetta cliente;

- comunicato ad altra cliente informazioni non rispondenti al vero;

- art. 108, comma 7, per avere utilizzato i codici di accesso ai rapporti telematici di una cliente senza osservare le prescrizioni di legge al riguardo previste;

VISTA la nota del 12 febbraio 2018, con la quale la parte ha formulato le proprie deduzioni difensive;

VISTA la Relazione per la Commissione del 20 giugno 2018, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata a carico del Sig. De Cicco la sola violazione dell'art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, per avere egli comunicato ad una cliente informazioni non rispondenti al vero ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione ("Relazione USA");

VISTA la nota del 20 giugno 2018 con la quale è stata trasmessa al Sig. Fabrizio De Cicco - presso il recapito […omissis…]- copia della citata Relazione USA;

PRESO ATTO che il Sig. Fabrizio De Cicco non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte in replica alla sopra menzionata Relazione USA;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Fabrizio De Cicco la violazione dell'art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, per avere egli comunicato ad una cliente informazioni non rispondenti al vero;

CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) d.lgs. n. 58/98, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), n. 5) del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall'albo nell'ipotesi di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

- ai sensi dell'art. 110, comma 3, del regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore;

- nel caso di specie, ai fini della determinazione della sanzione da applicare, occorre tener conto che il comportamento violativo è stato realizzato nei confronti di una sola cliente;

- dette circostanze, valutate nel loro complesso, si ritengono tali da consentire l'applicazione, nei confronti del Sig. De Cicco, della sanzione della sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 58/1998;

- con riferimento all'elemento soggettivo, si ritiene che la violazione sia imputabile al Sig. De Cicco a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Il Sig. Fabrizio De Cicco, nato a Bari l'8 giugno 1971 e residente […omissis…], è sospeso, per un periodo di quattro mesi, dall'albo unico dei consulenti finanziari.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

20 settembre 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese