Consob Informa - Anno XXIV - N. 26 - 2 luglio 2018 - AREA PUBBLICA
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Le notizie della settimana:
Comunicazioni Consob a tutela dei risparmiatori
Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità
Adozione protocollo Consob-Ocf e primo avvio di operatività dell’Ocf
Definizione soglia di esenzione dalla pubblicazione del prospetto informativo: pubblicato il documento di consultazione
Modifiche al Regolamento Emittenti in materia di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione: pubblicato il documento di consultazione
Autoregolamentazione dei giornalisti: giudizio di equivalenza
Aumento di capitale Prysmian Spa: Consob approva il prospetto
Quotazione Triboo Spa: Consob approva il prospetto
Memo: un gioco per imparare che investire non è un gioco e il concorso per deciderne il nome
LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:
- Solid Capital Ltd e Vortex Capital Ltd, tramite il sito www.axecc.io (delibera n. 20509 del 28 giugno 2018);
- MarketTM Ltd, Ft Global Services Ltd, Ft Global Ltd e Lordos Enterprise Ltd, tramite il sito www.markettm.com (delibera n. 20510 del 28 giugno 2018).
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Svezia (Finansinspektionen), Austria (Financial Market Authority - Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Ontario (Ontario Securities Commission – Osc), Australia (Australian Securities and Investments Commission - Asic) e Argentina (Comisión Nacional de Valores- Cnv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
- Apex Financial Group Ltd / Apex F G Ltd (www.apexfinancialgroup.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
- Apex Tradex (www.apextradex.com, www.apextdxoption.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Monecor (London) Ltd (www.etxcapital.com; n. di riferimento 12472);
- Smart Spend Limited (www.wellpreferedcards.com, www.justaboutgiftcards.com, www.pickyouronlinecard.com, www.happyvcards.com, www.easytogetcards.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Cfs-Zipp Limited (n. di riferimento 900027);
- Pgm Patrimoine (www.pgm-patrimoine.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Pictet Global Markets (Uk) Limited (www.pictet.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 186740);
- Arden & Partners, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Arden Partners Plc (n. di riferimento : 214032).
- TotallyMoney/Totally Money, clone della società autorizzata Mi Money Limited (n. di riferimento: 511936);
- Loans on Benefits Pvt Ltd (www.loansonbenefit.co.uk) con sede dichiarata a Glasgow;
- Privè Global Managemet Services Ltd (www.pgms.co), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Pgms (Ireland) Limited (n. di riferimento: 464322);
- Publiczny Kapital Oszczednosci (www.publicnzykapital.com), clone della società autorizzata Powszechna Kasa Oszczednoisci Bank Polsky Sa (n. di riferimento: 465749);
- Eu Capital (www.eu-capital.co) con sede dichiarata nelle isole Marshall;
- Coin Boost Inc. (www.coinboost.info), con sede dichiarata a New York;
- Storm Finance Limited, con sede dichiarata nel Regno Unito.
Segnalata dalla Finma:
- Funny Sa (www.funnysaswiss.ch).
Segnalate dalla Finansinspektionen:
- Br Consulting Group Ltd / Brfxtrade (www.brfxtrade.com), con sede dichiarata a St. Vincent and the Grenadines ;
- 8888markets (www.8888markets.com) con sede dichiarata a Dublino;
- Moretti & Associates (www.morettiandassociates.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, Tokyo, Shanghai e Taipei .
Segnalate dalla Fma:
- Celestial Trading Ltd / Tradovest (www.tradovest.com), con sede dichiarata alle Seychelles ;
- Sun Capital Limited (www.tradeu2.com), con sedi dichiarate a St. Vincent and the Grenadines, Francoforte e Zurigo.
Segnalate dalla Knf:
- Vortex Assets - Black Parrot Limited;
- Mia Sp. z o.o.
Segnalate dalla Sfc:
- Wayne Global Limited (www.waynefx.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e nelle isole Marshall;
- Xiang Gang Kai Si Bo (http://kqphs.com);
- www.hfhqtz.com;
- Wg Consultant Limited (www.wgixau.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e Auckland;
- Tricom Securities Limited (www.tricomsec-hk.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
- Kartarie (www.kartarie.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
- The Kimble, May and Bains Group (www.thekmbgroup.com) con sede dichiarata a Hong Kong;
- 伯克國際 (solo nome cinese);
- Gulf FX Investments / Gulf FX Ltd (www.gulffx.com), con sedi dichiarate a Londra, Sidney, Parigi e Tokyo;
- 柏富諾互聯網劵商服務平台(solo nome cinese).
Segnalata dalla Osc:
- Bristol Consulting Fx (www.bristolconsultingfx.com), con sede dichiarata a Panama.
Segnalate dalla Asic:
- Stern Options /Aka Stern Markets (www.sternoptions.com), con sede dichiarata a Sofia;
- Hamburg Capital (www.hamburgcapital.net), con sede dichiarata a Hong Kong;
- Olympia Capital Exchange (www.olympiacapitalx.com), con sede dichiarata a Panama;
- Alliance FX Capital Ltd (www.alliancefx.capital), con sede dichiarata a Singapore;
- Imperial (Hong Kong) Limited /Aka Imperial Limited (www.imperialhklimited.com.hk), con sede dichiarata a Hong Kong;
- Canyon International Hk (www.canyon-internationalhk.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
- Johnson Financial Consulting (www.johnsonfinancialconsulting.com), con sede dichiarata a Tokyo.
Segnalata dalla Cnv:
- Córdoba Valores Sa.
***
L'autorità di vigilanza della Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf) ha pubblicato un elenco di nuovi siti web che offrono servizi di investimento atipici e servizi di investimento nei mercati forex senza autorizzazione.
- https://www.bitoraxe.com;
- https://connect-coin.fr;
- https://www.solutioncrypto.com;
- https://www.solution-crypto.com.
- www.binarycent.com / Cent Projects Ltd / Finance Group Corp;
- www.raceoption.com / Affort Projects SA / Finance Group Corp;
- www.videforex.com / Affort Projects SA / Finance Group Corp.
L’elenco completo dei siti non autorizzati è pubblicato sul sito internet dell’Amf, al seguente indirizzo: http://www.amf-france.org.
Via libera al protocollo d’intesa tra Consob e Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari (Ocf) sull’avvio di operatività dell’Organismo. La firma del protocollo consente il trasferimento all’Ocf delle funzioni istruttorie ora in capo alla Consob relativamente ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e alle attività propedeutiche all’iscrizione di diritto dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, ai sensi dell’articolo 7 del D.M. n. 206/2008.
L’avvio dell’operatività dell’Ocf è fissato ad oggi 2 luglio 2018 (delibera n. 20503 del 28 giugno 2018) limitatamente:
- all’attività istruttoria concernente le iscrizioni all’albo - con esonero dalla prova valutativa - dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, ai sensi dell’articolo 7 del D.M. n. 206/2008;
- ai poteri di vigilanza di cui all’articolo 31, comma 7, del Tuf, per lo svolgimento dell’attività istruttoria concernente l’avvio dei procedimenti cautelari ad un anno (art. 7-septies, comma 2, del Tuf) nonché dei procedimenti sanzionatori (articolo 196 Tuf), nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.
I documenti possono essere consultati sui siti istituzionali della Consob e dell’Ocf.
Consob ha avviato il 28 giugno 2018 una pubblica consultazione volta a definire la soglia di esenzione dalla pubblicazione del prospetto informativo nell’ambito delle disposizioni contenute nell’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti, al fine di adeguare la normativa nazionale al Regolamento (Ue) 2017/1129. Il 14 giugno 2017 è stato infatti approvato il citato Regolamento relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (cd. “Regolamento Prospetto”).
Le nuove disposizioni contenute nel Regolamento Prospetto mirano a semplificare e armonizzare la normativa attualmente in vigore per accrescerne l’efficienza e stimolare gli investimenti all’interno dell’Unione europea. Una particolare attenzione è rivolta alle piccole e medie imprese (Pmi). Molte delle disposizioni sono infatti dirette a ricercare un bilanciamento tra le esigenze di protezione degli investitori e la necessità di ridurre gli obblighi amministrativi, e quindi i costi, per le Pmi che intendono aprirsi al mercato dei capitali.
Il nuovo Regolamento Prospetto è entrato in vigore il 20 luglio 2017 e alcune disposizioni sono divenute applicabili a decorrere dalla stessa data; in particolare, si tratta delle disposizioni relative all’esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto nel caso di amissione a negoziazione in un mercato regolamentato.
Altre disposizioni del Regolamento Prospetto, invece, diverranno applicabili con una tempistica differente:
- dal 21 luglio 2018, quelle inerenti all’esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto di offerta in relazione alle offerte di titoli il cui controvalore sia inferiore a determinate soglie;
- dal 21 luglio 2019, le restanti disposizioni. Tra queste ultime, in particolare, rientrano quelle disposizioni che promuovono un regime informativo proporzionato per le Pmi.
Con riferimento alle disposizioni che si applicheranno a partire dal 21 luglio 2018, il Regolamento Prospetto, rispetto alla previgente direttiva, ha aumentato la soglia minima da 100.000 euro a 1.000.000 di euro, al di sotto della quale gli Stati membri non potranno esigere la pubblicazione di un prospetto d’offerta. Al di sotto di tale soglia si prevede unicamente la possibilità per gli Stati membri di stabilire altri obblighi informativi che non costituiscano un prospetto informativo.
Il Regolamento Prospetto ha attribuito agli Stati membri la discrezionalità di esentare dalla pubblicazione di un prospetto le offerte con valore compreso tra 1.000.000 di euro e una soglia superiore, che può essere fissata al massimo in 8.000.000 di euro. Nella precedente direttiva prospetto il limite massimo previsto era di 5.000.000 di euro.
Attualmente, a livello nazionale, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 100, comma 1, lettera c) del Tuf, l’art. 34-ter del Regolamento Emittenti prevede che per le offerte pubbliche al di sotto di 5.000.000 di euro non è previsto l’obbligo di pubblicare un prospetto. Mentre è richiesta la pubblicazione di un prospetto nel caso di ammissione a quotazione in un mercato regolamentato (articolo 113 del Tuf), laddove non siano applicabili le ipotesi di esenzione dalla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni poste dall’articolo 57 del Regolamento Emittenti.
Le suddette soglie rilevano anche ai fini dell’applicabilità della disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto o di scambio prevista da Tuf.
Al fine di determinare le possibili scelte regolamentari ai fini dell’esercizio dell’opzione sulla soglia, sono state individuate tre possibili alternative:
- la prima opzione è quella di confermare la soglia di 5.000.000 di euro. Tale opzione, confermando lo status quo, mantiene inalterato l’attuale grado di tutela degli investitori;
- una seconda opzione è rappresentata dall’innalzamento a 8.000.000 di euro (in un periodo di 12 mesi) della soglia di esenzione dal prospetto per tutte le offerte al pubblico;
- una terza opzione, al fine di coniugare al meglio le opposte esigenze di mantenere un’elevata tutela degli investitori, da una parte, e di alleggerire gli oneri amministrativi per le Pmi che intendono raccogliere capitali sul mercato, prevede l’innalzamento della soglia di esenzione dalla pubblicazione del prospetto a 8.000.000 di euro solamente con riferimento a talune offerte e prevedendo un adeguato presidio informativo per le operazioni esenti dal prospetto.
Più nel dettaglio, si potrebbe limitare l’incremento della soglia di esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo alle sole offerte di titoli di capitale contestuali o successive alla quotazione in un mercato regolamentato o in uno Sme Growth Market, rimanendo ferma per tutte le altre offerte l’attuale soglia di 5.000.000 di euro.
In particolare, si propone di prevedere per le società quotate sia in mercati regolamentati, che in un mercato di crescita della Pmi, che qualora effettuino offerte di titoli azionari rivolte agli investitori retail il cui controvalore sia inferiore a 8 milioni di euro e dunque esenti da prospetto, gli emittenti rendano note prima dell’offerta una serie di informazioni coincidenti con quelle richieste dalla Comunicazione 13028158 del 4 aprile 2013 quali in particolare quelle relative:
(i) alla congruità dei proventi dell’offerta in rapporto al fabbisogno finanziario corrente dell’emittente,
(ii) alle modalità di esecuzione di eventuali impegni di sottoscrizione e
(iii) limitatamente ai casi in cui sussistono incertezze in ordine alla prospettiva della continuità aziendale, ai rischi connessi all’eventuale mancato buon esito dell’operazione medesima.
In alternativa alla inclusione delle predette informazioni nell’ambito delle relazioni illustrative per le assemblee di approvazione delle citate operazioni e nei comunicati price sensitive diffusi ad esito delle delibere assembleari o consiliari, si potrebbe prevedere di includere le medesime informazioni in un documento informativo autonomo, non sottoposto alla preventiva approvazione della Consob.
La consultazione, della durata di 45 giorni, ha inizio il 28 giugno e termine il 13 agosto.
Il testo della consultazione è disponibile sul sito ww.consob.it nella sezione “Regolamentazione - consultazioni”.
Consob ha avviato il 28 giugno 2018 una consultazione pubblica in relazione alle modifiche da apportare al Regolamento Emittenti, a seguito del recepimento della direttiva 2016/97/Ue sulla distribuzione assicurativa (Idd), riguardanti, in particolare, l’informativa precontrattuale dei prodotti finanziari emessi da imprese assicurative.
Tali modifiche sono oggi necessarie allo scopo di adeguare la regolamentazione attuativa Consob alle disposizioni del decreto legislativo, promulgato il 21 maggio scorso, che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva (Ue)2016/97, modificando conseguentemente il d. lgs. 7.9.2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private - Cap) e il d.lgs. 24.2.1998 n. 58 (Testo unico della finanza – Tuf).
Consob ha pertanto avviato gli interventi di modifica del Regolamento Emittenti e del Regolamento Intermediari (oggetto di una consultazione separata), individuati nell’ambito del tavolo di lavoro congiunto con Ivass per il coordinamento della normativa sui prodotti di investimento assicurativi, anche ad esito dell’applicazione, dal 1° gennaio 2018, del Regolamento PRIIPs.
Le principali modifiche al Tuf riguardano gli articoli 1 e 25-ter, con la sostituzione (articolo 1, c. 1, lettera w-bis) della definizione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (prodotti di ramo III e V), con la nuova nozione europea di prodotti di investimento assicurativi o Ipib (Insurance Base Investment Products), che include anche i prodotti di ramo I della tipologia mista rivalutabile e i prodotti multiramo.
Ciò comporta anche la riformulazione della rubrica dell’articolo 25-ter, ora “Prodotti di investimento assicurativo” correntemente con la nuova definizione di Ipib già inserita nel Tuf (articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3) in occasione dell’adeguamento al Regolamento PRIIPs (d. lgs. n. 224/2016).
Con il superamento, così ottenuto, di due definizioni non coincidenti, gli Ipib vengono a costituire una categoria unitaria di prodotti, coerente con l’impostazione degli atti normativi europei (PRIIPs, Idd).
Le modifiche proposte rispecchiano, inoltre, il riparto di competenze tra Ivass e Consob per canali di distribuzione. In particolare, la competenza Consob si articola nella vigilanza sulla distribuzione di tutti gli Ibip (quindi non più solo dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione) effettuata da banche, Sim, Poste Italiane Spa, ma non nella distribuzione diretta di prodotti da parte dalle imprese assicurative.
Tale distribuzione è ora assoggettata al Titolo IX del Codice delle assicurazioni private (Cap) e della normativa europea applicabile. Il potere regolamentare della Consob sull’attività distributiva di Ibip su canali di propria competenza è infine esercitato - sentita l’Ivass - al fine di garantire uniformità alla disciplina di vendita dei prodotti assicurativi indipendentemente dal canale distributivo utilizzato.
Per quanto riguarda, più in particolare, il Regolamento Emittenti, le modifiche poste in consultazione hanno il fine di delineare un regime informativo uniforme per tutti gli Ibip, assicurare la compatibilità con il KID dei PRIIPs e rimuovere così duplicazioni e asimmetrie informative.
Viene ad esempio eliminato l’obbligo del prospetto per i prodotti di ramo III e IV in conformità con quanto prescritto dal Regolamento (Ue) 2017/1129, anche per garantire una maggiore congruenza con la Direttiva Solvency II. Il nuovo assetto normativo proposto si articola pertanto come segue: (a) il KID PRIIPs illustrativo degli elementi chiave del prodotto; (b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo predisposto dall’Ivass contenente le informazioni sull’emittente.
E’ inoltre oggetto di consultazione la proposta di abrogazione del Capo IV, contenente la disciplina di offerta al pubblico dei prodotti finanziari-assicurativi nei diversi ambiti demandati alla potestà regolamentare della Consob, con la conseguente modifica dell’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti.
La consultazione, della durata di 60 giorni, ha inizio il 28 giugno e termine il 27 agosto 2018.
Il testo della consultazione è disponibile sul sito ww.consob.it nella sezione “Regolamentazione - consultazioni”.
La Commissione ha riconosciuto, ai sensi dall’articolo 20, paragrafo 3, comma 4, del Regolamento (Ue) n. 596/2014 (“Regolamento Market Abuse Regulation -Mar”) e dell’articolo 114, comma 10, del d.lgs. n. 58/98 (Tuf), che le norme di autoregolamentazione contenute nella Carta dei doveri dell’informazione economica e finanziaria adottata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (Cnog) il 6 giugno scorso, sono equivalenti alle disposizioni del medesimo Regolamento Mar in materia di raccomandazioni di investimento (delibera n. 20508 del 28 giugno 2018).
In particolare nella Carta dei doveri i punti 8 e 9 sono riferiti alle raccomandazioni di investimento pubblicate da giornalisti.
Il punto 8) prevede che se il giornalista redige un servizio con raccomandazioni di investimento, oltre ad indicare la propria identità, deve citare le fonti delle informazioni rilevanti, salvo che non si tratti di fonti confidenziali. I fatti devono essere tenuti distinti da interpretazioni, stime, opinioni. Le previsioni e gli obiettivi di prezzo devono essere presentati come tali e devono essere indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell’utilizzarli. Il giornalista deve astenersi dal redigere servizi con raccomandazioni di investimento su strumenti finanziari o emittenti, connessi a propri interessi o di persone a lui strettamente legate.
Il punto 9) prevede che se un giornalista presenta raccomandazioni di investimento elaborate da terzi, deve fornire piena informazione sull’identità degli autori e rispettare nella sostanza il contenuto delle raccomandazioni stesse. Se pubblica una sintesi o un estratto di una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, oltre a citare le fonti, il giornalista è tenuto a specificare che si tratta di una sintesi e a fare rinvio al testo originale. Il giornalista deve rendere noti eventuali interessi o conflitti di interesse propri o dell’autore della raccomandazione, se a lui conosciuti. Se pubblica con modifiche sostanziali una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, il giornalista è anche tenuto a segnalare le modifiche apportate, attenendosi, limitatamente ad esse, agli obblighi di cui al punto 8.
Tra gli altri punti contenuti nella nuova versione della Carta dei doveri, risulta inoltre di particolare rilievo il punto 2), che prevede che il giornalista debba verificare le informazioni di cui dispone rivolgendosi a più fonti affidabili.
Infine il punto 10) prevede che il giornalista e le testate assicurano, con ogni mezzo, la diffusione della Carta dei doveri dell’informazione economica e finanziaria, anche ai fini degli obblighi informativi in materia di abusi di mercato.
Consob ha approvato il prospetto informativo in formato tripartito (documento di registrazione, nota informativa e nota di sintesi), relativo all’offerta in opzione e all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato telematico azionario (Mta), organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa, di azioni ordinarie Prysmian Spa.
Prysmian opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione e distribuzione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi comparti industriali e cavi di media e bassa tensione nell’ambito delle costruzioni e delle infrastrutture. Per le telecomunicazioni Prysmian produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, video e dati grazie a un’ampia gamma di fibre ottiche, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività.
Alla data del prospetto, i soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni superiori al 3% del capitale sociale con diritto di voto sono: Norges Bank (4,633%); Clubtre Spa (3,690%); T. Rowe Price Associates Inc. (3,066%). Nessun soggetto esercita il controllo sull’emittente ai sensi dell’articolo 93 del Tuf.
L’emittente ha di recente realizzato l’acquisizione di General Cable Corporation ricorrendo in buona parte all’indebitamento finanziario. Il gruppo General Cable produce una gamma completa di cavi, ivi inclusi cavi elettrici ed elettronici, ad alta tensione, per trasmissione dati, per le telecomunicazioni, e per uso sottomarino.
L’aumento di capitale in opzione - che l’assemblea straordinaria dei soci ha deliberato il 12 aprile scorso - è finalizzato a ribilanciare la situazione finanziaria dell’emittente e del gruppo Prysmian post acquisizione, al fine di ridurre il rischio di mancato rispetto dei covenant finanziari che caratterizzano i contratti di finanziamento di cui è parte il gruppo medesimo. L’acquisizione è stata realizzata mediante la fusione per incorporazione di Alisea in General Cable, divenuta efficace il 6 giugno 2018. Ad esito di tale operazione è stato ottenuto il delisting delle azioni General Cable dal Nyse.
L’assemblea straordinaria dell’emittente il 12 aprile 2018 ha deliberato un aumento di capitale sociale per un controvalore massimo complessivo di 500 milioni di euro, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 luglio 2019.
In esecuzione di quanto deliberato dalla citata assemblea degli azionisti, il consiglio di amministrazione dell’emittente riunitosi il 27 giugno 2018, ha deliberato l’emissione di massime 32.652.314 nuove azioni, per un controvalore di massimi 499.906.927,34 euro (comprensivo di sovrapprezzo). Le nuove azioni sono offerte in opzione: (i) agli azionisti dell’emittente; e (ii) ai titolari di obbligazioni convertibili in azioni dell’emittente rivenienti dal prestito obbligazionario convertibile denominato “Prysmian S.p.A. € 500.000.000 Zero Coupon Linked Bonds due 2022”, nel rapporto di 2 nuove azioni ogni 15 diritti di opzione, al prezzo di 15,31 euro per azione.
I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo dal 2 al 19 luglio 2018, estremi inclusi. I diritti di opzione saranno negoziabili in Borsa dal 2 al 13 luglio 2018 estremi inclusi.
Entro il mese successivo alla fine del periodo di offerta i diritti di opzione non esercitati saranno offerti in borsa dalla società per almeno cinque sedute, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del c.c.. I risultati dell’offerta verranno comunicati entro 5 giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta, mediante apposito comunicato.
L’emittente ha sottoscritto un contratto di garanzia avente ad oggetto l’impegno dei garanti (Mediobanca, Goldman Sachs e Banca Imi), a sottoscrivere le azioni di nuova emissione eventualmente inoptate al termine dell’offerta in Borsa, fino all’importo massimo complessivo di 499.906.927,34 euro.
Il prospetto riporta tra le “avvertenze per l’investitore” e nel capitolo "fattori di rischio" gli elementi di rischiosità relativi all’emittente e al gruppo, al settore in cui operano, e agli strumenti finanziari oggetto dell’offerta.
Consob ha approvato il prospetto relativo all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie Triboo Spa sul Mercato telematico azionario (Mta), organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa.
Non è prevista una contemporanea offerta di sottoscrizione o di vendita delle azioni oggetto di ammissione. Le azioni dell’emittente sono infatti già quotate sul sistema multilaterale di negoziazione Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana, dall’11 marzo 2014.
Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione sull’Mta delle azioni Triboo e la contestuale esclusione delle stesse dalle negoziazioni sull’Aim, il 26 giugno scorso.
Triboo è qualificata come Pmi, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del d.lgs. 58/98 (Tuf). L’emittente è a capo di un gruppo operante (i) nel settore dell’e-commerce e dei servizi per la vendita online dei prodotti e (ii) nel settore dell’editoria e dell’advertising online.
Alla data del prospetto, Triboo è controllata direttamente da Compagnia Digitale Italiana Spa, che detiene il 59,9% del capitale sociale, e indirettamente da Giulio Corno, amministratore delegato dell’emittente, che detiene il 91,5% del capitale sociale di Compagnia Digitale Italiana. First Capital Spa, holding di partecipazioni finanziaria specializzata in investimenti in Pmi, quotata sull’Aim Italia, detiene il 6,99%. Il flottante, rappresentato da azionisti che detengono partecipazioni inferiori al 5%, è pari al 31,87%.
Anche a seguito dell’ammissione alle negoziazioni di Triboo sull’Mta, Compagnia Digitale Italiana controllerà di diritto l’emittente.
Il prospetto riporta tra le “avvertenze per l’investitore” e nel capitolo "fattori di rischio" gli elementi di rischiosità relativi all’emittente e al gruppo, al mercato in cui operano, e agli strumenti finanziari oggetto di quotazione.
Si ricorda che dall’11 giugno u.s. è online sul sito internet della Consob (http://www.consob.it/web/investor-education/investire-non-e-un-gioco) il gioco per “imparare che investire non è un gioco”, gioco che aiuta a vestire i panni di un investitore a pensare come agire per gestire i rischi e a capire che se qualcosa non è in linea con le aspettative si può riflettere sugli errori commessi e ricominciare a giocare! Il gioco nasce dalla collaborazione tra Consob e Università di Trento.
Al gioco è associato il concorso “dai un nome al gioco”; infatti il gioco non ha ancora un nome e la Commissione chiede ai “giocatori/investitori” di deciderlo assieme. Si chiede, quindi ai giocatori di proporre un nome quando si sarà finito di giocare. Il vincitore verrà proclamato nel corso della prima settimana di ottobre, quando la Consob promuoverà la seconda edizione della World Investor Week.
- Rilasciato il giudizio di equivalenza alle norme di autoregolamentazione contenute nella Carta dei doveri dell’informazione economica e finanziaria adottata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (Cnog), alle disposizioni del medesimo Regolamento Mar in materia di raccomandazioni di investimento (delibera n. 20508 del 28 giugno 2018).
- Approvato il prospetto relativo all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie Triboo Spa sull’Mta (decisione del 26 giugno 2018).
- Approvato il prospetto informativo in formato tripartito relativo all’offerta in opzione e all’ammissione alle negoziazioni sull’Mta di azioni ordinarie Prysmian Spa (decisione del 28 giugno 2018).
- Approvato il prospetto di base relativo al programma di offerta al pubblico e/o quotazione di obbligazioni emesse da Unicredit Spa (decisione del 26 giugno 2018).
- Approvato il prospetto di base relativo al programma di offerta al pubblico di obbligazioni emesse da Unipol Banca Spa (decisione del 28 giugno 2018).
- Approvato il supplemento al prospetto di base relativo al programma di offerta al pubblico e/o quotazione di obbligazioni emesse da Unione di Banche Italiane Spa (decisione del 28 giugno 2018).
- Sospensione cautelare per un periodo di sessanta giorni di Domenico Penno dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (delibera n. 20470 del 7 giugno 2018).