Consob Informa - Anno XXVI - N. 46 - 21 dicembre 2020 - AREA PUBBLICA
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Le notizie della settimana:
Servizi finanziari abusivi: Consob oscura 5 siti abusivi
Nuove modalità di accesso ai KID dei PRIIPs e ai relativi dati strutturati
L'Esma proroga fino al 19 marzo 2021 la richiesta di notifica ai detentori di posizioni nette corte delle posizioni pari o superiori allo 0,1%
Opa Temistocle Srl su azioni Techedge Spa: Consob approva il documento di offerta
Ipo Salcef Group Spa: Consob approva il prospetto di ammissione a quotazione delle azioni sull’Mta
Aggiornato l’elenco dei conglomerati finanziari al 31 dicembre 2019
Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità di vigilanza
LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.
L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
- “Octaviotrade” (sito internet https://octaviotrade.com);
- Konstos Markets Ltd (sito internet www.stocklux.co);
- Salvax Limited (sito internet www.fxsuit.eu);
- “LiborTC Ltd” (sito internet https://libortc.com e relativa pagina https://client.libortc.com);
- Tradixa Ltd e All Media Eood (sito internet www.tradixas.com).
Sale, così, a 354 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.
Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.
A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
Il 15 dicembre sono state definite nuove modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave, i cosiddetti KID dei PRIIPs – prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati – ed è stato previsto l’obbligo di rendere accessibili alla Consob le informazioni e i dati strutturati relativi ai PRIIPs commercializzati in Italia (delibere nn. 21639 e 21640 del 15 dicembre 2020).
Contestualmente sono state adottate le Istruzioni operative che individuano le modalità di accesso da parte della Consob ai KID e ai relativi dati strutturati.
Più nel dettaglio, in base alla nuova disciplina gli ideatori di PRIIPs sono tenuti a mettere a disposizione della Consob i KID (in formato PDF) e i dati strutturati (in formato XML) nella propria area riservata all’interno del server SFTP dell’Autorità prima dell’avvio della commercializzazione.
In alternativa, ma soltanto a partire dal 1° gennaio 2022, sarà possibile per gli ideatori ricorrere ad un sistema con interfaccia web per quanto concerne sia i KID sia i dati strutturati.
Nell’individuare i dati strutturati da rendere accessibili alla Consob, è stato definito un set informativo coerente con quanto già richiesto nel KID dalla normativa europea e compatibile con quanto già in uso presso i maggiori data provider. Inoltre, è stata specificatamente disciplinata la possibilità di delegare a soggetti terzi gli adempimenti degli obblighi in esame, in tal modo permettendo agli ideatori di avvalersi di data provider esterni che sono già destinatari di flussi informativi coerenti con le richieste di dati strutturati previste dalla Consob.
Le delibere sopra citate prevedono un periodo transitorio in base al quale:
a) l’obbligo di messa a disposizione del KID in formato PDF all’interno del server SFTP della Consob entra in vigore il 1° gennaio 2021, pur riconoscendo agli ideatori di PRIIPs la possibilità di optare, fino al 31 dicembre 2021, per un regime alternativo, consistente nella notifica preventiva alla Consob via Pec dei KID secondo quanto previsto dal regime attualmente vigente. Dal 1° gennaio 2022 l’obbligo è assolto con la messa a disposizione del KID sul server SFTP oppure mediante interfaccia web;
b) l’obbligo di rendere accessibili alla Consob le informazioni e i dati strutturati relativi ai PRIIPs si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022 ed è assolto con la messa a disposizione sul server SFTP oppure mediante interfaccia web. Qualora, tuttavia, gli ideatori abbiano deciso di rendere accessibili i KID nel server SFTP già dal 1° gennaio 2021, a partire dalla medesima data dovranno rendere anche le informazioni anagrafiche sull’ideatore del PRIIP e le informazioni relative alla messa a disposizione dei KID.
Nel sito internet della Consob sono pubblicati gli esiti della consultazione (svoltasi nel periodo 30 luglio – 30 settembre 2020) con i contributi pervenuti, la relazione illustrativa, le delibere n. 21639 e n. 21640 e le istruzioni operative.
L'Esma, autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ha prorogato il 16 dicembre (decisione ESMA70-155-11608) la decisione del 16 marzo 2020 riguardante l’obbligo temporaneo
di richiedere ai detentori (persone fisiche e giuridiche) di posizioni nette corte in azioni negoziate in un mercato regolamentato dell'Unione europea (Ue) la notifica della posizione all'autorità nazionale competente di riferimento (Nca – National Competent Authority), se la posizione stessa raggiunge, supera o scende al di sotto dello 0,1% del capitale sociale emesso, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
La misura, in vigore dal 19 dicembre 2020, si applica per un periodo di tre mesi fino al 19 marzo 2021, fatte salve ulteriori proroghe.
Consob ha approvato il documento d’offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa, ai sensi degli articoli 102, 106, comma 3, lett. b), e 109 del d.lgs. n. 58 del 1998 (“Tuf”), da Temistocle Srl sulla totalità delle azioni ordinarie emesse da Techedge Spa (delibera n. 21648 del 18 dicembre 2020).
L’offerente è Temistocle Srl, società costituita il 5 novembre 2020, facente capo a Domenico Restuccia (Presidente e Amministratore Delegato di Techedge), tramite Atena Srl. Quest’ultima detiene direttamente 9.523.869 azioni Techedge, rappresentative del 36,95% del capitale sociale dell’emittente e indirettamente, tramite l’offerente, 1.088.852 azioni, rappresentative del 4,22% del capitale sociale.
Techedge è già stata oggetto (dal 25 settembre sino al 6 novembre u.s.) di un’offerta volontaria totalitaria (v. “Consob Informa” n. 33/2020), promossa ai sensi degli articoli 106, comma 4 e 109 del Tuf, da Titan Bidco Spa, società facente capo al fondo OEP 14 Coöperatief UA, al prezzo unitario iniziale di 5,40 euro, poi rialzato volontariamente dall’offerente a 5,70 euro per azione.
Tale offerta, espressamente finalizzata al delisting dell’emittente, è stata dichiarata inefficace in conseguenza del mancato avveramento della condizione relativa al raggiungimento della soglia del 50% più un’azione dell’emittente.
Il 16 novembre 2020, successivamente dunque alla dichiarazione di inefficacia dell’offerta Titan ed alla restituzione delle azioni agli oblati, Temistocle ha reso noto il sorgere, ai sensi degli articoli 106, comma 3, lettera b) (c.d. opa da consolidamento) e 109 del Tuf, in capo ad essa ed ai soggetti agenti in concerto, dell’obbligo di promuovere l’offerta, al prezzo di 5,40 euro per azione.
In considerazione degli acquisti effettuati da Domenico Restuccia, anche per il tramite di Atena e Temistocle, della sottoscrizione del patto Atena il 16 novembre 2020 e dell’addendum al patto parasociale del 26 ottobre 2020, l’obbligo di promuovere l’offerta è sorto in capo all’offerente e a tutti i soggetti agenti in concerto con esso per effetto di acquisti in misura maggiore alla soglia del 5% del capitale (segnatamente, pari al 9,40%) della partecipazione in Techedge detenuta da Domenico Restuccia, il quale è passato da essere titolare, direttamente e indirettamente, di una partecipazione pari al 32,04%, ad essere titolare, direttamente e indirettamente, di una partecipazione pari al 41,17% del capitale sociale.
Le persone che agiscono di concerto con l’offerente ai sensi dell’articolo 101-bis, comma 4-bis, del Tuf, sono i sottoscrittori del patto parasociale del 26 ottobre 2020, così come da ultimo modificato per effetto della sottoscrizione dell’addendum il 16 novembre 2020.
Complessivamente, le persone che agiscono di concerto con l’offerente detengono 13.117.452 azioni dell’emittente, rappresentative del 50,88% del capitale sociale, che non sono pertanto oggetto dell’offerta promossa da Temistocle.
L’offerta ha dunque ad oggetto 11.570.926 azioni rappresentative del 44,89% del capitale sociale dell’emittente incluse le azioni proprie da esso detenute, ossia la totalità delle azioni emesse dedotte: (i) le 10.612.721 azioni, rappresentative del 41,17% del capitale sociale dell’emittente, indirettamente detenute, per il tramite di Atena e dell’offerente, da Domenico Restuccia; nonché (ii) le 3.593.583 azioni, rappresentative del 13,94% del capitale sociale dell’emittente, detenute dalle persone che agiscono di concerto con l’offerente.
Il periodo di adesione all’offerta, concordato con Borsa Italiana, inizia il 28 dicembre 2020 e termina il 22 gennaio 2021, con data di pagamento il 29 gennaio 2021. L’eventuale riapertura dei termini avrà luogo nei giorni 1, 2, 3, 4, e 5 febbraio 2021.
Per ciascuna azione portata in adesione è offerto un corrispettivo di 5,40 euro. Il controvalore massimo complessivo dell’offerta, calcolato in caso di adesione totale all’offerta è pari a 62.483.000 euro.
L’offerta, diversamente dall’offerta Titan, non ha come finalità il delisting dell’emittente. Tuttavia, qualora l’offerente e le persone che agiscono di concerto venissero a detenere, per effetto delle adesioni all’offerta, una partecipazione complessiva superiore al 90% ma inferiore al 95% delle azioni dell’emittente, l’offerente si è riservato di valutare, a seconda del numero di azioni portate in adesione all’offerta e delle condizioni di mercato, se procedere o meno alla ricostituzione del flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Pertanto, l’offerente potrebbe decidere di procedere al delisting dell’emittente qualora la ricostituzione del flottante dovesse essere eccessivamente onerosa.
Se decidesse di non procedere al ripristino del flottante, l’offerente sarebbe tenuto all’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Tuf.
Qualora l’offerente e le persone che agiscono di concerto venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore o pari al 95% del capitale sociale dell’emittente, l’offerente adempirà all’obbligo di acquisto di cui all’articolo 108, comma l, del Tuf.
L’offerente ha inoltre dichiarato che non si avvarrà del diritto di acquisto, di cui all’articolo 111, comma 1, del Tuf sulle rimanenti azioni in circolazione, fatta eccezione per l’ipotesi in cui, dopo aver adempiuto all’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Tuf, decida di non ripristinare il flottante.
La decisione relativa al ripristino o meno del flottante verrà resa nota, a seconda dei casi, nel comunicato sui risultati dell’offerta, nel comunicato ad esito della riapertura dei termini, ovvero nel comunicato sui risultati dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma l, del Tuf.
Il comunicato di cui all’articolo 103, comma 3, Tuf e all’articolo 39 del Regolamento Consob n. 11971/1999, (“Regolamento emittenti”), comprensivo altresì del parere degli amministratori indipendenti, è allegato al documento di offerta.
Consob ha approvato il prospetto di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario (Mta), organizzato e gestito da Borsa Italiana, delle azioni ordinarie e dei warrant di Salcef Group Spa, già ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Aim Italia.
Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione a quotazione sull’Mta lo scorso 14 dicembre. La data di inizio delle negoziazioni sarà disposta da Borsa Italiana mediante pubblicazione di un avviso che disporrà altresì la revoca delle azioni dalle negoziazioni sull’Aim.
Non è prevista un’offerta di sottoscrizione delle azioni oggetto di ammissione a quotazione. Il prospetto è di sola ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato Mta. Non sono previste, pertanto, nuove risorse finanziarie per l’emittente derivanti dall’operazione di ammissione a quotazione.
Il gruppo Salcef è specializzato nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti per infrastrutture ferroviarie, reti tramviarie e metropolitane, in Italia e all’estero. L’attività principale del gruppo consiste nella manutenzione di impianti ferroviari, di trazione elettrica, di segnalamento ferroviario e di reti di alimentazione elettrica ad alta, media e bassa tensione, settore nel quale è attivo da oltre settant’anni.
Il gruppo opera in quattro diversi Continenti: il mercato principale è quello dell’Europa Occidentale, prevalentemente Italia e Germania; il gruppo è presente anche nell’Europa Orientale, in Medio Oriente (UAE, Arabia Saudita, India), Africa (Egitto) oltre che negli Stati Uniti e in Canada. Tutte le principali attività del gruppo operano su commessa.
Alla data del prospetto, il capitale sociale è detenuto da Finhold, che con il 72,4% controlla di diritto l’emittente, e da azionisti vari (inferiori al 5%) che detengono il 27,6%.
Il prospetto riporta nel capitolo "fattori di rischio" gli elementi di rischiosità relativi all’emittente e del gruppo ad esso facente capo, e in particolare ai rischi connessi alla pandemia da Covid-19, all’attività operativa ed al settore in cui essi operano, alla situazione finanziaria, al quadro legale e normativo, alla governance e agli strumenti finanziari oggetto di quotazione.
Sulla base di quanto previsto dall'Accordo di Coordinamento sottoscritto il 31 marzo 2006, la Banca d'Italia, l'Ivass e la Consob hanno aggiornato l'elenco dei conglomerati finanziari italiani, vale a dire di quei gruppi societari che svolgono attività in misura significativa sia nel settore assicurativo sia in quello bancario e/o dei servizi di investimento.
La vigilanza sui conglomerati finanziari viene esercitata, ai sensi del d.lgs. n. 142/2005 ("decreto conglomerati"), con gli strumenti della vigilanza supplementare che si aggiungono a quelli utilizzati per l'esercizio delle vigilanze settoriali, al fine di monitorare in modo sistematico l'adeguatezza patrimoniale e la rischiosità del gruppo nel suo complesso, tenendo conto delle interrelazioni fra le attività assicurative e bancario/finanziarie svolte dalle sue diverse componenti.
L'elenco al 31.12.2019 comprende due conglomerati finanziari sottoposti a vigilanza supplementare già lo scorso anno. La Banca d'Italia mantiene il ruolo di autorità coordinatrice su un conglomerato a guida bancaria (Mediolanum) che include istituzioni non qualificabili come "significative", l'Ivass su l’altro conglomerato che è a guida assicurativa (Generali ).
Nell'elenco non sono compresi i conglomerati finanziari che includono istituzioni "significative", la cui identificazione spetta alla Banca Centrale Europea nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico.
La lista aggiornata dei conglomerati identificati al 31 dicembre 2019 è reperibile presso i siti di Banca d'Italia, Consob (http://www.consob.it/web/area-pubblica/conglomerati-finanziari) e Ivass.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Danimarca (Danish Financial Supervisory Authority - Dfsa), Abu Dhabi (Financial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi - Fsra) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
- UK Bond Experts (https://ukbondexperts.com);
- Search UK Bonds (www.search-ukbonds.com; www.searchukbonds.com);
- Invest 4 Now (www.invest4now.com);
- Parker Capital Management Group (www.pcmgtgroup.com);
- LiborTC (https://libortc.com);
- RBC Wealth Management (email: info@rbc-wealth.com; ben.harris@rbcwealthmanagement-uk.com; admin@rbcwealthmanagement-uk.com), clone di società autorizzata;
- Maven Investor (www.maveninvestor.co), clone di società autorizzata;
- Arbuthnot Securities / Arbuthnot Latham Private Bank (email: info@arbuthnotsecurities.com, banking@arbuthnotsecurities.com, dubai@arbuthnotsecurities.com, info.ALPB@usa.com), clone di società autorizzata;
- Fortmann Financial Services (email: petercook@fortmannfinancialservices.com; info@fortmannfinancialservices.com; johngibbs@fortmannfinancialservices.com), clone di società autorizzata;
- PM Loans (email: lucychapman7075@gmail.com, michael.rutherford6989@gmail.com, michael.ruthergord1244@gmail.com, amathawoodcock1990@gmail.com), clone di società autorizzata;
- Bitcoin Revolution (www.bitcoinrevolution.org);
- Fenix Funds / Retrom Ltd (https://fenix-funds.pro);
- MDX 500 (https://mdx500.com);
- LBP Asset Management (http://lbp-am.co.uk) clone di società autorizzata;
- Financial and Fiduciary Services Ltd (www.financialfiduciaryservices.com);
- Cranstonfield Associates LLC (www.cranstonfieldassociatesllc.com);
- Compare-top-uk-bonds.co.uk (www.compare-top-uk-bonds.co.uk);
- Investor Checker (www.investorchecker.com);
- Topnotchtradefx / topnotchtradefx.com (www.topnotchtradefx.com), clone di società autorizzata;
- 4TFX (https://4tfx.com);
- Markets Pilot (https://marketspilot.com) già segnalato dalla Fsma (v. “Consob Informa" n. 43/2020 del 30 novembre 2020);
- SAFE IG (www.safeig.com);
- Any1Pro (www.any1pro.com);
- Market Pluse / IQ Global Evolution Ltd (www.marketpluse.com);
- Foncier Private Wealth Management (www.foncierwealth.com), clone di società autorizzata;
- Aldermanbury Investments (www.aldermanburyinvestments.com), clone di società autorizzata;
- Exo Coin (https://web.exocoin.co), clone di società autorizzata;
- Stanwood Corporate Partners (www.stanwoodcorporatepartners.com);
- Uk Bonds Advisory (www.ukbondsadvisory.com);
- FR Savings (www.fr-savings.com).
Segnalata dalla Sfc:
- Lange Group (www.langegroup.com).
Segnalata dalla Finma:
- Universal Invest Credit (www.universal-invest-credit.com).
Segnalate dalla Afm:
- Global Alliance Ltd (support_en@glballiance.com);
- Active Brokerz (www. activebrokerz.com);
- BTCbrokerz (www.btcbrokerz.com);
- Global CTB (https://globalctb.com);
- Fadex Company (https://fadexcompany.com).
Segnalata dalla Dfsa:
- GiroFx.
Segnalata dalla Fsra:
- Tradetheatre Middle East Limited (Tradetheatre Middle East Ltd (“Tradetheatre”) (www.tradetheatre.com).
Segnalate dalla Cnmv:
- https://www.qflbank.com;
- Jpm Capitals (www.jpmcapitals.com).
- Modificato il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, in materia di modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs) (delibere nn. 21639 e 21640 del 15 dicembre 2020).
- Approvato il documento d’offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa, ai sensi degli artt. 102, 106, comma 3, lett. b), e 109 del d.lgs. n. 58 del 1998 (Tuf), da Temistocle Srl sulla totalità delle azioni ordinarie emesse da Techedge Spa (delibera n. 21648 del 18 dicembre 2020).
- Approvato il prospetto di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario (Mta), organizzato e gestito da Borsa Italiana, delle azioni ordinarie e dei warrant di Salcef Group Spa, già ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Aim Italia (decisione del 18 dicembre 2020).
- Approvata la nota informativa relativa al programma di offerta al pubblico di certificati emessi da Banca Profilo Spa (decisione del 18 dicembre 2020).
- Approvato il documento di registrazione relativo a titoli diversi dai titoli di capitale destinati agli investitori al dettaglio emessi da Banca Profilo Spa (decisione del 18 dicembre 2020).
- Riconosciuti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Tuf), il London Stock Exchange Regulated Market, il London Stock Exchange Aim Mtf e il London Stock Exchange Non-Aim Mtf, mercati di strumenti finanziari autorizzati dalla Financial Conduct Authority (FCA) e gestiti dal London Stock Exchange Plc, con sede in Londra, con effetti dal termine del periodo transitorio stabilito nell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione, ossia dal 1 gennaio 2021, al fine di estendere la propria operatività sul territorio della Repubblica, nei limiti e alle condizioni previsti dal Tuf.
Il London Stock Exchange Regulated Market, il London Stock Exchange Aim Mtf e il London Stock Exchange Non-Aim Mtf sono, di conseguenza, iscritti nell’elenco dei mercati extra-UE riconosciuti dalla Consob ai sensi dell’articolo 70, comma 1, del Tuf (delibera n. 21646 del 18 dicembre 2020).
- Riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Tuf), Ice Futures Europe (Ifeu), autorizzato dalla Financial Conduct Authority (Fca), con sede a Londra, con effetti dal termine del periodo transitorio stabilito nell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea ex articolo 50, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione, ossia dal 1 gennaio 2021, al fine di estendere la propria operatività sul territorio della Repubblica, nei limiti e alle condizioni previsti dal Tuf.
Ice Futures Europe è, di conseguenza, iscritto nell’elenco dei mercati extra-UE riconosciuti dalla Consob ai sensi dell’articolo 70, comma 1, del Tuf (delibera n. 21642 del 15 dicembre 2020).
- Rilasciato il nulla osta, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Tuf), all’estensione dell’operatività nel Regno Unito dei sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da Mts Spa, con effetti dal termine del periodo transitorio stabilito nell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione, ossia dal 1 gennaio 2021 (decisione del 18 dicembre 2020).
- Rilasciato il nulla osta, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Tuf), all’estensione dell’operatività nel Regno Unito dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da Borsa Italiana Spa, con effetti dal termine del periodo transitorio stabilito nell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione, ossia dal 1 gennaio 2021 (decisione del 18 dicembre 2020).
- Autorizzate, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Tuf), la Mangusta Risk Ltd, e la Tendercapital Limited, di diritto inglese, allo svolgimento mediante stabilimento di succursale in Italia, nei confronti di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies e comma 2-sexies, del medesimo Tuf, senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela, del servizio di investimento di consulenza in materia di investimenti, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera f), del Tuf (delibere nn. 21636 e 21638 del 15 dicembre 2020).
Le delibere assumono efficacia dal giorno successivo alla data di conclusione del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, ossia dal 1° gennaio 2021. Dalla data di efficacia, le imprese di investimento indicate opereranno in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d’investimento di paesi terzi ai sensi del Tuf e saranno sottoposte per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.
- Autorizzate, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Tuf), Morgan Stanley & Co. International plc, Citigroup Global Markets Limited, imprese di investimento di diritto inglese, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo Tuf, i servizi di investimento e i servizi accessori indicati nelle tabelle allegate alle rispettive delibere di autorizzazione (delibere nn. 21637 e 21645 del 15 e 18 dicembre 2020).
Le delibere assumono efficacia dal giorno successivo alla data di conclusione del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, ossia dal 1° gennaio 2021. Dalla data di efficacia, Morgan Stanley & Co. International plc e Citigroup Global Markets Limited opereranno in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d’investimento di paesi terzi ai sensi del Tuf e sarà sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.
- Autorizzata, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Tuf), la EuroMts Ltd, impresa con sede a Londra (autorizzata dalla Financial Conduct Authority (Fca) alla prestazione del servizio di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione), all’operatività in Italia, nei limiti e alle condizioni previsti dal Tuf, dei sistemi multilaterali di negoziazione gestiti (“Mts Uk” e “Bondvision Uk”) con effetti dal termine del periodo transitorio stabilito nell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione,ossia dal 1° gennaio 2021 (delibera n. 21641 del 15 dicembre 2020).
- Autorizzata, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Tuf), la MarketAxess Europe Limited, impresa con sede a Londra (autorizzata dalla Financial Conduct Authority (Fca) alla prestazione del servizio di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione) all’operatività in Italia, nei limiti e alle condizioni previsti dal Tuf, del sistema multilaterale di negoziazione gestito (“MarketAxess Europe Mtf” o “Mael Mtf”) con effetti dal termine del periodo transitorio stabilito nell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione, ossia dal 1° gennaio 2021 (delibera n. 21643 del 15 dicembre 2020).
- Ordine, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
- Octaviotrade tramite il sito internet https://octaviotrade.com (delibera n. 21654 del 18 dicembre 2020);
- Konstos Markets Ltd tramite il sito internet www.stocklux.co (delibera n. 21656 del 18 dicembre 2020);
- Salvax Limited tramite il sito internet www.fxsuit.eu (delibera n. 21655 del 18 dicembre 2020);
- LiborTC Ltd tramite il sito internet https://libortc.com e relativa pagina https://client.libortc.com (delibera n. 21653 del 18 dicembre 2020);
- Tradixa Ltd e All Media Eood tramite il sito internet www.tradixas.com (delibera n. 21657 del 18 dicembre 2020).