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Le notizie della settimana:
Occhio alle truffe! Abusivismo finanziario: Consob oscura 4 nuovi siti internet abusivi
Quaderno Giuridico Consob sulla disciplina dei senior non-preferred bond
Pierrel, opa residuale obbligatoria a 1,75 euro
Rischio cyber, dalla vigilanza UE nuove proposte nell’ambito del Regolamento Dora

Le decisioni della Commissione assunte nel corso della settimana

Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull'attività della Commissione.

- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -

Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

- Blackridge Capital Management Ltd (sito https://blackridgecm.com e relativa pagina https://secure.blackridgecm.com);

- Alphascrypto (siti www.alphascrypto.co.uk e www.alphascrypto.website);

- Fast-Mng (sito www.fast-mng.eu);

Sale, così, a 1004 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

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Consob ha altresì vietato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera c), del Tuf, l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto "Piani di investimento" posta in essere tramite il sito internet www.velohld.com (delibera n. 22967 del 17 gennaio 2024). L'offerta era già stata sospesa, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, con delibera n. 22867 del 25 ottobre 2023.

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I senior non-preferred bond, strumenti di debito chirografario di secondo livello introdotti in Italia nel 2017 al fine di prevedere l'inserimento, nella gerarchia degli strumenti di capitale bancario, di un "cuscinetto" di passività ad elevata capacità di assorbimento delle perdite in caso di crisi, sono al centro di un nuovo Quaderno Giuridico della Consob.

Lo scritto dedicato a questi strumenti di debito, collocati tra le passività subordinate e le passività chirografarie ordinarie, è redatto da Francesco Savasta (Consob) e Francesco Ciraolo (Università di Messina), e offre una valutazione dell'attuale contesto regolamentare rispetto alla doppia finalità perseguita con l'introduzione dei senior non-preferred bond: offrire una efficace ed ordinata conduzione delle procedure di resolution da una parte, e proteggere gli investitori dall'altra.

Gli strumenti di debito chirografario di secondo livello assumono rilevanza in relazione a molteplici ambiti: in particolare le problematiche inerenti alla gestione delle insolvenze bancarie (nella specie, sotto il profilo della disciplina Mrel e, più, in generale, della resolution), e quelle relative alla commercializzazione di strumenti finanziari assoggettabili a bail-in, con conseguenti riflessi in termini di investor protection.

Il Quaderno Giuridico evidenzia delle lacunosità nelle disposizioni adottate nell'ordinamento italiano, e offre al legislatore alcune ipotesi di modifica del quadro di disciplina dei senior non-preferred bond, che potrebbero offrire a questi strumenti il necessario grado di chiarezza e di linearità e ad assicurare agli investitori e al mercato le più efficaci forme di tutela.

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La Consob ha determinato in 1,75 euro per azione residua, lo stesso valore indicato nell'opa promossa da Prl Spa su Pierrel Spa, il corrispettivo per l'opa obbligatoria sulle azioni Pierrel Spa sul capitale residuo che non aveva aderito.

La decisione, presa con la delibera 22970 del 17 gennaio 2024 è adottata ai sensi degli articoli 108, comma 1, e 111, comma 1, del Tuf dopo che la Consob, con lo scorso novembre, aveva approvato il documento dell'opa) volontaria promossa da da Prl Spa, veicolo societario detenuto da Fin Posillipo Spa, su Pierrel (vedi "Consob Informa" n. 40/2023).

L'offerente, il 20 dicembre 2023, ha comunicato che sono state portate in adesione all'offerta 3.145.097 azioni, rappresentative di circa il 5,73% del capitale sociale dell'emittente e di circa il 57% delle azioni oggetto dell'offerta, e che non sono stati effettuati acquisti di azioni Pierrel al di fuori dell'offerta.

L'offerente è pertanto venuto a detenere, congiuntamente alle persone che agiscono di concerto, 52.557.628 azioni Pierrel, pari a circa il 95,68% del capitale sociale dell'emittente. Ciò ha fatto scattare l'obbligo di acquisto (articolo 108, comma 1, del Tuf) e il diritto di acquisto (111, comma 1, del Tuf) sulle 2.373.878 azioni residue ancora in circolazione, pari al 4,32% del capitale sociale dell'emittente.

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L'Esma e le altre due autorità europee di vigilanza (Eba ed Eiopa) hanno pubblicato lo scorso 17 gennaio una serie di proposte di norme tecniche per migliorare la resilienza operativa digitale del settore finanziario nell'ambito del Digital Operational Resilience Act ("Dora"), ossia il regolamento dell'Unione Europea che definisce il framework per la gestione del rischio cyber nel settore.

Fra le proposte figurano nuovi standard tecnici di regolamentazione (Rts) del quadro di gestione del rischio Ict e di classificazione degli incidenti legati alle tecnologie informatiche (Ict); nuovi standard Rts per le funzioni particolarmente rilevanti forniti da fornitori di servizi Ict di terze parti (Third party providers - Tpp); infine nuovi standard tecnici di attuazione (Its) necessari per definire i modelli per il registro delle informazioni.

Nella consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche, svolta dal 19 giugno all'11 settembre 2023, le tre autorità hanno ricevuto più di 420 risposte dagli operatori di mercato, compresa una risposta congiunta dei loro gruppi di interesse. Ciò ha già determinato alcune modifiche specifiche agli standard tecnici, tra cui la semplificazione e la razionalizzazione dei requisiti, una maggiore proporzionalità e la risoluzione di problemi specifici del settore.

La bozza finale degli standard tecnici è stata presentata alla Commissione europea, che nei prossimi mesi - una volta terminata la propria revisione - inizierà ad adottare questi standard.

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LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA

Offerte pubbliche di acquisto e di scambio
  • Determinato il corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto e per il contestuale esercizio del diritto di acquisto relativo alle azioni emesse da Pierrel Spa, in misura pari a 1,75 euro per ogni azione residua (delibera n. 22970 del 17 gennaio 2024).
Albi ed Elenchi
  • Autorizzata ClubDeal Spa, con sede a Milano, ai sensi dell'articolo 4-sexies.1 del d.lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 12 del Regolamento (Ue) 2020/1503, come fornitore di servizi di crowdfunding a prestare il servizio di crowdfunding di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sub ii) del Regolamento (Ue) 2020/1503, consistente nel collocamento senza impegno irrevocabile e nella ricezione e trasmissione degli ordini di clienti relativamente a valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo (delibera n. 22966 del 17 gennaio 2024).
     
  • Autorizzata UpsideTown Srl, con sede a Milano, ai sensi dell'articolo 4-sexies.1 del d.lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 12 del regolamento (Ue) 2020/1503, come fornitore di servizi di crowdfunding a prestare il servizio di crowdfunding di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sub ii) del regolamento (UE) 2020/1503, consistente nel collocamento senza impegno irrevocabile e nella ricezione e trasmissione degli ordini di clienti relativamente a valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo (delibera n. 22965 del 17 gennaio 2024).
Contrasto all'abusivismo (art. 7-octies Tuf)

Ordine, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:

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