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Avvisi ai risparmiatori


Geverestfx (https://geverestfx.com, pagina accounts.geverestfx.com) - Chamberfx (www.chamberfx.com) - Widdershins Group Ltd (www.finlay.capital, pagine finlay.cc webtrader.finlay.cc) - Goldmanbanc, Inc. (https://goldmans.cc) - Investigram Ltd (https://investigrams.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

  • Geverestfx (sito internet https://geverestfx.com e relativa pagina accounts.geverestfx.com);
  • Chamberfx (sito internet www.chamberfx.com);
  • Widdershins Group Ltd (sito internet www.finlay.capital e relative pagine finlay.cc webtrader.finlay.cc);
  • Goldmanbanc, Inc. (sito internet https://goldmans.cc);
  • Investigram Ltd (sito internet https://investigrams.com).

Sale, così, a 436 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per

salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

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Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

  • Autorizzata la Raymond James Financial International Limited, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del Tuf, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e/o di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo Tuf, i servizi e attività di investimento e i servizi accessori indicati nell’allegato alla delibera di autorizzazione (delibera n. 21827 del 29 aprile 2021). La Raymond James Financial International Limited, è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d’investimento di paesi terzi ai sensi del Tuf ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.
  • Autorizzata la Kng Securities Llp, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del Tuf, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e/o di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo Tuf, i servizi e attività di investimento e i servizi accessori indicati nell’allegato alla delibera di autorizzazione (delibera n. 21825 del 29 aprile 2021). La Kng Securities Llp, è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d’investimento di paesi terzi ai sensi del Tuf ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.
  • Autorizzata la Illiquidx Limited, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del Tuf, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e/o di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo Tuf, senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide della clientela, i seguenti servizi e attività di investimento: negoziazione per conto proprio di cui all’art. 1, comma 5, lettera a) del Tuf; esecuzione di ordini per conto dei clienti di cui all’art. 1, comma 5, lettera b) del Tuf. La Illiquidx Limited è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d’investimento di paesi terzi ai sensi del Tuf ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto (delibera n. 21826 del 29 aprile 2021).
  • L’ente di revisione Kpmg Channel Islands Limited, con sede legale nel Jersey, Isole del Canale, è iscritto nella Sezione B dell’Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob, di cui all’articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti in conformità all’articolo 45, paragrafo 1 della Direttiva 2006/43/Ce (delibera n. 21819 del 28 aprile 2021).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 17/2021 del 3 maggio2021)