Delibera n. 20557 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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La Corte d’Appello di Brescia - sezione prima civile - con ordinanza del 16.1.2019 ha sospeso l'esecuzione del provvedimento limitatamente alla sanzione amministrativa pecuniaria e alla sanzione amministrativa interdittiva. Successivamente la medesima Corte con sentenza n. 1767/2019 del 5.12.2019, definitivamente pronunciando e accogliendo l'opposizione d Franco Bertolini, ha disposto l'annullamento della delibera e con sentenza n. 1766 accogliendo l'opposizione di Pietro Calderaro ha disposto l'annullamento della delibera anche nei suoi confronti. La Corte di Cassazione con ordinanza del 24.10.2024 in accoglimento dell'opposizione promossa dalla Consob avverso la sentenza n. 1767/2019, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.
Delibera n. 20557
Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei Sig.ri Franco Bertolini e Pietro Calderaro ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTO il comunicato diffuso il 28 luglio 2015, alle ore 20:33, con cui Italmobiliare S.p.A. ha annunciato "di aver concluso un accordo con HeidelbergCement AG per l'acquisto da parte di HC del 45% del capitale sociale di Italcementi S.p.a. da Italmobiliare S.p.A., con conseguente promozione di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni costituenti la rimanente parte del capitale sociale di Italcementi S.p.A." (di seguito anche "informazione privilegiata");
VISTE le note del 24 novembre 2017, notificate il 24 novembre ed il 1° dicembre 2017, con le quali la Divisione Mercati, Ufficio Abusi di Mercato, ha contestato, ai sensi dell'art. 187-septies, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998:
1) al Sig. Franco Bertolini per aver egli, in possesso dell'informazione privilegiata succitata, di cui conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, comunicato a Pietro Calderaro, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, tale informazione;
2) al Sig. Pietro Calderaro per aver egli, in possesso di tale informazione, di cui conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato:
- acquistato 11.000 CFD su azioni Italcementi utilizzando tale informazione;
- raccomandato sulla base di essa l'acquisto di azioni Italcementi al Sig. […omissis…];
CONSIDERATO che tutti i soggetti sopra menzionati sono stati resi edotti, con le medesime note del 24 novembre 2017, della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;
VISTE le note del 4 e 18 dicembre 2017, con le quali i Sig.ri Franco Bertolini e Pietro Calderaro hanno formulato istanza di accesso agli atti del procedimento;
VISTI i verbali di accesso del 21 dicembre 2017 e 16 gennaio 2018;
VISTA la nota del 4 dicembre 2017, con la quale il Sig. Franco Bertolini ha richiesto un differimento dei termini per la presentazione di deduzioni difensive e la nota del 4 dicembre 2017 con la quale è stato fornito riscontro positivo alla predetta richiesta;
VISTE le note del 18 dicembre 2017 e 27 febbraio 2018, con le quali i Sig.ri Franco Bertolini e Pietro Calderaro hanno formulato istanza di accesso agli atti eventualmente acquisiti successivamente alla data di protocollazione delle lettera di contestazione e le note inviate in data 14 e 27 febbraio 2018, con le quali le predette richieste sono state riscontrate;
ESAMINATE le note del 9 e del 12 febbraio 2018, con le quali i Sig.ri Franco Bertolini e Pietro Calderaro hanno presentato deduzioni difensive volte a confutare le contestazioni;
VISTA la Relazione per la Commissione del 13 giugno 2018, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni;
VISTE le note del 13 giugno 2018, con le quali è stata trasmessa alle parti copia della Relazione per la Commissione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione;
ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dagli interessati, in replica alle considerazioni svolte dall'Ufficio Sanzioni Amministrative nella citata Relazione per la Commissione;
CONSIDERATO che le argomentazioni svolte dalle parti nelle suddette controdeduzioni non presentano elementi di novità rispetto a quanto formulato nelle precedenti fasi difensive lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;
RITENUTE, sulla base delle risultanze istruttorie, conclusivamente accertate tutte le violazioni contestate; ciò risulta comprovato, in particolare, dal complesso delle seguenti circostanze:
- il 28 luglio 2015, alle ore 20:33, Italmobiliare S.p.a. ha diffuso un comunicato in cui annunciava di aver concluso un accordo con HeidelbergCement AG per l'acquisto da parte di HC del 45% del capitale sociale di Italcementi S.p.a. da Italmobiliare, con conseguente promozione di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni costituenti la rimanente parte del capitale sociale di Italcementi;
- informazioni relative al suddetto accordo circolavano all'interno dell'amministrazione centrale di Italcementi nei giorni precedenti l'annuncio del 28 luglio 2015;
- il Sig. Franco Bertolini era, all'epoca dei fatti in esame, Responsabile dell'Ufficio Italian Fiscal Affairs di Italcementi S.p.A.;
- il Sig. Pietro Calderaro era, all'epoca dei fatti in esame, consulente finanziario presso Banca Generali S.p.A.;
- i Sig.ri Franco Bertolini e Pietro Calderaro avevano, all'epoca dei fatti, uno stretto rapporto di amicizia, come attestato dai numerosi contatti telefonici intercorsi nel periodo compreso tra il 10 e il 31 luglio 2015;
- sabato 25 luglio 2015 alle ore 10:49:07 il Sig. Pietro Calderaro ha avuto un contatto telefonico con il Sig. Franco Bertolini della durata di circa 9 minuti;
- tra lunedì 27 e martedì 28 luglio 2015, qualche ora prima della diffusione del succitato comunicato, il Sig. Pietro Calderaro ha complessivamente acquistato 11.000 Contract For Difference ("CFD") su azioni Italcementi tramite il proprio conto acceso presso Saxo Bank A/S;
- i CFD, acquistati al prezzo medio ponderato di € 6,365246, per un controvalore totale di € 70.017,71, sono stati venduti mercoledì 29 luglio 2015, al prezzo medio ponderato di € 9,837071, per un controvalore totale di € 108.207,78;
- il controvalore delle azioni sottostanti alla posizione assunta dal Sig. Pietro Calderaro in CFD su azioni Italcementi era tre volte più elevato del controvalore più alto delle altre tre posizioni assunte in CFD nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 29 luglio 2015;
- il Sig. Pietro Calderaro era, all'epoca dei fatti il Financial Planner di riferimento del Sig. […omissis…] presso Banca Generali S.p.A.;
- nella mattina di martedì 28 luglio 2015 il Sig. […omissis…], dopo un incontro finalizzato alla fornitura di consulenza in materia di investimenti finanziari con il Sig. Pietro Calderaro, ha acquistato sul suo dossier titoli presso Banca Generali S.p.A. 5.000 azioni Italcementi;
VISTO l'art. 187-bis del D.Lgs. 58/1998, il quale punisce l'abuso di informazioni privilegiate con sanzione amministrativa pecuniaria da minimo € 100.000,00 a massimo € 15.000.000,00, aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, essa appaia inadeguata anche se applicata nel massimo;
VISTO l'art. 187-quater, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, ai sensi del quale l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per abuso di informazioni privilegiate comporta, inoltre, l'applicazione della sanzione interdittiva accessoria della perdita dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari, e per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni;
VISTO l'art. 187-sexies del D.Lgs. 58/1998, ai sensi del quale l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in casi della specie importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo e, qualora ciò non sia possibile, essa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente;
CONSIDERATI i criteri generali di cui all'art. 11 della L. n. 689/1981, ai sensi del quale "Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche";
TENUTO CONTO dei parametri relativi alla gravità obiettiva della violazione accertata, alla gravità soggettiva della condotta posta in essere ed alla personalità dell'autore dell'illecito; in particolare:
- con riferimento alla gravità obiettiva della violazione:
- l'informazione privilegiata è rappresentata, nel caso di specie, dal comunicato, diffuso alle ore 20:33 del 28 luglio 2015, con cui Italmobiliare S.p.A. annunciava di aver concluso un accordo con HeidelbergCement AG per l'acquisto da parte di HC del 45% del capitale sociale di Italcementi S.p.A. da Italmobiliare, con conseguente promozione di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni costituenti la rimanente parte del capitale sociale di Italcementi
- tra lunedì 27 e martedì 28 luglio 2015 il Sig. Pietro Calderaro ha complessivamente acquistato 11.000 CFD su azioni Italcementi
- i CFD, acquistati al prezzo medio ponderato di € 6,365246, per un controvalore totale di € 70.017,71, sono stati venduti mercoledì 29 luglio 2015, al prezzo medio ponderato di € 9,837071, per un controvalore totale di € 108.207,78;
- la plusvalenza realizzata sulla compravendita dei suddetti 11.000 CFD su azioni Italcementi è stata pari a € 38.190,07;
- nella mattina di martedì 28 luglio 2015 il Sig. […omissis…], dopo un incontro finalizzato alla fornitura di consulenza in materia di investimenti finanziari con il Sig. Pietro Calderaro, ha acquistato sul suo dossier titoli presso Banca Generali S.p.A. 5.000 azioni Italcementi;
- Italcementi S.p.A. era, all'epoca dei fatti in esame, un titolo di elevata capitalizzazione (segmento "blue chip" del MTA);
- per quanto attiene alla gravità soggettiva della violazione, che le condotte illecite poste in essere dai Sig.ri Franco Bertolini e Pietro Calderaro siano da qualificarsi come dolose, tenuto conto del fatto che persone dello status professionale dei Sig.ri Bertolini e Calderaro, erano in grado di riconoscere la natura privilegiata dell'informazione concernente l'accordo tra Italmobiliare S.p.A. ed HeidelbergCement AG per l'acquisto da parte di HC del 45% del capitale sociale di Italcementi S.p.a. da Italmobiliare, con conseguente promozione di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni costituenti la rimanente parte del capitale sociale di Italcementi, ed erano, di
conseguenza, in grado anche di cogliere i profili di illiceità connessi alla comunicazione ed all'utilizzo della suddetta informazione privilegiata, nonché alla raccomandazione di investimento basata sulla medesima informazione;
CONSIDERATO che i citati criteri generali in tema di sanzioni amministrative previsti dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981 trovano applicazione con riguardo sia alle sanzioni amministrative pecuniarie che alle sanzioni amministrative accessorie;
SULLA BASE di quanto precede, nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante;
D E L I B E R A:
1) al Sig. Pietro Calderaro, nato a Sarnico (BG) il 5 novembre 1960 e residente […omissis…]3, sono applicate le seguenti sanzioni:
- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per avere, in possesso della suddetta informazione, acquistato 11.000 CFD su azioni Italcementi, sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 150.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, pari a mesi dieci;
- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per avere, sulla base della suddetta informazione, raccomandato l'acquisto di azioni Italcementi al Sig. […omissis…], sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 100.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, pari a mesi due;
2) al Sig Franco Bertolini, nato a Bergamo il 19 marzo 1959 e residente […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:
- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso della suddetta informazione, di cui conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, comunicato al Sig. Pietro Calderaro, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, tale informazione, sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 150.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187- quater, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, pari a mesi dieci.
Ai sensi dell'art. 187-sexies del D.Lgs. 58/1998, è disposta la confisca dei beni del Sig. Pietro Calderaro fino alla concorrenza del valore del prodotto dell'illecito contestato, corrispondente alla somma dei valori utilizzati per commetterlo e del profitto conseguito, pari a € 48.932,07.
Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d'Appello competente per territorio ai sensi dell'art 187-septies, comma 4, del D.Lgs. 58/1998.
2 agosto 2018
p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese