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Delibera n. 20585

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Lorenzo Renato Guerini per violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

RILEVATO che dagli elementi acquisiti nel corso delle indagini svolte dalla Divisione Mercati, Ufficio Abusi di Mercato (nel prosieguo, «DME») è emerso che:

- in data 28 luglio 2015 il Sig. Lorenzo Renato Guerini, Vice Presidente (Amministratore indipendente) del Consiglio di Amministrazione di Italcementi S.p.A. (nel prosieguo, «Italcementi ») ha acquistato n. 14.287 azioni Italcementi;

- tale acquisto è stato posto in essere poche ore prima che, lo stesso 28 luglio 2015, la Italmobiliare S.p.A. (nel prosieguo, «Italmobiliare») diffondesse un comunicato nel quale annunciava di aver concluso un accordo con HeidelbergCement AG (nel prosieguo, «HC») per l'acquisto da parte di quest'ultima del 45% del capitale sociale di Italcementi da Italmobiliare, con conseguente promozione di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni costituenti la rimanente parte del capitale sociale di Italcementi;

- al più tardi dal 17 luglio 2015 e sino alla diffusione del menzionato comunicato da parte di Italmobiliare, l'informazione concernente il Progetto di cessione del 45% del capitale sociale di Italcementi da Italmobiliare a HC, con la conseguente promozione da parte di quest'ultima dell'OPA obbligatoria totalitaria sulle azioni costituenti la rimanente parte del capitale sociale di Italcementi, era un'informazione privilegiata;

- il sig. Lorenzo Renato Guerini ha effettuato il citato acquisto di 14.287 azioni Italcementi utilizzando l'anzidetta informazione privilegiata;

VISTA la nota del 27 settembre 2017, notificata in pari data, con cui la DME ha contestato al Sig. Lorenzo Renato Guerini – ai sensi dell'art. 187-septies, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 – la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il Progetto di cessione del 45% del capitale sociale di Italcementi da Italmobiliare a HC con la conseguente promozione da parte di HC di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle azioni costituenti la rimanente parte del capitale sociale di Italcementi, di cui conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato 14.287 azioni Italcementi il 28 luglio 2015 utilizzando tale informazione;

RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione il Sig. Lorenzo Renato Guerini è stato reso edotto della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTA la nota del 29 settembre 2017, con cui è stata formulata alla DME una richiesta di accesso agli atti del fascicolo istruttorio, che ha avuto luogo in data 17 ottobre 2017;

ESAMINATO il verbale relativo al citato accesso agli atti del 17 ottobre 2017;

VISTA la nota del 29 settembre 2017, con cui è stata formulata all'Ufficio Sanzioni Amministrative una richiesta di proroga del termine previsto per il deposito di deduzioni difensive, il cui accoglimento è stato comunicato con nota del 2 ottobre 2017;

ESAMINATE le deduzioni difensive del Sig. Lorenzo Renato Guerini, trasmesse con nota del 12 dicembre 2017;

VISTA la nota del 17 ottobre 2017, con cui è stata formulata all'Ufficio Sanzioni Amministrative una richiesta di audizione personale, il cui accoglimento è stato comunicato con nota del 18 ottobre 2017;

RILEVATO che l'audizione personale del Sig. Lorenzo Renato Guerini, inizialmente fissata per l'8 marzo 2018, è stata differita su richiesta di quest'ultimo e si è quindi tenuta in data 22 marzo 2018;

ESAMINATO il verbale della citata audizione personale del Sig. Lorenzo Renato Guerini tenutasi in data 22 marzo 2018;

VISTA la Relazione per la Commissione del 23 aprile 2018, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni;

VISTA la nota del 23 aprile 2018 con cui è stata tramessa alle parti copia della predetta Relazione USA;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate in replica alle considerazioni svolte dall'Ufficio Sanzioni Amministrative nella citata Relazione USA;

ESAMINATA la Relazione Integrativa del 23 luglio 2018 predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative, su richiesta della Commissione, avente ad oggetto specifici aspetti attinenti la vicenda in esame;

VISTA la nota del 23 luglio 2018 con cui è stata tramessa alla parte copia della predetta Relazione Integrativa;

ESAMINATE le ulteriori controdeduzioni presentate in replica alla citata Relazione Integrativa;

CONSIDERATO che le controdeduzioni formulate dal deducente, nel loro complesso, non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto argomentato nelle precedenti fasi difensive;

RITENUTA, sulla base delle risultanze istruttorie, conclusivamente accertata la violazione, da parte del Sig. Lorenzo Renato Guerini, dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il Progetto di cessione del 45% del capitale sociale di Italcementi da Italmobiliare a HC con la conseguente promozione da parte di HC di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle azioni costituenti la rimanente parte del capitale sociale di Italcementi, di cui conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato 14.287 azioni Italcementi il 28 luglio 2015 utilizzando tale informazione;

VISTO l'art. 187-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, il quale prevede, per i casi di abuso di informazioni privilegiate, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di centomila ed un massimo di quindici milioni di euro, nonché il successivo comma 5 del medesimo articolo, che, per i casi in cui – avuto riguardo alle qualità personali del colpevole, all'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito – la sanzione si riveli inadeguata anche se applicata nel massimo edittale, dispone che essa sia aumentata fino al triplo ovvero fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito;

VISTO l'art. 187-quater, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 58/1998, ai sensi del quale l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per fattispecie di abuso di informazioni privilegiate comporta, inoltre, l'applicazione della sanzione interdittiva accessoria obbligatoria della perdita dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, oltre che per i revisori e i promotori finanziari, nonché dell'incapacità ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a trentasei mesi;

VISTO l'art. 187-sexies del D. Lgs. n. 58/1998, ai sensi del quale l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in relazione alla fattispecie in oggetto importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo e, qualora ciò non sia possibile, essa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente;

VISTA la propria delibera n. 20391 del 20 aprile 2018, con cui è stato disposto il sequestro di somme di denaro, titoli o altri beni, anche immobili, di pertinenza del Sig. Lorenzo Renato Guerini, sino alla concorrenza del valore di euro 146.298,88;

CONSIDERATI i criteri generali di cui all'art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»;

TENUTO CONTO, in base al complesso delle informazioni disponibili, dei seguenti parametri:

- la gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali;

- la gravità soggettiva della condotta posta in essere;

RILEVATO che assumono rilevanza i seguenti elementi:

- con riferimento alla gravità obiettiva della violazione:

- l'informazione privilegiata era costituita, nel caso di specie, dal progetto di cessione del 45% del capitale sociale di Italcementi da Italmobiliare a HC con la conseguente promozione da parte di HC di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle azioni costituenti la rimanente parte del capitale sociale di Italcementi;

- le azioni Italcementi erano negoziate nel MTA, nel segmento "Blue Chip";

- mentre era in possesso dell'informazione privilegiata il Sig. Lorenzo Renato Guerini ha operato soltanto nel corso di una giornata (il 28 luglio 2015);

- il numero di azioni Italcementi acquistate dal Sig. Lorenzo Renato Guerini il 28 luglio 2015 è stato pari a 14.287;

- il controvalore dell'acquisto di azioni Italcementi effettuato dal Sig. Lorenzo Renato Guerini il 28 luglio 2015 è stato pari a euro 92.343,46;

- la plusvalenza potenziale derivante dall'acquisto delle 14.287 azioni Italcementi è pari a euro 47.107,24;

- il Sig. Lorenzo Renato Guerini ha tenuto un atteggiamento pienamente trasparente e collaborativo nel corso dell'attività d'indagine e nell'ambito del procedimento sanzionatorio;

- con riferimento alla gravità soggettiva della violazione:

- l'illecito è imputabile al sig. Lorenzo Renato Guerini a titolo di dolo, atteso che egli era in grado di riconoscere la natura privilegiata dell'informazione relativa al progetto di cessione ed era, di conseguenza, in grado anche di cogliere i profili di illiceità connessi all'utilizzo della suddetta informazione privilegiata;

- il Sig. Lorenzo Renato Guerini è stato in precedenza destinatario di sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dalla Consob con propria delibera n. 20281 del 24 gennaio 2018, per non avere egli comunicato alla Consob ed all'emittente l'operazione di acquisto di n. 14.287 azioni Italcementi effettuata in data 28 luglio 2015, in violazione dell'art. 114, comma 7, del D. Lgs. n. 58/1998 e delle relative norme di attuazione;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di Accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché degli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Nei confronti del Sig. Lorenzo Renato Guerini, nato a Bergamo il 10 settembre 1949 e […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 pari a 120.000,00 euro, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento;

b) sanzione interdittiva accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, per un periodo di mesi due.

Ai sensi dell'art. 187-sexies del D. Lgs. n. 58/1998, è disposta la confisca dei beni sino alla concorrenza del valore di euro 146.298,88, equivalente al prodotto dell'illecito ovvero alla somma del profitto conseguito e del valore dei beni utilizzati per commetterlo.

Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale ad ogni buon conto si allega alla presente delibera fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d'Appello competente per territorio ai sensi dell'art. 187-septies, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998.

18 settembre 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese