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(*) La Corte d'Appello di Firenze, Prima sezione civile, con sentenza n. 1056/2018 del 9.2/14.5.2018, ha annullato la delibera nella parte in cui estende l'ingiunzione di pagamento alla Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio. Con sentenza n. 1723/2018 del 11.5/16.7.2018, in accoglimento dell'opposizione promossa da A.Bonaiti, ha annullato la delibera e la conseguente sanzione amministrativa nei suoi confronti. ...[prosegue]...

Con sentenza n. 1918/2018 del 11.5/13.8.2018, in accoglimento dell’opposizione promossa da M. Tezzon, P. Cerini, G. Neri, C. Polci, L. Nannipieri, A. Orlandi, C. Salini, F. Arrigucci e G. Magnaneschi ha annullato la delibera e la conseguente sanzione amministrativa nei loro confronti. Con sentenza n. 575/2019 ha annullato la delibera nei confronti di G. B. Cirianni. Con sentenza n. 769/2019 ha annullato la delibera nei confronti di Berni, Boschi, Nataloni e Rosi e con sentenza n. 836/2019 nei confronti di E. Fazzini. Con sentenza n. 1129/2019 ha annullato la delibera nei confronti di C. Bugno. Con sentenza n. 1232/2019 ha annullato la delibera nei confronti di L. Bronchi. Con sentenza n. 2312/2019 ha annullato la delibera nei confronti di G. Crenca.

Delibera n. 20068

Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti aziendali di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa e, a titolo di responsabile in solido, della medesima Società per violazioni dell'art. 94, commi 2 e 7, del D. Lgs. n. 58/1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni («TUF») ed, in particolare l'art. 94, il quale dispone che: «Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti» (comma 2) e che «Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento del prospetto» (comma 7);

RILEVATO che, in relazione all'offerta di prestiti obbligazionari, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa (ora in liquidazione coatta amministrativa, di seguito anche «BPEL», «Banca», «Emittente») ha pubblicato la seguente documentazione d'offerta:

- il 6 novembre 2012, BPEL pubblicava un supplemento («Supplemento 2012») al prospetto di base pubblicato in data 8 maggio 2012 («PB senior 2012»);

- il 22 aprile 2013, BPEL pubblicava un prospetto di base («PB subordinate 2013») – che presentava un nuovo Documento di Registrazione («DR») – nonché un supplemento al PB senior 2012 con cui si incorporava mediante riferimento nel PB senior 2012 il Documento di Registrazione del PB subordinate 2013;

- il 14 giugno 2013, BPEL pubblicava un prospetto di base («PB senior 2013») – il quale, oltre a presentare un nuovo DR, incorporava mediante riferimento il prospetto informativo di offerta e quotazione di azioni ordinarie approvato il 5 giugno 2013 («Prospetto Aucap 2013») – nonché un supplemento al PB subordinate 2013 («I Supplemento PB subordinate 2013»), con cui si incorporava mediante riferimento nel PB subordinate 2013 il nuovo DR;

- il 23 dicembre 2013, BPEL pubblicava un prospetto di base («PB dicembre 2013») – il quale incorporava mediante riferimento il DR relativo al PB senior 2013 – un supplemento al PB senior 2013 («I Supplemento PB senior 2013») e un supplemento al PB subordinate 2013 («II Supplemento PB subordinate 2013»);

RILEVATO che, a valere sul PB senior 2012, sul PB subordinate 2013 e sul PB senior 2013, nel periodo compreso tra il 31 luglio 2012 e il 12 giugno 2014 sono state pubblicate n. 33 Condizioni Definitive, relative all'offerta di obbligazioni per un controvalore complessivo collocato di 677.918.000 euro.

VISTE le risultanze dell'attività di vigilanza condotta nei confronti di BPEL e, in particolare, la nota del 12 maggio 2016, con cui Nuova Banca Etruria S.p.A. ha trasmesso copia dei seguenti documenti: a) nota del 24 luglio 2012, inviata da Banca d'Italia al Presidente del Consiglio di Amministrazione di BPEL; b) «Rilievi e osservazioni» formulati da Banca d'Italia a BPEL in esito alla verifica ispettiva condotta nel periodo 18 marzo 2013 – 6 settembre 2013 e consegnati al Consiglio di Amministrazione di BPEL; c) nota del 3 dicembre 2013, inviata da Banca d'Italia al Presidente del Consiglio di Amministrazione di BPEL;

VISTA la lettera del 4 ottobre 2016, notificata ai destinatari tra il 4 e il 18 ottobre 2016, con cui, in esito alle valutazioni effettuate in forza degli elementi rivenienti dalla citata attività di vigilanza, la Divisione Intermediari, Ufficio Prospetti Non-Equity (di seguito, «DIN») – ai sensi degli artt. 191 e 195 del D. Lgs. n. 58/1998 nel testo vigente ratione temporis – ha contestato violazioni dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF, avuto riguardo al contenuto della sopra richiamata documentazione pubblicata da BPEL relativamente all'offerta di prestiti obbligazionari, svolta nel periodo compreso tra il 31 luglio 2012 e il 12 giugno 2014, nella quale non risultano essere state adeguatamente riflesse le iniziative di vigilanza poste in essere da Banca d'Italia con le proprie note del 24 luglio 2012 e del 3 dicembre 2013, nonché i contenuti del rapporto ispettivo del 5 dicembre 2013 nei profili rilevanti ai fini dell'offerta al pubblico;

RILEVATO che le predette violazioni sono state contestate ai Sig.ri Giuseppe Fornasari, Lorenzo Rosi, Natalino Guerrini, Giovanni Inghirami, Alfredo Berni, Pier Luigi Boschi, Alberto Bonaiti, Luigi Bonollo, Claudia Bugno, Giovan Battista Cirianni, Giampaolo Crenca, Enrico Fazzini, Luigi Nannipieri, Luciano Nataloni, Andrea Orlandi, Claudio Salini (componenti del Consiglio di Amministrazione), Massimo Tezzon, Franco Arrigucci, Paolo Cerini, Gianfranco Neri, Carlo Polci e Giovanna Magnanensi (componenti del Collegio Sindacale) e Luca Bronchi (Direttore Generale);

VISTA la lettera del 4 ottobre 2016, notificata in pari data, con cui le sopra indicate violazioni sono state altresì contestate a Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa, quale soggetto responsabile il solido con gli autori delle violazioni, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF nel testo vigente ratione temporis;

RILEVATO che con le sopra citate lettere di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTE le note pervenute tra il 14 ottobre 2016 e il 16 gennaio 2017, con cui tutti i destinatari delle contestazioni (ad eccezione del Sig. Luigi Bonollo e di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa) hanno formulato istanze di accesso agli atti;

RILEVATO che gli accessi agli atti sono stati eseguiti dalla DIN tra il 29 novembre 2016 e il 24 febbraio 2017;

VISTE le note pervenute tra il 19 ottobre e il 15 dicembre 2016, con cui tutti i destinatari delle contestazioni (ad eccezione del Sig. Luigi Bonollo e di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa) hanno richiesto la proroga del termine per la presentazione di memorie difensive, il cui accoglimento è stato comunicato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative con note trasmesse ai richiedenti tra il 28 ottobre e il 21 dicembre 2016;

VISTA la nota pervenuta il 14 novembre 2016, con cui il Sig. Alfredo Berni ha formulato richiesta di audizione personale, il cui accoglimento è stato comunicato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative con nota del 21 novembre 2016;

ESAMINATO il verbale dell'audizione del Sig. Alfredo Berni, che ha avuto luogo il 13 febbraio 2017;

RILEVATO che, nel periodo compreso tra il giorno 11 novembre 2016 e il 5 aprile 2017, i Sig.ri Alfredo Berni, Lorenzo Rosi, Luciano Nataloni, Pier Luigi Boschi, Giampaolo Crenca, Luca Bronchi, Giuseppe Fornasari, Claudia Bugno, Enrico Fazzini e Giovanni Inghirami hanno avuto accesso, su loro richiesta, agli atti confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente alla notifica delle contestazioni e agli accessi espletati in precedenza;

ESAMINATE le note, pervenute tra il giorno 8 novembre 2016 e il 31 gennaio 2017, con cui tutte le parti (ad eccezione di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. in Liquidazione Coatta Amministrativa) hanno presentato deduzioni scritte e documenti;

VISTA la Relazione per la Commissione del 28 aprile 2017, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni;

VISTA la nota del 28 aprile 2017 con cui è stata tramessa agli interessati copia della predetta Relazione USA;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dagli interessati in replica alle considerazioni svolte dall'Ufficio Sanzioni Amministrative nella citata Relazione per la Commissione;

RILEVATO che il Sig. Natalino Guerrini non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte in replica alla citata Relazione USA;

CONSIDERATO che le controdeduzioni formulate dai deducenti, nel loro complesso, non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto argomentato nelle precedenti fasi difensive;

RITENUTE conclusivamente accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, le sopra indicate violazioni, per avere la Banca omesso di riportare, tempo per tempo, nella citata documentazione d'offerta, o in un eventuale supplemento della stessa, i rilievi formulati da Banca d'Italia nella proprie note del 24 luglio 2012 e del 3 dicembre 2013, aventi ad oggetto la «Situazione aziendale» di BPEL, nonché i «Rilievi e osservazioni» del 5 dicembre 2013, redatti all'esito dell'ispezione “a spettro esteso” terminata il 6 settembre 2013, considerato che le informazioni in oggetto erano certamente necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Emittente, nonché sui suoi risultati economici e sulle sue prospettive ai sensi dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF;

VISTO l'art. 191, comma 2, del TUF, applicabile ratione temporis, che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria, determinata tra un minimo di euro cinquemila ed un massimo di euro cinquecentomila, la violazione dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF medesimo;

VISTO l'art. 11 della Legge n. 689/1981, il quale prevede che «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»;

TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva delle violazioni accertate, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità;

CONSIDERATO, con riguardo alla gravità obiettiva, che assumono rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati:

- la preminenza degli interessi protetti dalla norma violata, funzionali ad assicurare la tutela degli investitori mediante un'adeguata e corretta informativa in merito ai rischi e alle caratteristiche essenziali dell'operazione;

- la circostanza che le carenze informative in parola concernevano aspetti significativi che si riflettevano su elementi della documentazione d'offerta essenziali per consentire un consapevole apprezzamento dell'offerta in parola;

- la carica ricoperta da ciascun esponente aziendale e il periodo di permanenza nella stessa, nonché l'effettiva funzione svolta all'interno della Banca;

CONSIDERATO, con riguardo all'elemento soggettivo, che le violazioni sono imputabili:

- quantomeno a titolo di colpa grave nei confronti del Sig. Giuseppe Fornasari, il quale ha sottoscritto le istanze del 4 ottobre 2012, 3 aprile 2013, 8 aprile 2013, 22 maggio 2013 e 1° ottobre 2013, aventi ad oggetto, rispettivamente l'approvazione del Supplemento 2012, del PB subordinate 2013, del PB senior 2013, del I Supplemento al PB subordinate 2013, del PB dicembre 2013 (unitamente al II Supplemento PB subordinate 2013 e al I Supplemento PB senior 2013), nonché le relative dichiarazioni attestanti la conformità del prospetto agli schemi applicabili e il fatto che le informazioni ivi contenute fossero «conformi ai fatti e non presenta[ssero] omissioni tali da alterarne il senso»;

- quantomeno a titolo di colpa grave nei confronti del Sig. Luca Bronchi, in ragione delle deleghe volta per volta ricevute dal C.d.A. a porre in essere tutte le attività necessarie alle emissioni obbligazionarie deliberate;

- quantomeno a titolo di colpa nei confronti degli altri esponenti aziendali;

RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l'istituto del “cumulo giuridico” previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 689 del 1981;

RITENUTO, altresì, che, ai fini dell'applicazione di detto istituto, la violazione più grave sia rappresentata da quella concernente la documentazione d'offerta pubblicata il 23 dicembre 2013, in considerazione della portata lesiva della stessa, anche in termini di pericolo, per gli investitori, avuto riguardo alla mancata rappresentazione delle iniziative di Vigilanza non solo del luglio 2012, ma anche del dicembre 2013. Nel caso di soggetti a cui non sia stata imputata tale violazione, si ritiene che, ai fini dell'applicazione del cumulo, la violazione più grave sia rappresentata da quella concernente la documentazione d'offerta pubblicata il 14 giugno 2013, avuto riguardo all'ammontare complessivo dell'offerta emessa a valere sulla stessa e all'incorporazione del Prospetto relativo all'aumento di capitale; ovvero, in subordine, da quella concernente la documentazione d'offerta pubblicata il 6 novembre 2012, avuto riguardo all'ammontare complessivo dell'offerta emessa a valere sulla stessa

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

A. sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l'importo per ognuno di essi indicato:

  1. Sig. Giuseppe Fornasari, Presidente del C.d.A. e membro del Comitato Esecutivo dal 3 aprile 2011 al 3 maggio 2014: euro 70.000,00 (pari alla sanzione di euro 40.000,00 per la violazione dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 23 dicembre 2013, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 30.000,00 per le violazioni della medesima disposizione poste in essere in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 6 novembre 2012, il 22 aprile 2013 e il 14 giugno 2013);

  2. Sig. Lorenzo Rosi, Consigliere di Amministrazione dal 3 aprile 2011 al 21 febbraio 2013, nonché Vice Presidente del C.d.A. dal 22 febbraio 2013 al 3 maggio 2014, nonché Presidente del C.d.A. dal 4 maggio 2014 all'11 febbraio 2015 e membro del Comitato Esecutivo dal 3 aprile 2011 all'11 febbraio 2015: euro 40.000,00 (pari alla sanzione di euro 25.000,00 per la violazione dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 23 dicembre 2013, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 15.000,00 per le violazioni della medesima disposizione poste in essere in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 6 novembre 2012, il 22 aprile 2013 e il 14 giugno 2013);

  3. Sig. Natalino Guerrini, Vice Presidente del C.d.A. e membro del Comitato Esecutivo dal 3 aprile 2011 al 30 gennaio 2013: euro 20.000,00 (per la violazione dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 6 novembre 2012);

  4. Sig. Giovanni Inghirami, Vice Presidente del C.d.A. e membro del Comitato Esecutivo dal 3 aprile 2011 al 3 maggio 2014: euro 40.000,00 (pari alla sanzione di euro 25.000,00 per la violazione dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 23 dicembre 2013, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 15.000,00 per le violazioni della medesima disposizione poste in essere in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 6 novembre 2012, il 22 aprile 2013 e il 14 giugno 2013);

  5. Sig. Alfredo Berni, Consigliere di Amministrazione dal 3 aprile 2011 al 3 maggio 2014, nonché Vice Presidente del C.d.A. e membro del Comitato Esecutivo dal 4 maggio 2014 all'11 febbraio 2015: euro 40.000,00 (pari alla sanzione di euro 25.000,00 per la violazione dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 23 dicembre 2013, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 15.000,00 per le violazioni della medesima disposizione poste in essere in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 6 novembre 2012, il 22 aprile 2013 e il 14 giugno 2013);

  6. Sig. Pier Luigi Boschi, Consigliere di Amministrazione dal 3 aprile 2011 al 3 maggio 2014, nonché Vice Presidente del C.d.A. dal 4 maggio 2014 all'11 febbraio 2015 e membro del Comitato Esecutivo dal 22 febbraio 2013 all'11 febbraio 2015: euro 40.000,00 (pari alla sanzione di euro 25.000,00 per la violazione dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 23 dicembre 2013, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 15.000,00 per le violazioni della medesima disposizione poste in essere in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 6 novembre 2012, il 22 aprile 2013 e il 14 giugno 2013);

  7. Sig. Alberto Bonaiti, Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo dal 3 aprile 2011 al 4 settembre 2013: euro 40.000,00 (pari alla sanzione di euro 25.000,00 per la violazione dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 23 dicembre 2013, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 15.000,00 per le violazioni della medesima disposizione poste in essere in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 6 novembre 2012, il 22 aprile 2013 e il 14 giugno 2013);

  8. Sig. Luigi Bonollo, Consigliere di Amministrazione dal 3 aprile 2011 al 3 maggio 2014: euro 40.000,00 (pari alla sanzione di euro 25.000,00 per la violazione dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 23 dicembre 2013, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 15.000,00 per le violazioni della medesima disposizione poste in essere in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 6 novembre 2012, il 22 aprile 2013 e il 14 giugno 2013);

  9. Sig.ra Claudia Bugno, Consigliere di Amministrazione dal 22 febbraio 2013 all'11 febbraio 2015: euro 35.000,00 (pari alla sanzione di euro 25.000,00 per la violazione dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 23 dicembre 2013, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 10.000,00 per le violazioni della medesima disposizione poste in essere in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 22 aprile 2013 e il 14 giugno 2013);

  10. Sig. Giovan Battista Cirianni, Consigliere di Amministrazione dal 3 aprile 2011 al 3 maggio 2014: euro 40.000,00 (pari alla sanzione di euro 25.000,00 per la violazione dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 23 dicembre 2013, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 15.000,00 per le violazioni della medesima disposizione poste in essere in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 6 novembre 2012, il 22 aprile 2013 e il 14 giugno 2013);

  11. Sig. Giampaolo Crenca, Consigliere di Amministrazione dal 3 aprile 2011 al 26 marzo 2014 e membro del Comitato Esecutivo dall'11 gennaio 2012 al 26 marzo 2014: euro 40.000,00 (pari alla sanzione di euro 25.000,00 per la violazione dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 23 dicembre 2013, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 15.000,00 per le violazioni della medesima disposizione poste in essere in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 6 novembre 2012, il 22 aprile 2013 e il 14 giugno 2013);

  12. Sig. Enrico Fazzini, Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo dal 3 aprile 2011 al 3 maggio 2014: euro 40.000,00 (pari alla sanzione di euro 25.000,00 per la violazione dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 23 dicembre 2013, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 15.000,00 per le violazioni della medesima disposizione poste in essere in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 6 novembre 2012, il 22 aprile 2013 e il 14 giugno 2013);

  13. Sig. Luigi Nannipieri, Consigliere di Amministrazione dal 22 marzo 2013 all'11 febbraio 2015: euro 35.000,00 (pari alla sanzione di euro 25.000,00 per la violazione dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 23 dicembre 2013, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 10.000,00 per le violazioni della medesima disposizione poste in essere in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 22 aprile 2013 e il 14 giugno 2013);

  14. Sig. Luciano Nataloni, Consigliere di Amministrazione dal 14 novembre 2011 all'11 febbraio 2015: euro 40.000,00 (pari alla sanzione di euro 25.000,00 per la violazione dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 23 dicembre 2013, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 15.000,00 per le violazioni della medesima disposizione poste in essere in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 6 novembre 2012, il 22 aprile 2013 e il 14 giugno 2013);

  15. Sig. Andrea Orlandi, Consigliere di Amministrazione dal 3 aprile 2011 all'11 febbraio 2015, nonché membro del Comitato Esecutivo dal 30 ottobre 2013 all'11 febbraio 2015: euro 40.000,00 (pari alla sanzione di euro 25.000,00 per la violazione dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 23 dicembre 2013, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 15.000,00 per le violazioni della medesima disposizione poste in essere in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 6 novembre 2012, il 22 aprile 2013 e il 14 giugno 2013);

  16. Sig. Claudio Salini, Consigliere di Amministrazione dal 30 ottobre 2013 al 10 aprile 2014: euro 25.000,00 (per la violazione dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 23 dicembre 2013);

  17. Sig. Massimo Tezzon, Presidente del Collegio Sindacale dal 25 aprile 2010 all'11 febbraio 2015: euro 40.000,00 (pari alla sanzione di euro 25.000,00 per la violazione dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 23 dicembre 2013, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 15.000,00 per le violazioni della medesima disposizione poste in essere in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 6 novembre 2012, il 22 aprile 2013 e il 14 giugno 2013);

  18. Sig. Franco Arrigucci, membro del Collegio Sindacale dal 25 aprile 2010 al 27 aprile 2013: euro 25.000,00 (pari alla sanzione di euro 20.000,00 per la violazione dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 6 novembre 2012, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 5.000,00 per la violazione della medesima disposizione posta in essere in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 22 aprile 2013);

  19. Sig. Paolo Cerini, membro del Collegio Sindacale dal 25 aprile 2010 all'11 febbraio 2015: euro 40.000,00 (pari alla sanzione di euro 25.000,00 per la violazione dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 23 dicembre 2013, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 15.000,00 per le violazioni della medesima disposizione poste in essere in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 6 novembre 2012, il 22 aprile 2013 e il 14 giugno 2013);

  20. Sig. Gianfranco Neri, membro del Collegio Sindacale dal 25 aprile 2010 all'11 febbraio 2015: euro 40.000,00 (pari alla sanzione di euro 25.000,00 per la violazione dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 23 dicembre 2013, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 15.000,00 per le violazioni della medesima disposizione poste in essere in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 6 novembre 2012, il 22 aprile 2013 e il 14 giugno 2013);

  21. Sig. Carlo Polci, membro del Collegio Sindacale dal 25 aprile 2010 all'11 febbraio 2015: euro 40.000,00 (pari alla sanzione di euro 25.000,00 per la violazione dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 23 dicembre 2013, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 15.000,00 per le violazioni della medesima disposizione poste in essere in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 6 novembre 2012, il 22 aprile 2013 e il 14 giugno 2013);

  22. Sig.ra Giovanna Magnanensi, membro del Collegio Sindacale dal 28 aprile 2013 all'11 febbraio 2015: euro 30.000,00 (pari alla sanzione di euro 25.000,00 per la violazione dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 23 dicembre 2013, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 5.000,00 per la violazione della medesima disposizione posta in essere in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 14 giugno 2013);

  23. Sig. Luca Bronchi, Direttore Generale dal 30 luglio 2008 al 1° luglio 2014: euro 70.000,00 (pari alla sanzione di euro 40.000,00 per la violazione dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 23 dicembre 2013, aumentata complessivamente di euro 30.000,00 per le violazioni della medesima disposizione poste in essere in relazione alla documentazione d'offerta pubblicata il 6 novembre 2012, il 22 aprile 2013 e il 14 giugno 2013);

B. ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF, vigente ratione temporis, è ingiunto a Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa, con sede legale in Arezzo, Via Calamandrei n. 255, in persona del suo Commissario liquidatore p.t., in qualità di soggetto responsabile in solido, e agli eventuali aventi causa obbligati, il pagamento dell'importo complessivo di euro 910.000,00, quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori delle violazioni sopra nominativamente indicati.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

12 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

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