Revisori ed enti di revisione di Paesi terzi - AREA PUBBLICA
Con il Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) 1° settembre 2022, n. 174 (pubblicato in G.U. l'11 novembre e in vigore dal 26 novembre 2022), è stata istituita nel Registro dei revisori legali presso tale Ministero un'apposita sezione separata denominata «sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi», relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, di cui all'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. Tale intervento regolamentare è stato adottato in base all'articolo 34, comma 7, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e ha stabilito le regole per l'iscrizione di tali revisori.
La Sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi istituita nel Registro dei revisori legali del Mef si articola in:
- Parte A, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformità all'articolo 45, della Direttiva n. 2006/43/CE come modificata dalla Direttiva n. 2014/56/UE (anche “Direttiva Audit”);
- Parte B, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformità all'articolo 36 del decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformità all'articolo 46 della predetta Direttiva.
Inoltre, in seguito all'emanazione del Regolamento del Mef, la Consob, in attuazione degli articoli 35, comma 3 e 36, comma 4 del D.Lgs. n. 39/2010, ha approvato il Regolamento n. 22358 del 6 dicembre 2022 in materia di vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi Terzi e le deroghe in caso di equivalenza.
Le disposizioni contenute nel Regolamento Consob n. 22358 del 6 dicembre 2022:
- precisano che la Consob può dichiarare, con apposita delibera, l'equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo di qualità, di indagini e sanzioni di un Paese terzo, in assenza di una decisione della Commissione europea (articolo 2), conformemente a quanto previsto dalla Direttiva Audit;
- prevedono l'esenzione dai controlli di qualità per i revisori iscritti nell'apposita sezione del Registro del Mef ove ne ricorrano i presupposti, costituiti dalla reciprocità e dal fatto di essere stati assoggettati nei tre anni precedenti a controlli di qualità svolti da un altro Stato membro o da un Paese terzo ritenuto equivalente, purché sia data tempestiva comunicazione alla Consob su quando è avvenuto l'ultimo controllo di qualità e su quale Autorità lo ha svolto (articolo 3); ciò al fine di consentire alla Consob di avere un quadro preciso dei revisori esteri che si avvalgono dell'esenzione per la prima volta e di quelli che possono continuare ad usufruirne (ai sensi del comma 2) in quanto sottoposti a successivi controlli di qualità;
- rinviano ad apposita delibera della Consob in ordine al riconoscimento di deroghe o esenzioni (su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione con l'Autorità del Paese terzo, dichiarato equivalente, in cui ha sede il revisore) dalle disposizioni del Decreto n. 39/2010 in materia di sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni, nonché con riguardo ai requisiti per l'iscrizione nella Parte B del Registro del Mef e al contenuto della domanda di iscrizione (articolo 4).
Decade pertanto il regime transitorio previsto dall'art. 43, comma 9 del citato D.Lgs. n. 39/2010, secondo il quale la Consob provvedeva all'iscrizione di tali soggetti nell'apposita sezione dell'Albo Speciale delle società di revisione previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalità dalla stessa stabiliti con Delibera n. 17439 del 27 luglio 2010. Le registrazioni effettuate secondo il suddetto regime transitorio, rimangono accessibili come segue:
- Sezione A, relativa ai revisori e agli enti di revisione di Paesi terzi iscritti in conformità all'articolo 2 della Decisione della Commissione Europea del 19 gennaio 2011;
- Sezione B, relativa ai revisori e agli enti di revisione di Paesi terzi iscritti in conformità all'articolo 45, paragrafo 1, della Direttiva n. 2006/43/CE.
In base alle disposizioni finali e transitorie del Regolamento del Mef n. 174/22, i revisori di Paesi terzi e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, già iscritti dalla Consob nella summenzionata sezione dell'Albo Speciale - che presentino, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del predetto regolamento, apposita domanda di iscrizione nella sezione parte A o parte B a seconda del ricorrere delle fattispecie ivi previste, rispettivamente, dal capo II o III - possono continuare ad effettuare la revisione legale dei conti delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto fino alla notificazione della decisione sull'istanza di iscrizione nella Sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi del Registro dei revisori legali.
Inoltre, fino alla data di iscrizione nella Sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi del Registro dei revisori legali o di eventuale rigetto della domanda di iscrizione, continuano ad avere effetti giuridici in Italia le relazioni di revisione emesse dai revisori di Paesi terzi e dagli enti di revisione contabile di Paesi terzi già iscritti dalla Consob che abbiano presentato la succitata domanda nei termini anzidetti”.
Con il Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) 1° settembre 2022, n. 174 (pubblicato in G.U. l'11 novembre e in vigore dal 26 novembre 2022), è stata istituita nel Registro dei revisori legali presso tale Ministero un'apposita sezione separata denominata «sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi», relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, di cui all'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. Tale intervento regolamentare è stato adottato in base all'articolo 34, comma 7, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e ha stabilito le regole per l'iscrizione di tali revisori.
La Sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi istituita nel Registro dei revisori legali del Mef si articola in:
- Parte A, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformità all'articolo 45, della Direttiva n. 2006/43/CE come modificata dalla Direttiva n. 2014/56/UE (anche “Direttiva Audit”);
- Parte B, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformità all'articolo 36 del decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformità all'articolo 46 della predetta Direttiva.
Inoltre, in seguito all'emanazione del Regolamento del Mef, la Consob, in attuazione degli articoli 35, comma 3 e 36, comma 4 del D.Lgs. n. 39/2010, ha approvato il Regolamento n. 22358 del 6 dicembre 2022 in materia di vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi Terzi e le deroghe in caso di equivalenza.
Le disposizioni contenute nel Regolamento Consob n. 22358 del 6 dicembre 2022:
- precisano che la Consob può dichiarare, con apposita delibera, l'equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo di qualità, di indagini e sanzioni di un Paese terzo, in assenza di una decisione della Commissione europea (articolo 2), conformemente a quanto previsto dalla Direttiva Audit;
- prevedono l'esenzione dai controlli di qualità per i revisori iscritti nell'apposita sezione del Registro del Mef ove ne ricorrano i presupposti, costituiti dalla reciprocità e dal fatto di essere stati assoggettati nei tre anni precedenti a controlli di qualità svolti da un altro Stato membro o da un Paese terzo ritenuto equivalente, purché sia data tempestiva comunicazione alla Consob su quando è avvenuto l'ultimo controllo di qualità e su quale Autorità lo ha svolto (articolo 3); ciò al fine di consentire alla Consob di avere un quadro preciso dei revisori esteri che si avvalgono dell'esenzione per la prima volta e di quelli che possono continuare ad usufruirne (ai sensi del comma 2) in quanto sottoposti a successivi controlli di qualità;
- rinviano ad apposita delibera della Consob in ordine al riconoscimento di deroghe o esenzioni (su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione con l'Autorità del Paese terzo, dichiarato equivalente, in cui ha sede il revisore) dalle disposizioni del Decreto n. 39/2010 in materia di sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni, nonché con riguardo ai requisiti per l'iscrizione nella Parte B del Registro del Mef e al contenuto della domanda di iscrizione (articolo 4).
Decade pertanto il regime transitorio previsto dall'art. 43, comma 9 del citato D.Lgs. n. 39/2010, secondo il quale la Consob provvedeva all'iscrizione di tali soggetti nell'apposita sezione dell'Albo Speciale delle società di revisione previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalità dalla stessa stabiliti con Delibera n. 17439 del 27 luglio 2010. Le registrazioni effettuate secondo il suddetto regime transitorio, rimangono accessibili come segue:
- Sezione A, relativa ai revisori e agli enti di revisione di Paesi terzi iscritti in conformità all'articolo 2 della Decisione della Commissione Europea del 19 gennaio 2011;
- Sezione B, relativa ai revisori e agli enti di revisione di Paesi terzi iscritti in conformità all'articolo 45, paragrafo 1, della Direttiva n. 2006/43/CE.
In base alle disposizioni finali e transitorie del Regolamento del Mef n. 174/22, i revisori di Paesi terzi e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, già iscritti dalla Consob nella summenzionata sezione dell'Albo Speciale - che presentino, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del predetto regolamento, apposita domanda di iscrizione nella sezione parte A o parte B a seconda del ricorrere delle fattispecie ivi previste, rispettivamente, dal capo II o III - possono continuare ad effettuare la revisione legale dei conti delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto fino alla notificazione della decisione sull'istanza di iscrizione nella Sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi del Registro dei revisori legali.
Inoltre, fino alla data di iscrizione nella Sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi del Registro dei revisori legali o di eventuale rigetto della domanda di iscrizione, continuano ad avere effetti giuridici in Italia le relazioni di revisione emesse dai revisori di Paesi terzi e dagli enti di revisione contabile di Paesi terzi già iscritti dalla Consob che abbiano presentato la succitata domanda nei termini anzidetti”.