"Livello 3" sul nuovo Regolamento Intermediari - Confronto con il mercato: esito delle consultazioni e policy per la validazione delle linee-guida elaborate dalle associazioni degli intermediari - AREA PUBBLICA
Documenti di consultazione
AVVIO DEL "LIVELLO 3" SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO |
ESITO DELLE CONSULTAZIONI
2 maggio 2008
Il Decreto Legislativo 17 settembre 2007, n. 164 ha apportato le modifiche al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) necessarie per il recepimento della Direttiva 2004/39/CE (MiFID). Il Nuovo Regolamento della Consob in materia di intermediari è stato adottato il 29 ottobre u.s. con delibera n. 16190.
La disciplina degli intermediari emanata in recepimento della disciplina comunitaria può far emergere in sede applicativa la necessità di chiarimenti che possono essere forniti attraverso la formulazione di orientamenti interpretativi di maggiore dettaglio, al fine di definire un quadro normativo di riferimento caratterizzato da un grado di maggior certezza.
La Commissione, con il documento di consultazione del 17 dicembre 2007 , ha avviato un pubblico confronto con gli attori del mercato sul "livello 3" del Nuovo Regolamento Intermediari, evidenziando che l’iniziativa così intrapresa risulta inserita in un tessuto normativo complesso, caratterizzato dal ruolo prioritario svolto dalla Commissione UE e dal CESR. In quella occasione, si è avuto modo di richiedere al mercato l’indicazione delle principali aree per le quali poteva risultare più utile integrare la disciplina secondaria con orientamenti interpretativi di maggiore dettaglio, al fine di porre gli operatori in condizione di adempiere in modo più certo alle nuove disposizioni. In particolare, la Commissione ha segnalato, quali prime materie su cui fornire misure "di livello 3", le seguenti:
- la ricerca in materia di investimenti nel rapporto tra gestore e negoziatore;
- l’applicazione del principio generale del dovere di agire nel migliore interesse del cliente nella distribuzione di titoli (titoli illiquidi e privi di una pluralità di sedi di esecuzione, quali, ad esempio, obbligazioni bancarie e derivati OTC) per i quali non può farsi applicazione diretta e specifica delle singole regole di dettaglio in tema di best execution.
In esito alla consultazione si è avuta ampia conferma dell’interesse per i due temi individuati dalla Consob e la segnalazione di una pluralità di singole questioni interpretative(1).
Inoltre, nelle risposte presentate dagli operatori di mercato si è evidenziata, fra l’altro, "la necessità che l’attività interpretativa di livello 3 nazionale … non vada disgiunta, ma anzi segua di pari passo l’analoga attività condotta al riguardo dal CESR", e ciò a conferma della preminenza dei meccanismi di elaborazione di misure di chiarimento attivi in ambito comunitario.
Nella prospettiva della creazione di un mercato finanziario europeo effettivamente integrato, la nuova disciplina comunitaria di riferimento realizza, infatti, un’ampia armonizzazione delle singole normative nazionali anche attraverso orientamenti interpretativi resi nell’ambito delle Istituzioni comunitarie stesse.
Tali annotazioni non escludono che le singole Autorità nazionali (e per quanto di competenza la Consob) forniscano orientamenti interpretativi sulla disciplina secondaria di riferimento, ma impongono che nella selezione degli argomenti e nella adozione delle linee nazionali di cd. "livello 3" si tenga conto delle posizioni interpretative maturate nelle sedi internazionali.
* * *
Alla luce delle osservazioni presentate ed ulteriormente precisata l’importanza dell’interrelazione delle misure di "livello 3" nazionali con quelle comunitarie, la Commissione ha individuato un articolato sistema di strumenti volti a definire un quadro normativo di riferimento caratterizzato da un grado di maggior certezza. In particolare, la Commissione ha deliberato di procedere:
- alla elaborazione di orientamenti interpretativi ("livello 3"), previo assoggettamento a pubblica consultazione, con riguardo ai temi della ricerca in materia di investimenti nel rapporto tra gestore e negoziatore e dell’applicazione del principio generale del dovere di agire nel migliore interesse del cliente nella distribuzione di titoli (titoli illiquidi e privi di una pluralità di sedi di esecuzione, quali, ad esempio, obbligazioni bancarie e derivati OTC) per i quali non può farsi applicazione diretta e specifica delle singole regole di dettaglio in tema di best execution. Tempo per tempo potranno individuarsi, a seguito di apposite segnalazioni da parte del mercato, ulteriori materie ed aree organiche da trattare con iniziative di "livello 3";
- a rendere disponibile per gli operatori, raccogliendo le richieste in tal senso contenute in alcune risposte alla consultazione, uno spazio interpretativo di ulteriore dettaglio, a cura delle Associazioni medesime, sul quale poter fare affidamento nella concreta declinazione degli obblighi derivanti dalla nuova disciplina nel rispetto della policy resa pubblica dall’Autorità (cfr. Documento riguardante la "Policy per la validazione delle Linee-guida elaborate dalle Associazioni degli intermediari");
- all’esame diretto di singoli quesiti in considerazione della specificità dei temi, dell’urgenza e rilevanza dell’istanza, nonché della difficoltà di trattazione da parte delle Associazioni nell’ambito delle proprie "Linee guida".
____________________
Nota:
1. Le osservazioni pervenute sono pubblicate nel sito della Consob e liberamente consultabili.