Avviso Consob del 9 maggio 2025 (1) - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Avviso Consob del 9 maggio 2025
Avviso in merito agli Orientamenti EBA/ESMA/EIOPA sui modelli per le spiegazioni e i pareri legali nonché sul test standardizzato per le cripto-attività, ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 1, del Regolamento 2023/1114
In data 10 marzo u.s., l’EBA, l’ESMA e l’EIOPA hanno pubblicato sul proprio sito internet le traduzioni in tutte le lingue dell’Unione delle “Joint Guidelines on templates for explanations and opinions, and the standardised test for the classification of crypto-assets, under Article 97(1) of Regulation (EU) 2023/1114”, (di seguito, anche, gli “Orientamenti”), adottate dalle Autorità europea, ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1093/2010, del Regolamento n. 1094/2010 e del Regolamento n. 1095/2010/EU (Regolamenti AEV).
Gli Orientamenti sono disponibili anche sul sito web istituzionale della Consob nella versione italiana. Inoltre, sul sito web dell’ESMA è disponibile il testo integrale del “Final report”, utile a consentire una corretta applicazione degli Orientamenti medesimi[1].
Essi, conformemente all’articolo 97(1) del regolamento (UE) 2023/1114, stabiliscono: i) il contenuto e la forma della spiegazione e del parere giuridico di cui, rispettivamente, all’art. 8(4) e all’art.17(1) lettera b), punto ii) e all’articolo 18(2), lettera e) del suddetto regolamento; ii) un approccio comune per la classificazione delle cripto-attività a norma di tale regolamento.
Destinatari:
Gli Orientamenti si applicano alle autorità competenti, quali definite dall’articolo 3, paragrafo 1, punto 35), lettera a) del Regolamento (UE) 2023/1114 nonché ai seguenti soggetti:
- gli offerenti, le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o i gestori di piattaforme di negoziazione per una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività (ART) o da un token di moneta elettronica (EMT), che sono tenuti a notificare il White Paper sulle cripto-attività all’autorità competente, corredato di una spiegazione che descriva i motivi per cui la cripto-attività non dovrebbe essere considerata esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento, o classificata come un ART o un EMT ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, di detto regolamento;
- gli enti creditizi che intendono offrire al pubblico o chiedere l’ammissione alla negoziazione di un ART e che sono tenuti a fornire all’autorità competente un parere giuridico sulla qualificazione della cripto-attività ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2023/1114;
- le persone giuridiche o altre imprese che non sono enti creditizi che intendono offrire al pubblico o chiedere l’ammissione alla negoziazione di un ART e che sono tenute a fornire all’autorità competente un parere giuridico sulla qualificazione della cripto-attività a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1114.
Disposizioni di riferimento:
Articolo 97, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2023/1114; articolo 8, paragrafo 4; articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii) e articolo 18, paragrafo 2, lettera e) del suddetto regolamento.
In adempimento del paragrafo 3 dell’articolo 16 dei citati Regolamenti AEV, la Consob ha comunicato all’ESMA che è conforme agli Orientamenti in parola, in quanto integrati nelle proprie prassi di vigilanza.
IL PRESIDENTE
Paolo Savona
[1] Final Report (Joint_ESA_Final_Report_on_Art_97_Guidelines_MiCAR.pdf) e Orientamenti in lingua italiana (jc_2024_28).